Capitolato e CAM 2025: come si prescrivono i materiali senza scrivere la marca

Hai chiuso lo studio LCA dell’edificio. Per il calcestruzzo hai usato l’EPD di un produttore vero, con il suo numero di registrazione e la sua data di scadenza, perché era l’unico modo per avere un dato che valesse qualcosa. Poi apri il capitolato speciale e ti blocchi, perché quel nome lì dentro non ci puoi scrivere.

Quel blocco lo conosco bene e non nasce da un dubbio campato in aria: le specifiche tecniche di un appalto pubblico non possono nominare un prodotto, mentre i CAM 2025 pretendono uno studio LCA costruito su dati veri. Sembrano due obblighi che si mordono la coda.

Non si mordono, perché parlano di tre documenti diversi. Il divieto ne tocca uno solo. Questo articolo nasce da un commento arrivato sotto il pezzo sul passaporto digitale, dove un lettore obiettava che, non potendo indicare i materiali con nome e cognome, una EPD non può essere uno strumento progettuale utile a verificare i CAM. L’obiezione parte da una premessa esatta e arriva alla conclusione sbagliata. Vale la pena vedere perché.

In questo articolo scoprirai:

  • Cosa vieta davvero l’Allegato II.5 del Codice, che è più di quanto si creda
  • Come si scrive un requisito ambientale in capitolato senza nominare nessuno
  • La frase dei CAM 2025 che ti obbliga a elencare le EPD che hai usato
  • Come funziona il confronto tra il prodotto di progetto e quello che arriva in cantiere
  • Una checklist per tenere insieme capitolato, rapporto LCA e fascicolo di esecuzione

Indice

Specifiche tecniche e marchi: il divieto è più largo di quanto pensi

Il riferimento è l’Allegato II.5 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’articolo 79 del D.Lgs. 36/2023. Al punto 6 stabilisce che le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, quando questo abbia l’effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.

Leggi bene quell’elenco, perché la sorpresa sta lì in mezzo: molti sanno che la marca è vietata e ripiegano sul generico “tipo X”, convinti che sia la scappatoia legittima. Il testo però vieta anche il riferimento a un tipo e ammette la menzione soltanto in via eccezionale, quando una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non è possibile in altro modo. Solo in quel caso, sempre accompagnata dall’espressione “o equivalente”.

Quella non è la regola generale, è l’eccezione da motivare. Se la usi come prassi per ogni voce di capitolato, stai costruendo una gara contestabile. Questo vale a prescindere dal discorso ambientale. Se stai mettendo in fila per la prima volta obblighi, scadenze e documenti di LCA e LCC nei CAM, il quadro d’insieme lo trovi nella guida a LCA, LCC e CAM 2026.

Cosa scrivi al posto del nome del prodotto?

La risposta sta nella stessa pagina del divieto, due punti più sopra. Al punto 5 lettera a) lo stesso Allegato II.5 ammette specifiche formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, purché i parametri siano abbastanza precisi da far capire agli offerenti di cosa si sta parlando. Scrivi quindi la prestazione che il prodotto deve raggiungere.

Il salto da fare è passare dall’identità del prodotto alle sue soglie verificabili. Scritte strette, quelle soglie selezionano il mercato meglio di qualsiasi nome commerciale, perché un requisito prestazionale ben tarato resta difendibile davanti a un ricorso.

Invece di scrivereScrivi
“Calcestruzzo tipo [marca] CEM IV”Classe di resistenza e di esposizione richieste, tipo di cemento ammesso secondo la UNI EN 197-1, contenuto minimo di materiale riciclato o di sottoprodotti in percentuale sul peso
“Isolante in fibra di legno [marca]”Conduttività termica dichiarata, spessore, reazione al fuoco, percentuale minima di materia rinnovabile o riciclata, con i mezzi di prova ammessi dal criterio CAM applicabile
“Prodotto con EPD”EPD conforme alla UNI EN 15804 e alla UNI EN ISO 14025, verificata da organismo accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17029, in corso di validità alla data dell’offerta
“Materiali a basso impatto”Valore massimo di GWP-total per unità funzionale, con indicazione dei moduli di ciclo di vita su cui il limite si applica
La colonna di destra è capitolabile, quella di sinistra è impugnabile. Stessa intenzione progettuale, due gradi di solidità diversi.

