Carbonio incorporato: cosa il decreto requisiti minimi non ti chiede

Immagina di avere appena chiuso la relazione tecnica di un intervento in zona climatica E. Trasmittanze verificate, ponti termici calcolati con la nuova tabella, indice di prestazione sotto il limite. L’edificio è conforme al decreto requisiti minimi e nessuno può contestartelo.

Torna per un attimo alle due finestre che avevi messo a confronto in fase di scelta. Stesso metro quadro, praticamente la stessa trasmittanza, entrambe dentro il limite di zona. Una porta con sé 79 kg di CO2 equivalente prima ancora di arrivare in cantiere, l’altra 104. Il tuo calcolo non se ne è accorto, perché non doveva accorgersene.

Il carbonio incorporato è la parte di impatto climatico che un edificio si porta dietro dalla produzione dei materiali, dal cantiere, dalle sostituzioni e dalla demolizione. Fino al 3 giugno 2026 non entrava in nessuna verifica di legge italiana. Dopo il 3 giugno 2026 neanche. Ma la data che conta per il tuo studio è un’altra: il 1° gennaio 2028.

In questo articolo scoprirai:

  • Cosa verifica esattamente il DM 28 ottobre 2025 e dove si ferma
  • Quando il GWP di ciclo di vita entra nell’attestato di prestazione energetica, per legge
  • Un confronto su due EPD italiane reali, numeri alla mano
  • Perché la classifica tra due prodotti cambia a seconda di dove fermi il conto
  • Cosa conviene mettere in cartella già nelle pratiche di quest’anno

Indice

Cosa misura davvero il decreto requisiti minimi

Il DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 e in vigore dal 3 giugno 2026, aggiorna il decreto 26 giugno 2015. Lavora su trasmittanze, ponti termici, rendimenti, fabbisogni. Tutto quello che verifica riguarda l’energia che l’edificio consumerà mentre lo abiti: nel gergo della direttiva europea, le emissioni operative.

Nel caso più banale, la sostituzione dei serramenti, il decreto ti chiede di verificare la trasmittanza delle chiusure trasparenti nei limiti della tabella 4 dell’Appendice B: 1,40 W/m²K in zona E, 1,10 in zona F, 3,00 in zona A e B. Più il fattore solare gtot per gli orientamenti da est a ovest passando per sud.

Di come quella finestra sia stata prodotta, invece, nessuna delle verifiche si occupa. Due serramenti identici sulla carta della trasmittanza sono, per il decreto, la stessa identica cosa. Se ti serve il quadro completo delle novità (Tabella 5-bis dei ponti termici, H’T, ricarica dei veicoli elettrici, BACS) l’ho messo nell’articolo dedicato ai nuovi requisiti minimi in vigore dal 3 giugno, con le indicazioni applicative che il MASE ha diffuso il 18 giugno 2026 insieme a ENEA e CTI.

Il decreto qui sta facendo il suo mestiere: quello è il perimetro scritto nella legge che lo genera. Solo che il perimetro sta per allargarsi parecchio.

La data che cambia le carte: 1° gennaio 2028

L’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva UE 2024/1275 (la EPBD rifusa) obbliga gli Stati membri a far calcolare il GWP nel corso del ciclo di vita e a renderlo noto nell’attestato di prestazione energetica: dal 1° gennaio 2028 per tutti gli edifici nuovi con superficie coperta utile superiore a 1.000 m², dal 1° gennaio 2030 per tutti gli edifici di nuova costruzione.

Attenzione a cosa dice esattamente la norma: quel numero va dichiarato, non rispettato entro una soglia. La differenza è enorme dal punto di vista giuridico e quasi nulla dal punto di vista pratico, perché nel momento in cui un dato finisce nell’APE diventa confrontabile, quindi diventa un argomento di mercato prima ancora che di legge.

Le soglie arrivano subito dopo. Sempre l’articolo 7, al paragrafo 5, impone a ogni Stato membro di pubblicare entro il 1° gennaio 2027 una tabella di marcia con i valori limite del GWP totale di ciclo di vita per i nuovi edifici, con obiettivi dal 2030 e una traiettoria decrescente, differenziati per zona climatica e tipologia edilizia. L’Italia quella tabella di marcia deve pubblicarla entro cinque mesi da oggi.

