CAM 2026 e acqua: le reti duali entrano nell’edificio (criteri 2.3.14 e 2.3.15)

Il PFTE era completo, calcoli e relazioni a posto. Il verificatore lo ha rimandato indietro lo stesso: mancava la conformità ai criteri acqua dei nuovi CAM Edilizia 2026, quelli che dal 2 febbraio 2026 chiedono reti duali potabile e non potabile dentro l’edificio, non più solo a scala urbanistica.

È la situazione in cui rischia di trovarsi chiunque stia ancora usando schemi impiantistici tarati sul vecchio DM 23 giugno 2022 n. 256. Perché dal 2 febbraio 2026 i nuovi CAM sono la regola in ogni gara pubblica, mentre il vecchio decreto sopravvive solo per i progetti già incardinati sui suoi criteri.

In questo articolo trovi:

  • cosa prescrivono esattamente i criteri 2.3.14 e 2.3.15 del DM 24 novembre 2025
  • come funziona davvero il regime transitorio e per quali progetti vale ancora
  • il rischio tecnico di cui pochi parlano: la contaminazione incrociata tra le due reti
  • gli elaborati da produrre per superare la verifica del PFTE
  • cosa cambia anche nel privato, con l’art. 146 D.Lgs. 152/2006

Indice

  1. Cosa prescrivono i criteri 2.3.14 e 2.3.15?
  2. Da quando sono obbligatori (e come funziona davvero il transitorio)
  3. Criterio 2.3.14: reti di scarico separate e distribuzione duale
  4. Criterio 2.3.15: raccolta e riuso delle acque meteoriche
  5. Il rischio che pochi calcolano: la contaminazione incrociata
  6. E nel privato? L’art. 146 D.Lgs. 152/2006
  7. Cosa devi produrre concretamente
  8. Domande frequenti

Cosa prescrivono i criteri 2.3.14 e 2.3.15?

Il criterio 2.3.14 (risparmio idrico) impone reti di scarico separate per acque meteoriche, grigie e nere all’interno dell’edificio, più una rete di distribuzione duale: una linea per i servizi potabili, una per i servizi non potabili. Il criterio 2.3.15 impone raccolta, stoccaggio e riuso delle acque piovane per irrigazione o cassette WC, secondo UNI/TS 11445:2012 e UNI EN 805.

Sono due criteri dell’Allegato 1 al DM 24 novembre 2025 (i nuovi CAM Edilizia) e valgono per ogni appalto pubblico di progettazione e lavori: l’obbligo discende dall’art. 57 D.Lgs. 36/2023, senza soglie minime di importo.

La novità vera non è il tema (i due criteri esistevano già nel DM 256/2022 con la stessa numerazione): è la scala. Prima le reti duali erano una questione territoriale e urbanistica. Ora sono un requisito del singolo edificio, da dimostrare già nel PFTE.

Infografica sui criteri acqua dei CAM 2026: timeline delle date, spaccato di edificio con rete potabile e non potabile, acque meteoriche grigie e nere, criteri 2.3.14 e 2.3.15, air gap di tipo AA, elaborati per il PFTE e riferimenti normativi
I criteri acqua dei CAM 2026 in sintesi: le date, le due reti, l’air gap e gli elaborati per il PFTE.

Se vuoi verificare subito il tuo progetto, nel toolkit gratuito del corso c’è la checklist di conformità CAM per le reti duali (criteri 2.3.14 e 2.3.15, voce per voce), più la mappa di transizione dal DM 256/2022 al DM 24 novembre 2025.

Da quando sono obbligatori (e come funziona davvero il transitorio)

Le date, in fila:

DataCosa è successo
3 dicembre 2025pubblicazione del DM 24 novembre 2025 in GU Serie Generale n. 281
2 febbraio 2026i nuovi CAM diventano obbligatori (60 giorni di vacatio legis)
10 aprile 2026la circolare MASE chiarisce il regime transitorio del DM 256/2022
Le tre date che definiscono il passaggio ai nuovi CAM Edilizia (DM 24 novembre 2025).

La circolare MASE del 10 aprile 2026 ha chiarito come funziona il regime transitorio: il vecchio DM 256/2022 resta applicabile solo se il PFTE, o il progetto esecutivo a base di gara, è stato redatto, verificato e validato in conformità al DM 256/2022 (anche con validazione successiva al 2 febbraio 2026) e il bando o avviso a presentare offerta parte entro 3 mesi da quella validazione. Fuori da questi casi valgono i nuovi CAM.