L’ultima riga della tabella è la più delicata, perché una soglia di GWP senza l’indicazione dei moduli su cui si calcola è un numero che ognuno costruirà a modo suo. Su come cambia la classifica tra due prodotti a seconda di dove fermi il conto ho scritto un pezzo dedicato al carbonio incorporato negli edifici, che vale la pena leggere prima di fissare un limite in capitolato.

Dove finisce allora l’EPD che hai usato?

Finisce nel rapporto LCA, per obbligo dei CAM prima ancora che per ordine tuo. I CAM adottati con il DM 24 novembre 2025, al paragrafo 1.3.2, chiedono che nello studio siano preferiti i dati primari, cioè i dati specifici o medi del produttore come li definisce la UNI EN 15804. I dati generici entrano solo dove i primari non siano disponibili. Poi arriva la frase che chiude la questione: qualora per la redazione dello studio siano state impiegate EPD, queste devono essere indicate nel rapporto LCA-LCC.

Tenere l’elenco delle EPD usate, con la loro validità e il loro verificatore, non è quindi una buona abitudine da consulente ordinato. È contenuto obbligatorio di un documento che allegherai al progetto. Per i lavori di importo maggiore quel rapporto va anche accompagnato da un attestato di verifica secondo la UNI CEN ISO/TS 14071, rilasciato da un organismo accreditato ISO/IEC 17029.

Qui sta il fraintendimento che genera l’obiezione da cui siamo partiti: il capitolato dice al mercato cosa deve fare il prodotto, il rapporto LCA dichiara con quali dati hai calcolato. Sono due atti con due funzioni e due destinatari. Solo il primo è soggetto al divieto di nominare le marche. Se vuoi capire cosa cambia tra i vari documenti ambientali che ti arrivano dai fornitori, il quadro è nell’articolo sulle EPD dei prodotti da costruzione.

Il prodotto a progetto esiste davvero nei CAM

C’è un passaggio dei CAM 2025 che da solo smonta l’idea che le EPD servano soltanto a cose fatte. Sempre nel paragrafo 1.3.2, la sezione dedicata alle verifiche e alle analisi a confronto stabilisce che l’equivalenza della prestazione di sostenibilità si verifica sulla base delle EPD del prodotto a progetto e del prodotto proposto dall’operatore economico, ove entrambe siano disponibili.

Il legislatore quindi lo dà per scontato: nel progetto un prodotto c’è, con la sua EPD, che è il metro su cui si misura tutto quello che arriverà dopo. Il confronto si fa sui tre indicatori di riferimento che hai scelto e motivato nel rapporto, uno dei quali deve essere il GWP-total, con una tolleranza massima del 10% in positivo su ciascuno di essi, calcolata come somma dei moduli A1-A4, B4, B6, C2-C4.

Situazione in cantiereCome si valuta
Prodotto di progetto con EPD, sostituto con EPDConfronto diretto sui tre indicatori, conformità entro il 10% in più. Sempre conforme se i valori sono inferiori
Prodotto di progetto senza EPD, sostituto con EPDSi assume un miglioramento ambientale, perché i dati specifici sostituiscono i generici, purché la vita utile resti invariata
Entrambi senza EPDValutazione invariata: per tutti e due si ricorre comunque a dati generici
I tre casi previsti dai CAM 2025 quando l’appaltatore propone un prodotto diverso da quello su cui hai fatto i conti.

La seconda riga di quella tabella contiene un incentivo preciso per l’impresa, perché chi porta in cantiere un prodotto con EPD dove il progetto ne aveva uno anonimo migliora la posizione ambientale dell’opera per definizione. Ed è anche la ragione per cui, tra i criteri premianti sulle proposte migliorative, il punteggio si calcola pure sul numero di prodotti provvisti di EPD usati per dimostrare il miglioramento. Se il confronto sui tre indicatori è il punto in cui ti senti meno sicuro, è esattamente quello che si impara a fare nel corso Esperto LCA Edifici, con il software alla mano.

Chi verifica cosa e in quale fase?

La verifica dei criteri ambientali non avviene in un momento solo: il paragrafo 1.3.5 dei CAM la distribuisce su tre passaggi, l’attribuzione dei punteggi tecnici in sede di offerta, il controllo di conformità del progetto alle specifiche tecniche, la verifica in corso d’opera da parte della direzione lavori. Ogni passaggio ha il suo documento e il suo responsabile.

