Reti duali: l’obbligo che ha vent’anni (art. 146 D.Lgs. 152/2006)

Le reti duali sembrano l’ennesima novità portata dai CAM 2026. Poi apri il codice dell’ambiente e trovi due righe che subordinano il rilascio del permesso di costruire all’installazione di contatori per ogni unità abitativa e al collegamento a reti duali, ove disponibili. Sono lì dal 2006.

L’articolo si chiama art. 146 D.Lgs. 152/2006, rubrica “risparmio idrico”, e nel 2026 compie vent’anni. È la radice normativa dei criteri acqua dei nuovi CAM Edilizia, e la dimostrazione che la doppia rete non è una moda green: è un principio di legge che aspettava solo di diventare operativo.

In questo articolo trovi:

Cosa sono le reti duali?

Le reti duali sono coppie di reti idriche distinte: una distribuisce acqua potabile per gli usi pregiati, l’altra acqua meno pregiata (piovana recuperata, grigia trattata, reflua depurata) per usi compatibili come cassette WC, irrigazione e lavaggi. Esistono a due scale: rete duale di adduzione, sul territorio, e rete duale di distribuzione, dentro l’edificio.

Alla scala territoriale è il gestore (o il piano di lottizzazione) a portare nei nuovi insediamenti una seconda condotta di acqua non potabile. Alla scala dell’edificio è il progettista a prevedere la seconda colonna di distribuzione, alimentata tipicamente dal serbatoio dell’acqua piovana o dal recupero delle grigie. Le due scale si parlano: il codice dell’ambiente le nomina entrambe, e i CAM 2026 hanno reso obbligatoria la seconda.

Cosa chiede l’art. 146, lettera per lettera

Il comma 1 dell’art. 146 D.Lgs. 152/2006 affida alle regioni il compito di adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della parte terza del decreto, “norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi”. Le lettere che interessano chi progetta sono quattro:

LetteraCosa chiedeCosa significa per chi progetta
a)migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e distribuzione per ridurre le perditeè il contesto di tutto il resto: la rete pubblica che perde è il motivo per cui il recupero in sito ha senso
c)reti duali di adduzione nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, per usare “acque meno pregiate per usi compatibili”nelle lottizzazioni e nei comparti la rete duale va messa sul tavolo già in fase urbanistica
f)contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa, più contatori differenziati per attività produttive e terziario urbanola contabilizzazione individuale, oggi ribadita dal criterio CAM 2.3.14 con la misura per sorgente
g)sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia nei nuovi insediamentile reti di scarico separate: l’antenato diretto della separazione meteoriche, grigie e nere
Le quattro lettere dell’art. 146, comma 1 D.Lgs. 152/2006 che toccano la pratica progettuale.

Le altre lettere (protezione anticorrosiva delle condotte, informazione sul risparmio idrico, irrigazione ad alta efficienza, ricarica delle falde) completano il quadro ma toccano meno la pratica edilizia.

Poi c’è il comma 2, che merita la citazione integrale:

“Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell’installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.”

art. 146, comma 2 D.Lgs. 152/2006

Rileggilo: il permesso di costruire, dal 2006, è subordinato a due previsioni di progetto. Una incondizionata (i contatori per ogni unità abitativa) e una condizionata (il collegamento a reti duali, “ove già disponibili”).

Infografica: reti duali dall'art. 146 del 2006 ai CAM 2026, scadenze, separazione degli scarichi e recupero in sito
Dall’obbligo sulla carta all’era operativa: vent’anni di reti duali in un colpo d’occhio.

Vuoi verificare il tuo progetto voce per voce? Nel toolkit gratuito del corso c’è la checklist di conformità per le reti duali (criteri CAM 2.3.14 e 2.3.15), utile anche come traccia per le previsioni dell’art. 146.

Gratis, arriva via email, niente spam.

Perché un obbligo del 2006 è rimasto sulla carta?

Perché l’art. 146 delega l’attuazione alle regioni e condiziona l’obbligo edilizio all’esistenza di reti duali pubbliche (“ove già disponibili”) che quasi nessun gestore ha realizzato. Senza rete duale di zona, il comma 2 si riduce ai contatori; e le norme regionali attuative sono arrivate in ordine sparso.

Letta oggi, la struttura dell’articolo spiega molto. Tre punti deboli:

  1. L’obbligo è mediato. Il comma 1 non si rivolge al progettista né al costruttore: si rivolge alle regioni, “entro un anno”. Dove la regione non ha legiferato, il principio è rimasto principio.
  2. Il doppio condizionale. Gli strumenti urbanistici devono prevedere reti duali, ma “compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili”. E il collegamento dell’edificio scatta solo “ove già disponibili”. Due valvole di sfogo che, insieme, hanno svuotato l’obbligo.
  3. Nessun presidio. Il decreto non prevede un controllo sistematico né una sanzione specifica per gli strumenti urbanistici che ignorano le reti duali.