In concreto, per ogni nuovo progetto che non sia già incardinato sui vecchi CAM oggi valgono i criteri del DM 24 novembre 2025. Se uno schema impiantistico è ancora quello di un anno fa e il progetto non rientra nella finestra transitoria, non è “in ritardo sull’aggiornamento”: è fuori norma e il verificatore lo rileverà.

Sul funzionamento generale del nuovo decreto trovi la guida completa ai 21 documenti dell’opera pubblica e l’approfondimento sul regime transitorio. Qui restiamo sull’acqua.

Criterio 2.3.14: reti di scarico separate e distribuzione duale

Il criterio 2.3.14 (“Risparmio idrico”) chiede al progetto quattro cose precise:

  1. Reti di scarico separate per acque meteoriche, grigie e nere. Le nere devono restare separate dalle grigie fino a un punto che consenta di installare un sistema di trattamento delle grigie per il riuso non potabile.
  2. Rete di distribuzione duale: una linea per i servizi potabili (cucina, lavabi, docce), una per i non potabili (cassette WC, irrigazione, lavaggi esterni).
  3. Alimentazione di soccorso: la rete non potabile deve poter essere alimentata, all’occorrenza, anche dalla rete potabile. Vedremo tra poco perché questo punto è il più delicato dal punto di vista sanitario.
  4. Contabilizzazione separata dei consumi per ciascuna sorgente idrica.

Qui il verificatore si aspetta uno schema funzionale vero, disegnato, dimensionato e coerente con il bilancio idrico dell’edificio, non un’enunciazione di principio.

A quali interventi si applica. Nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo. La manutenzione straordinaria rientra solo se include il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario o di scarico; in caso contrario l’obbligo non scatta, ma la non applicabilità va motivata nella documentazione di gara.

Criterio 2.3.15: raccolta e riuso delle acque meteoriche

Il criterio 2.3.15 (“Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche”) prescrive che il progetto preveda raccolta e stoccaggio delle acque piovane per due destinazioni: uso irriguo e/o alimentazione degli scarichi sanitari. Si applica a nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e opere con superfici captanti, non alle manutenzioni.

Le norme tecniche richiamate sono due e vanno citate negli elaborati:

  • UNI/TS 11445:2012 per progettazione, installazione e manutenzione degli impianti di raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano (è la norma con cui si dimensiona il serbatoio);
  • UNI EN 805 per la rete di approvvigionamento esterna all’edificio.

Il dimensionamento del serbatoio merita un discorso a parte, con il metodo semplificato e un esempio numerico svolto: lo trovi nell’articolo Dimensionamento del serbatoio per l’acqua piovana.

Un passo ancora prima: se il lotto si trova in zona a pericolosità idraulica, il progetto parte dal territorio. Le mappe del rischio del terzo ciclo sono ormai aggiornate in tutti i distretti, quindi controlla il tuo distretto e impara a leggere P1, P2 e P3.

Il rischio che pochi calcolano: la contaminazione incrociata

Due reti affiancate dentro lo stesso edificio significano una cosa che il criterio 2.3.14 richiede senza nominare la norma di riferimento: la protezione della rete potabile dal riflusso di acqua non potabile (backflow e cross-connection).

La cornice tecnica è precisa:

  • UNI EN 1717:2025 (recepita il 18 settembre 2025, sostituisce l’edizione 2002) classifica i fluidi in 5 categorie di pericolo crescente. Le acque grigie sono categoria 5 (rischio microbiologico) e le meteoriche destinate a usi non potabili si trattano in via cautelativa allo stesso modo.
  • Per la categoria 5 l’unico dispositivo che protegge sia in controsifonamento sia in contropressione è l’air gap di tipo AA (UNI EN 1717:2025 § 5.8 e UNI EN 13076): l’alimentazione di soccorso dalla rete potabile al serbatoio va realizzata con un vuoto d’aria pari ad almeno il doppio del diametro dell’orifizio di alimentazione e comunque non inferiore a 20 mm.
  • UNI EN 16941-1:2024 (reti piovane non potabili) e UNI EN 16941-2:2021 (acque grigie trattate) vietano esplicitamente ogni interconnessione tra rete potabile e non potabile e richiedono marcatura e identificazione cromatica di tubazioni e punti di erogazione.
  • In collaudo va eseguita la prova con tracciante colorato per escludere connessioni incrociate (UNI EN 16941-1:2024, Annex D; UNI EN 16941-2:2021, Annex C).

Tutto questo fa sì che la rete duale “fatta bene” sia un sistema con dispositivi di disconnessione scelti per categoria di fluido, marcature e un protocollo di collaudo, ben oltre il semplice raddoppio delle tubazioni. È esattamente il tipo di dettaglio che distingue una Relazione CAM solida da una che torna indietro.