FaseChiSu cosa
ProgettoProgettistaRequisiti prestazionali in capitolato, rapporto LCA-LCC con l’elenco delle EPD impiegate
Gara e offertaStazione appaltanteMezzi di prova presentati dagli offerenti, equivalenza delle etichette, punteggi premianti
EsecuzioneDirezione lavoriElenco prodotti con produttore e denominazione commerciale, conformità prima dell’accettazione in cantiere
Il nome commerciale del prodotto compare formalmente nell’ultima riga, non nella prima.

Quel compito del direttore dei lavori discende dall’Allegato II.14 del Codice, articolo 1 comma 2 lettera g), che gli chiede di accertare la coerenza con le previsioni di progetto dei documenti tecnici, delle prove di cantiere e delle dichiarazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature. Se poi l’appaltatore non rispetta gli impegni presi in offerta, si applicano penali o la risoluzione ai sensi dell’articolo 122 del Codice.

C’è anche una mossa che le stazioni appaltanti usano poco e che il paragrafo 1.3.6 incoraggia: informare in anticipo il mercato su quali prodotti verranno impiegati e con quali caratteristiche, anche tramite gli avvisi di pre-informazione, così che i fornitori verifichino per tempo se la loro catena di approvvigionamento regge. Serve a evitare la scena classica del cantiere fermo perché nessuno in zona ha il prodotto certificato che il progetto pretende.

Un esempio pratico: il calcestruzzo della scuola

Prendiamo una scuola in appalto integrato, bando a settembre 2026, quindi con i CAM del DM 24 novembre 2025 pienamente applicabili. Per le strutture in elevazione hai bisogno di 900 m³ di calcestruzzo e vuoi contenere il GWP senza scrivere il nome di nessuno.

Nel rapporto LCA usi l’EPD di un cemento di altoforno realmente disponibile nel raggio di consegna, perché ti serve un dato primario e ti serve realistico. La registri per esteso: numero, schema, data di scadenza, organismo di verifica, moduli dichiarati. Quel valore diventa il tuo riferimento sui tre indicatori.

Nel capitolato non compare nulla di tutto questo: ci sono la classe di resistenza, la classe di esposizione, il tipo di cemento ammesso secondo la UNI EN 197-1, la percentuale minima di sottoprodotti e la richiesta di EPD verificata da organismo accreditato in corso di validità. Chiunque sappia produrre quel calcestruzzo può partecipare, incluso il produttore da cui hai preso l’EPD.

In cantiere l’impresa propone un altro fornitore e il direttore dei lavori confronta l’EPD del prodotto offerto con quella del prodotto a progetto sui tre indicatori: se resta entro il 10% in più li accetta, se ha valori inferiori è conforme senza discussione. Se il prodotto a progetto fosse stato privo di EPD, il solo fatto che il sostituto ne abbia una varrebbe come miglioramento.

Tre documenti, tre momenti, una sola informazione che li attraversa. Il divieto di nominare le marche ha colpito solo il secondo dei tre. Nessuno degli altri due ne è rimasto svuotato.

Quattro errori che fanno saltare la verifica

  1. Fare tutto lo studio su dati generici per prudenza normativa. È la conseguenza diretta dell’equivoco di partenza e va contro la gerarchia dei dati del paragrafo 1.3.2, che i dati primari li mette al primo posto.
  2. Copiare la marca dal computo al capitolato, magari ereditata da un file di un altro progetto. Basta una riga per rendere impugnabile la specifica tecnica.
  3. Chiedere “prodotti con EPD” senza qualificare la richiesta. Senza il riferimento alla UNI EN 15804, alla verifica di parte terza e alla validità alla data dell’offerta, ti arriveranno documenti di qualità molto diversa tra loro, tutti formalmente rispondenti.
  4. Non tracciare la corrispondenza tra voce di computo e EPD. È il lavoro che nessuno vuole rifare a due anni di distanza, quando il direttore dei lavori chiede su cosa si basava quel numero.

Il quarto è il più costoso, perché si paga tutto insieme e alla fine. Se ti interessa come questo lavoro documentale si traduce in una voce di parcella difendibile, l’ho affrontato nell’articolo su come farsi pagare la parcella LCA in ambito CAM.