Il risultato si misura. La lettera a) chiedeva di ridurre le perdite: vent’anni dopo, la rete di distribuzione italiana perde il 42,4% dell’acqua immessa, 3,4 miliardi di metri cubi all’anno, con punte del 65,5% in Basilicata contro il 28,8% della Provincia autonoma di Bolzano (ISTAT, Report Statistiche sull’acqua 2020-2024, dato 2022, pubblicato marzo 2025). Il riuso delle acque reflue depurate, che gli artt. 98 e 99 volevano incrementare, è fermo a circa il 4% (ISPRA, indicatori ambientali; REF Ricerche, 2024). E sulla contabilizzazione: il 96% degli italiani non sa quantificare il proprio consumo d’acqua (TEHA-Ambrosetti, Libro Bianco Valore Acqua, 2026). Sono le cifre di una crisi idrica strutturale, che ho messo in fila in Troppa o troppo poca: la crisi idrica italiana in numeri.

Ecco il punto: il principio era giusto, il meccanismo di attuazione no. Per vent’anni è mancato l’anello che trasformasse la norma in elaborati di progetto verificabili.

Cosa cambia con i CAM 2026

Quell’anello è arrivato. Dal 2 febbraio 2026 il DM 24 novembre 2025 (i nuovi CAM Edilizia, GU Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2025) impone negli appalti pubblici la rete di distribuzione duale e le reti di scarico separate a scala di edificio (criterio 2.3.14), più raccolta, stoccaggio e riuso delle acque meteoriche (criterio 2.3.15). E dal 2 maggio 2026 la finestra transitoria del vecchio DM 23 giugno 2022 n. 256 è chiusa definitivamente: nessun progetto pubblico può più andare in gara con i vecchi criteri.

La differenza concettuale rispetto all’art. 146 è una sola, ed è decisiva. L’art. 146 aspettava la rete duale pubblica: senza quella, l’obbligo edilizio non scattava. Il criterio 2.3.14 non aspetta nessuno: la fonte non potabile si produce dentro il lotto, con le meteoriche raccolte in copertura (criterio 2.3.15) o le grigie trattate, e alimenta la seconda rete dell’edificio.

Tradotto: il CAM scioglie proprio il nodo che ha tenuto fermo l’art. 146 per vent’anni. Il principio aveva la rete ma non la fonte; ora la fonte è in copertura, e la rete diventa esigibile. Prescrizioni, scala di applicazione e rischio di mancata validazione del PFTE li abbiamo visti in dettaglio nell’articolo sui criteri acqua dei CAM 2026.

Il corso “Progettare con l’Acqua” (12 ore live, 3 sessioni: giovedì 25 giugno, martedì 30 giugno e venerdì 3 luglio 2026, ore 14:30-18:30, 12 CFP per ingegneri, architetti e geometri, docente Ing. Sergio Pesaresi) percorre tutta la catena: dal principio dell’art. 146 ai criteri CAM, fino al dimensionamento e al capitolato. Fino al 25 giugno il prezzo di lancio è 197 € + IVA.

Gli articoli che completano il quadro: 144, 98 e 96

L’art. 146 non è solo. La parte terza del codice dell’ambiente costruisce una cornice coerente, utile da citare in relazione quando serve motivare le scelte di progetto davanti a una committenza o a un’amministrazione.

Art. 144 (tutela e uso delle risorse idriche). Tutte le acque superficiali e sotterranee appartengono al demanio dello Stato e vanno usate “secondo criteri di solidarietà”, salvaguardando “le aspettative ed i diritti delle generazioni future”. La disciplina degli usi è finalizzata a “evitare gli sprechi”. Lo spreco idrico non è solo inefficienza economica: è contrario al principio d’uso fissato dal codice.

Art. 98 (risparmio idrico). “Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”. Nota il soggetto: chi gestisce o utilizza. L’obbligo di non sprecare non grava solo sul gestore pubblico, ma anche sull’utenza, quindi sugli edifici che progettiamo.

Art. 96 (concessioni di derivazione). Nelle nuove concessioni la domanda è accolta solo se non esistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o di acque piovane raccolte, oppure se quel riutilizzo non è sostenibile economicamente; ed è preferita la domanda di chi integra i prelievi con volumi recuperati o riciclati. Dentro lo stesso articolo c’è anche il dettaglio prezioso per i committenti che temono gli iter autorizzativi: la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza né concessione di derivazione (art. 96 D.Lgs. 152/2006, che novella il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775). Per i manufatti restano le ordinarie norme edilizie, sismiche e speciali.

Tradotto in pratica: quando proponi il recupero della piovana con doppia rete, non stai vendendo un di più. Stai applicando tre articoli del codice dell’ambiente, e per la cisterna non serve nessuna concessione.