È proprio da qui che parte il corso Progettare con l’Acqua (12 ore live, docente Ing. Sergio Pesaresi): dai criteri CAM al dimensionamento, fino al capitolato e ai casi reali.

E nel privato? L’art. 146 D.Lgs. 152/2006

I CAM coprono il perimetro pubblico. Ma la logica delle reti duali nel privato è scritta nel codice dell’ambiente da vent’anni, ben prima del 2026.

L’art. 146, comma 2 D.Lgs. 152/2006 subordina il rilascio del permesso di costruire alla previsione, nel progetto, di contatori per ogni singola unità abitativa e del collegamento a reti duali, ove già disponibili. Il comma 1 dello stesso articolo chiede alle regioni misure per le reti duali di adduzione nei nuovi insediamenti di rilevanti dimensioni e per i sistemi di collegamento differenziati tra acque piovane, reflue e di prima pioggia.

I CAM 2026 non hanno inventato l’obbligo, l’hanno reso operativo a scala di edificio sul versante pubblico. Chi progetta nel privato ha lo stesso orizzonte davanti, con il vantaggio di poterci arrivare prima. Sulla radice normativa del 2006 e su cosa significa per il residenziale abbiamo dedicato un articolo a parte, le reti duali e l’art. 146.

Cosa devi produrre concretamente

La conformità ai criteri 2.3.14 e 2.3.15 si attesta nella Relazione CAM di Progetto (modello MASE), elaborato obbligatorio dal PFTE in avanti. A corredo:

  • schema funzionale delle reti duali e delle reti di scarico separate
  • bilancio idrico annuale: fabbisogno potabile/non potabile a confronto con la disponibilità da raccolta
  • specifiche di capitolato su materiali e componenti certificati
  • programma di monitoraggio dei consumi post-occupazione (coerente con la contabilizzazione per sorgente)

La posta in gioco è definita dall’art. 42 D.Lgs. 36/2023: la verifica della progettazione si chiude con la validazione, senza la quale la gara non parte. Conformità CAM omessa o difforme significa progetto fermo; negli appalti integrati, l’offerta tecnica che non esplicita le soluzioni per i criteri 2.3.14 e 2.3.15 rischia l’esclusione.

Domande frequenti

Da quando i nuovi CAM Edilizia sono obbligatori per un progetto pubblico?

Dal 2 febbraio 2026, ai sensi del DM 24 novembre 2025 (GU n. 281 del 3 dicembre 2025). L’obbligo discende dall’art. 57 D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di inserire i CAM nelle gare di progettazione e lavori.

Posso ancora applicare il vecchio DM 256/2022?

Solo a doppia condizione, chiarita dalla circolare MASE del 10 aprile 2026: il PFTE o il progetto esecutivo deve essere stato redatto, verificato e validato in conformità al DM 256/2022 (anche se la validazione è successiva al 2 febbraio 2026) e il bando o avviso deve partire entro 3 mesi da quella validazione. Fuori da questi casi si applicano i nuovi CAM.

I CAM acqua si applicano alla manutenzione straordinaria?

Il criterio 2.3.14 sì, ma solo se l’intervento prevede il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario o di scarico (altrimenti la non applicabilità va motivata negli atti di gara). Il criterio 2.3.15 si applica a nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e opere con superfici captanti, non alle manutenzioni.

Cosa rischio se la Relazione CAM di Progetto è incompleta?

Il verificatore non valida il PFTE (art. 42 D.Lgs. 36/2023) e la stazione appaltante non può bandire la gara. Nell’appalto integrato, l’offerta può essere esclusa.

Il quadro in tre punti

  • Dal 2 febbraio 2026 le reti duali e il riuso delle meteoriche sono requisiti di validazione del PFTE (criteri 2.3.14 e 2.3.15, DM 24 novembre 2025); il vecchio DM 256/2022 resta solo per i progetti già incardinati sui suoi criteri e mandati in gara entro 3 mesi dalla validazione (circolare MASE 10 aprile 2026).
  • La parte tecnicamente delicata è la protezione della rete potabile: categorie di fluido e air gap AA secondo UNI EN 1717:2025, divieto di interconnessioni, prova con tracciante in collaudo.
  • Gli elaborati che fanno la differenza: schema funzionale, bilancio idrico annuale, capitolato e monitoraggio, dentro la Relazione CAM di Progetto.

Se vuoi passare dalla teoria al progetto, con dimensionamenti svolti e casi reali, il corso “Progettare con l’Acqua” è 12 ore live, con toolkit professionale incluso.

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Fonti

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