La checklist dei tre documenti

Tieni questa griglia accanto al progetto e il problema del nome commerciale smette di presentarsi. I paragrafi citati sono nell’Allegato 1 del decreto, scaricabile dalla pagina dei CAM vigenti del MASE.

  • Capitolato speciale: solo prestazioni e caratteristiche ambientali, mezzi di prova espliciti, nessuna marca, nessun tipo, l’espressione “o equivalente” solo dove hai motivato l’eccezione
  • Rapporto LCA-LCC: elenco delle EPD impiegate con schema, numero, verificatore e scadenza, dichiarazione dei tre indicatori di riferimento e delle banche dati usate, file dello studio esportato dal software
  • Foglio di raccordo interno: per ogni voce significativa, quantità, EPD usata nel calcolo, moduli dichiarati, link al documento
  • Fascicolo di esecuzione: elenco prodotti dell’appaltatore con produttore e denominazione commerciale, confronto sui tre indicatori, esito della verifica del direttore dei lavori
  • Controllo di coerenza: le durate di vita usate nel rapporto coincidono con quelle del piano di manutenzione e del piano di decostruzione

Il terzo punto è quello che oggi devi costruire a mano e resterà così per qualche anno ancora. Quando i prodotti da costruzione avranno un identificativo univoco e un dato interrogabile, il raccordo tra progetto e cantiere lo farà il sistema: è esattamente la promessa del passaporto digitale dei prodotti da costruzione, che però nei cantieri arriva tra il 2028 e il 2029. Fino ad allora quel foglio lo tieni tu.

Domande frequenti

Posso indicare una marca in capitolato scrivendo “o equivalente”?

Solo in via eccezionale. L’Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023, punto 6, ammette il riferimento a marchio, brevetto o tipo unicamente quando una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non è possibile in altro modo. In quel caso impone l’espressione “o equivalente”. Non è una prassi ordinaria: va motivata caso per caso.

Devo dichiarare quali EPD ho usato nello studio LCA?

Sì. I CAM adottati con il DM 24 novembre 2025, al paragrafo 1.3.2, stabiliscono che qualora per la redazione dello studio siano state impiegate EPD, queste devono essere indicate nel rapporto LCA-LCC. Va dichiarata anche la qualità dei dati e vanno specificati software e banche dati impiegate.

Cosa succede se l’impresa propone un prodotto diverso da quello del progetto?

Il direttore dei lavori verifica l’equivalenza confrontando le EPD del prodotto a progetto e di quello proposto, sui tre indicatori di riferimento indicati nel rapporto LCA. La conformità è garantita con una tolleranza massima del 10% in positivo su ciascun indicatore. È sempre garantita se i valori del prodotto proposto sono inferiori.

Posso usare dati generici invece delle EPD dei produttori?

Solo dove i dati primari non sono disponibili. Il paragrafo 1.3.2 dei CAM 2025 impone di preferire i dati primari, cioè i dati specifici o medi del produttore come definiti dalla UNI EN 15804. I dati generici sono ammessi in via subordinata, con i requisiti di qualità della UNI EN 15941.

Chi verifica le EPD dei prodotti effettivamente forniti?

La direzione lavori, in corso di esecuzione. L’Allegato II.14 del Codice, articolo 1 comma 2 lettera g), le assegna il compito di accertare che i documenti tecnici e le dichiarazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto siano coerenti con le previsioni di progetto e con i criteri ambientali minimi.

Tre cose da portare via

  • Il divieto dell’Allegato II.5 copre marchio, brevetto e anche il tipo, ma riguarda le specifiche tecniche, cioè un documento solo dei tre che produci.
  • Nel rapporto LCA le EPD impiegate vanno elencate per obbligo dei CAM 2025, con i dati primari preferiti ai generici.
  • Il confronto tra prodotto a progetto e prodotto fornito si gioca sui tre indicatori di riferimento, con il 10% di tolleranza, sotto la responsabilità della direzione lavori.

Scrivere le specifiche tecniche CAM in modo che reggano una gara e insieme uno studio LCA che regga una verifica è meno una questione di norme da citare e più una questione di metodo: sapere quale informazione va in quale documento e in che ordine.

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