Le verifiche da fare prima di firmare il progetto

La checklist minima, in ordine di iter:

  1. Strumento urbanistico comunale: prevede reti duali (art. 146, comma 2, primo periodo)? Nelle lottizzazioni di rilevanti dimensioni la rete duale di adduzione va posta in fase di pianificazione (comma 1, lett. c).
  2. Rete duale pubblica in zona: se esiste, il collegamento va previsto nel progetto, perché condiziona il rilascio del permesso di costruire (comma 2, secondo periodo).
  3. Contatori per ogni unità abitativa: previsione esplicita negli elaborati, sempre (comma 2); per produttivo e terziario urbano, contatori differenziati (comma 1, lett. f).
  4. Norme regionali e regolamento edilizio: l’attuazione regionale dell’art. 146 è disomogenea; verifica se la tua regione o il tuo comune hanno introdotto obblighi propri su recupero della piovana, reti separate o contabilizzazione.
  5. Scarichi: separazione tra acque piovane, reflue e di prima pioggia (comma 1, lett. g), coerente con le reti di scarico separate del criterio CAM 2.3.14.
  6. Appalto pubblico: criteri 2.3.14 e 2.3.15 senza eccezioni dal 2 maggio 2026; la conformità si dimostra nella Relazione CAM di Progetto già in fase di PFTE.

Per il dimensionamento del serbatoio che alimenta la rete non potabile (il passaggio dove il principio diventa calcolo) c’è l’articolo dedicato al metodo della UNI/TS 11445:2012 con esempio svolto.

Domande frequenti

Le reti duali sono obbligatorie negli edifici privati?

In parte sì, dal 2006: il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione in progetto dei contatori per ogni singola unità abitativa e del collegamento a reti duali, ove già disponibili (art. 146, comma 2 D.Lgs. 152/2006). L’obbligo pieno di doppia rete interna scatta invece negli appalti pubblici soggetti ai CAM (criterio 2.3.14).

Cosa si intende per acque meno pregiate?

Acque non destinate al consumo umano ma idonee a usi compatibili: piovane recuperate, grigie trattate, reflue depurate. L’art. 146, comma 1, lett. c) D.Lgs. 152/2006 le indica come alimentazione delle reti duali di adduzione, per usi come cassette WC, irrigazione e lavaggi.

Serve una concessione per raccogliere l’acqua piovana in cisterna?

No. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza né concessione di derivazione (art. 96 D.Lgs. 152/2006, che novella il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775). I manufatti restano soggetti alle norme edilizie e sismiche.

Che differenza c’è tra l’art. 146 e i criteri CAM 2.3.14 e 2.3.15?

L’art. 146 fissa il principio (reti duali, contatori, scarichi differenziati) e lo affida a regioni e strumenti urbanistici. I CAM lo rendono operativo a scala di edificio negli appalti pubblici dal 2 febbraio 2026: distribuzione duale, scarichi separati e recupero delle meteoriche sono requisiti di validazione del progetto.

L’art. 146 vale anche per gli interventi sull’esistente?

Il comma 2 si applica al rilascio del permesso di costruire, quindi anche agli interventi sull’esistente che lo richiedono: contatori per unità abitativa e collegamento a reti duali ove disponibili vanno previsti in progetto. Le lettere c) e g) del comma 1 riguardano invece i nuovi insediamenti.

In sintesi

  • Le reti duali sono un obbligo di legge dal 2006: l’art. 146 D.Lgs. 152/2006 le impone agli strumenti urbanistici e subordina il permesso di costruire ai contatori per unità abitativa e al collegamento ove disponibili.
  • Per vent’anni l’attuazione è rimasta al palo: delega alle regioni, doppio condizionale, nessun presidio. Intanto la rete perde il 42,4% (ISTAT, dato 2022) e il riuso resta al 4%.
  • I CAM 2026 chiudono il cerchio a scala di edificio: la fonte non potabile si produce nel lotto (criterio 2.3.15) e rende esigibile la rete duale interna (criterio 2.3.14).

Se vuoi passare dal principio al progetto, con dimensionamenti svolti e casi reali, il corso “Progettare con l’Acqua” parte giovedì 25 giugno: 12 ore live, 12 CFP, toolkit professionale incluso.

In alternativa, parti dal toolkit gratuito: checklist reti duali, calcolatore del serbatoio e altri 6 strumenti operativi.

SCOPRI GLI ULTIMI CORSI

Guarda tutti i corsi gratuiti disponibili.

Oltre 45.000 professionisti fanno già parte della community!

Fogli excel prestazione energetica edifici

Entra anche tu, scarica i tools di calcolo gratuiti e riservati dei vantaggi su tutti i corsi disponibili!

Inserisci nome e email e scarica gratis

Quasi fatta! Riceverai una email con un link per CONFERMARE L'ISCRIZIONE!

Risposte

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ASPETTA, HO UN REGALO PER TE!

Oltre 45.000 professionisti fanno già parte della community di Naturalnzeb.it

ENTRA ANCHE TU, SCARICA I TOOLS DI CALCOLO GRATUITI E RISERVATI UN CODICE SCONTO PER I TUOI ACQUISTI SU NATURALNZEB.IT!

Fogli excel prestazione energetica edifici

Inserisci Nome e Email e scarica i Tools di Calcolo