Il PFTE era completo, calcoli e relazioni a posto. Il verificatore lo ha rimandato indietro lo stesso: mancava la conformità ai criteri acqua dei nuovi CAM Edilizia 2026, quelli che dal 2 febbraio 2026 chiedono reti duali potabile e non potabile dentro l’edificio, non più solo a scala urbanistica.
È la situazione in cui rischia di trovarsi chiunque stia ancora usando schemi impiantistici tarati sul vecchio DM 23 giugno 2022 n. 256. E dal 2 maggio 2026 non esiste più nessuna scappatoia transitoria.
In questo articolo trovi:
- cosa prescrivono esattamente i criteri 2.3.14 e 2.3.15 del DM 24 novembre 2025
- perché il regime transitorio è già chiuso (e cosa significa per i progetti in corso)
- il rischio tecnico di cui pochi parlano: la contaminazione incrociata tra le due reti
- gli elaborati da produrre per superare la verifica del PFTE
- cosa cambia anche nel privato, con l’art. 146 D.Lgs. 152/2006
Indice
- Cosa prescrivono i criteri 2.3.14 e 2.3.15?
- Da quando sono obbligatori (e perché il transitorio è già finito)
- Criterio 2.3.14: reti di scarico separate e distribuzione duale
- Criterio 2.3.15: raccolta e riuso delle acque meteoriche
- Il rischio che pochi calcolano: la contaminazione incrociata
- E nel privato? L’art. 146 D.Lgs. 152/2006
- Cosa devi produrre in pratica
- Domande frequenti
Cosa prescrivono i criteri 2.3.14 e 2.3.15?
Il criterio 2.3.14 (risparmio idrico) impone reti di scarico separate per acque meteoriche, grigie e nere all’interno dell’edificio, più una rete di distribuzione duale: una linea per i servizi potabili, una per i servizi non potabili. Il criterio 2.3.15 impone raccolta, stoccaggio e riuso delle acque piovane per irrigazione o cassette WC, secondo UNI/TS 11445:2012 e UNI EN 805.
Sono due criteri dell’Allegato 1 al DM 24 novembre 2025 (i nuovi CAM Edilizia) e valgono per ogni appalto pubblico di progettazione e lavori: l’obbligo discende dall’art. 57 D.Lgs. 36/2023, senza soglie minime di importo.
La novità vera non è il tema (i due criteri esistevano già nel DM 256/2022 con la stessa numerazione): è la scala. Prima le reti duali erano una questione territoriale e urbanistica. Ora sono un requisito del singolo edificio, da dimostrare già nel PFTE.

Vuoi verificare subito il tuo progetto? Nel toolkit gratuito del corso c’è la checklist di conformità CAM per le reti duali (criteri 2.3.14 e 2.3.15, voce per voce) più la mappa di transizione dal DM 256/2022 al DM 24 novembre 2025.
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Da quando sono obbligatori (e perché il transitorio è già finito)
Le date, in fila:
| Data | Cosa è successo |
|---|---|
| 3 dicembre 2025 | pubblicazione del DM 24 novembre 2025 in GU Serie Generale n. 281 |
| 2 febbraio 2026 | i nuovi CAM diventano obbligatori (60 giorni di vacatio legis) |
| 2 maggio 2026 | si chiude definitivamente la finestra transitoria del DM 256/2022 |
Il regime transitorio funzionava così: il vecchio DM 256/2022 restava applicabile solo se il PFTE era stato validato prima del 2 febbraio 2026 e l’avviso a presentare offerta partiva entro 3 mesi dalla validazione. Ultima validazione utile il 1° febbraio 2026, più tre mesi: dal 2 maggio 2026 la finestra è chiusa per tutti.
Tradotto: oggi non esiste più nessun progetto pubblico che possa andare in gara con i vecchi CAM. Se uno schema impiantistico è ancora quello di un anno fa, non è “in ritardo sull’aggiornamento”: è fuori norma, e il verificatore lo rileverà.
Sul funzionamento generale del nuovo decreto trovi la guida completa ai 21 documenti dell’opera pubblica e l’approfondimento sul regime transitorio. Qui restiamo sull’acqua.
Criterio 2.3.14: reti di scarico separate e distribuzione duale
Il criterio 2.3.14 (“Risparmio idrico”) chiede al progetto quattro cose precise:
- Reti di scarico separate per acque meteoriche, grigie e nere. Le nere devono restare separate dalle grigie fino a un punto che consenta di installare un sistema di trattamento delle grigie per il riuso non potabile.
- Rete di distribuzione duale: una linea per i servizi potabili (cucina, lavabi, docce), una per i non potabili (cassette WC, irrigazione, lavaggi esterni).
- Alimentazione di soccorso: la rete non potabile deve poter essere alimentata, all’occorrenza, anche dalla rete potabile. Vedremo tra poco perché questo punto è il più delicato dal punto di vista sanitario.
- Contabilizzazione separata dei consumi per ciascuna sorgente idrica.
Ecco il punto: non è un criterio “di principio”. È uno schema funzionale che il verificatore si aspetta di trovare disegnato, dimensionato e coerente con il bilancio idrico dell’edificio.
A quali interventi si applica. Nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo. La manutenzione straordinaria rientra solo se include il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario o di scarico; in caso contrario l’obbligo non scatta, ma la non applicabilità va motivata nella documentazione di gara.
Criterio 2.3.15: raccolta e riuso delle acque meteoriche
Il criterio 2.3.15 (“Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche”) prescrive che il progetto preveda raccolta e stoccaggio delle acque piovane per due destinazioni: uso irriguo e/o alimentazione degli scarichi sanitari. Si applica a nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e opere con superfici captanti, non alle manutenzioni.
Le norme tecniche richiamate sono due, e vanno citate negli elaborati:
- UNI/TS 11445:2012 per progettazione, installazione e manutenzione degli impianti di raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano (è la norma con cui si dimensiona il serbatoio);
- UNI EN 805 per la rete di approvvigionamento esterna all’edificio.
Il dimensionamento del serbatoio merita un discorso a parte, con il metodo semplificato e un esempio numerico svolto: lo trovi nell’articolo dedicato del cluster, in pubblicazione nei prossimi giorni.
Un passo ancora prima: se il lotto si trova in zona a pericolosità idraulica, il progetto parte dal territorio. Le mappe del rischio si stanno aggiornando proprio in queste settimane: controlla il tuo distretto e impara a leggere P1, P2 e P3.
Il rischio che pochi calcolano: la contaminazione incrociata
Due reti affiancate dentro lo stesso edificio significano una cosa che il criterio 2.3.14 richiede senza nominare la norma di riferimento: la protezione della rete potabile dal riflusso di acqua non potabile (backflow e cross-connection).
La cornice tecnica è precisa:
- UNI EN 1717:2025 (recepita il 18 settembre 2025, sostituisce l’edizione 2002) classifica i fluidi in 5 categorie di pericolo crescente. Le acque grigie sono categoria 5 (rischio microbiologico), e le meteoriche destinate a usi non potabili si trattano in via cautelativa allo stesso modo.
- Per la categoria 5 l’unico dispositivo che protegge sia in controsifonamento sia in contropressione è l’air gap di tipo AA (UNI EN 1717:2025, § 5.8, e UNI EN 13076): l’alimentazione di soccorso dalla rete potabile al serbatoio va realizzata con un vuoto d’aria pari ad almeno il doppio del diametro dell’orifizio di alimentazione, e comunque non inferiore a 20 mm.
- UNI EN 16941-1:2024 (reti piovane non potabili) e UNI EN 16941-2:2021 (acque grigie trattate) vietano esplicitamente ogni interconnessione tra rete potabile e non potabile e richiedono marcatura e identificazione cromatica di tubazioni e punti di erogazione.
- In collaudo va eseguita la prova con tracciante colorato per escludere connessioni incrociate (UNI EN 16941-1:2024, Annex D; UNI EN 16941-2:2021, Annex C).
Risultato? La rete duale “fatta bene” non è un raddoppio di tubazioni: è un sistema con dispositivi di disconnessione scelti per categoria di fluido, marcature, e un protocollo di collaudo. È esattamente il tipo di dettaglio che distingue una Relazione CAM solida da una che torna indietro.
Il corso “Progettare con l’Acqua” (12 ore live, 3 sessioni: giovedì 25 giugno, martedì 30 giugno e venerdì 3 luglio 2026, ore 14:30-18:30, 12 CFP, docente Ing. Sergio Pesaresi) parte proprio da qui: dai criteri CAM al dimensionamento, fino al capitolato e ai casi reali.
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E nel privato? L’art. 146 D.Lgs. 152/2006
I CAM coprono il perimetro pubblico. Ma la logica delle reti duali nel privato non è una novità del 2026: è scritta nel codice dell’ambiente da vent’anni.
L’art. 146, comma 2 D.Lgs. 152/2006 subordina il rilascio del permesso di costruire alla previsione, nel progetto, di contatori per ogni singola unità abitativa e del collegamento a reti duali, ove già disponibili. Il comma 1 dello stesso articolo chiede alle regioni misure per le reti duali di adduzione nei nuovi insediamenti di rilevanti dimensioni e per i sistemi di collegamento differenziati tra acque piovane, reflue e di prima pioggia.
In altre parole: i CAM 2026 non hanno inventato l’obbligo, l’hanno reso operativo a scala di edificio sul versante pubblico. Chi progetta nel privato ha lo stesso orizzonte davanti, con il vantaggio di poterci arrivare prima. Su questo tema (la radice normativa del 2006 e cosa significa per il residenziale) c’è un approfondimento dedicato in arrivo nel cluster.
Cosa devi produrre in pratica
La conformità ai criteri 2.3.14 e 2.3.15 si attesta nella Relazione CAM di Progetto (modello MASE), elaborato obbligatorio dal PFTE in avanti. A corredo:
- schema funzionale delle reti duali e delle reti di scarico separate
- bilancio idrico annuale: fabbisogno potabile/non potabile a confronto con la disponibilità da raccolta
- specifiche di capitolato su materiali e componenti certificati
- programma di monitoraggio dei consumi post-occupazione (coerente con la contabilizzazione per sorgente)
La posta in gioco è definita dall’art. 42 D.Lgs. 36/2023: la verifica della progettazione si chiude con la validazione, e senza validazione la gara non parte. Conformità CAM omessa o difforme significa progetto fermo; negli appalti integrati, l’offerta tecnica che non esplicita le soluzioni per i criteri 2.3.14 e 2.3.15 rischia l’esclusione.
Domande frequenti
Da quando i nuovi CAM Edilizia sono obbligatori per un progetto pubblico?
Dal 2 febbraio 2026, ai sensi del DM 24 novembre 2025 (GU n. 281 del 3 dicembre 2025). L’obbligo discende dall’art. 57 D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di inserire i CAM nelle gare di progettazione e lavori.
Posso ancora applicare il vecchio DM 256/2022?
No. Il regime transitorio richiedeva PFTE validato prima del 2 febbraio 2026 e avviso a presentare offerta entro 3 mesi dalla validazione: la finestra si è chiusa definitivamente il 2 maggio 2026.
I CAM acqua si applicano alla manutenzione straordinaria?
Il criterio 2.3.14 sì, ma solo se l’intervento prevede il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario o di scarico (altrimenti la non applicabilità va motivata negli atti di gara). Il criterio 2.3.15 si applica a nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e opere con superfici captanti, non alle manutenzioni.
Cosa rischio se la Relazione CAM di Progetto è incompleta?
Il verificatore non valida il PFTE (art. 42 D.Lgs. 36/2023) e la stazione appaltante non può bandire la gara. Nell’appalto integrato, l’offerta può essere esclusa.
In sintesi
- Dal 2 febbraio 2026 le reti duali e il riuso delle meteoriche sono requisiti di validazione del PFTE (criteri 2.3.14 e 2.3.15, DM 24 novembre 2025); dal 2 maggio 2026 non esiste più alcun regime transitorio.
- La parte tecnicamente delicata è la protezione della rete potabile: categorie di fluido e air gap AA secondo UNI EN 1717:2025, divieto di interconnessioni, prova con tracciante in collaudo.
- Gli elaborati che fanno la differenza: schema funzionale, bilancio idrico annuale, capitolato e monitoraggio, dentro la Relazione CAM di Progetto.
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Fonti
- DM 24 novembre 2025, GU Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2025
- Allegato 1 MASE: criteri ambientali minimi per l’edilizia
- D.Lgs. 36/2023, artt. 42 e 57 (testo consolidato su Normattiva)
- D.Lgs. 152/2006, art. 146 (testo consolidato su Normattiva)
- ANCE, sintesi operativa del 12 dicembre 2025

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