Come si calcola non è più materia di opinione. L’Allegato III della direttiva fissa il perimetro: indicatore in kgCO2eq per m² di superficie coperta utile, periodo di studio di riferimento di 50 anni, calcolo secondo la EN 15978, ambito degli elementi edilizi definito dall’indicatore 1.2 del quadro Level(s). Il regolamento delegato (UE) 2026/52 del 16 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta UE il 4 maggio 2026, ha poi dettagliato il quadro di calcolo armonizzato e ha stabilito quali fasi sono obbligatorie: produzione (A1-A3), trasporto e cantiere (A4-A5), uso, manutenzione, riparazione e sostituzione (B1-B4), consumo energetico in esercizio (B6), fine vita (C), con i benefici oltre il confine del sistema (D) riportati separatamente.

Se lavori solo su edifici sotto i 1.000 m² può sembrare un problema di altri. Lo è per 24 mesi. Poi diventa tuo. Nel frattempo la Pubblica Amministrazione ti chiederà quei numeri per altra via, come sta già succedendo con i criteri ambientali minimi.

Un esempio pratico: due finestre, stesso limite, due impronte

Qui entriamo nel concreto, con due dichiarazioni ambientali di prodotto pubblicate da aziende italiane, entrambe verificate secondo la EN 15804.

La prima è una finestra in pino lamellare, modello 68, di una falegnameria del Verbano Cusio Ossola, con unità funzionale pari a 1 m² di finestra e trasmittanza dichiarata 1,26 W/m²K. La seconda è una finestra in PVC bianco con doppio vetro, unità funzionale “chiusura di un’apertura permanente di 1 m² per una vita utile di riferimento di 30 anni”, trasmittanza dichiarata Uw ≤ 1,3 W/m²K.

In zona E il limite è 1,40 W/m²K. Sono conformi entrambe e nella tua relazione tecnica finirebbero nella stessa riga.

Modulo (EN 15804)Finestra in legnoFinestra in PVC
Produzione A1-A379,1103,9
di cui fossile94,7100,7
di cui biogenico-15,63,0
Fine vita C1-C431,69,6
A1-A3 + C110,7113,5
Benefici oltre il confine D-26,9-13,3
Valori in kg CO2 eq per unità funzionale, da EPD verificate secondo EN 15804:2019 (finestra in legno: EPDItaly, falegnameria Scarin mod. 68; finestra in PVC: Alphacan Extreme, doppio vetro bianco).

Guarda la prima riga e la conclusione sembra scritta: il legno pesa il 24% in meno, caso chiuso. Guarda l’ultima riga prima del modulo D e la distanza si riduce a due punti percentuali e mezzo.

Dove si ferma il conto cambia la classifica

Il motivo di quella inversione è tutto nella riga del carbonio biogenico. La finestra in legno porta in dote un valore negativo, -15,6 kg CO2 eq, che è il carbonio catturato dall’albero e immagazzinato nel telaio. Non è un regalo: è un prestito. Quando il serramento finisce il suo ciclo e viene incenerito o degradato, quel carbonio torna in atmosfera e ricompare puntualmente nei moduli di fine vita, dove la finestra in legno dichiara 31,6 kg CO2 eq contro i 9,6 del PVC.

Proprio per questo la EN 15804 non lascia scelta. Il punto 5.2 stabilisce che tutti i prodotti da costruzione devono dichiarare A1-A3, C1-C4 e il modulo D. L’esenzione dai moduli di fine vita vale solo per prodotti che soddisfano tre condizioni insieme: essere integrati fisicamente in altri prodotti, non essere più identificabili a fine vita, non contenere carbonio biogenico. La nota che segue è esplicita: un prodotto che contiene carbonio biogenico non può omettere C1-C4 e D. Un confronto fermato ad A1-A3, su prodotti come questi, non è solo parziale: usa la dichiarazione in un modo che la norma ha voluto impedire.

Va detto con altrettanta onestà: queste due EPD non sono rigorosamente confrontabili, come la EN 15804 scrive nero su bianco. Le unità funzionali non coincidono (una dichiara una vita utile di riferimento di 30 anni, l’altra no), i moduli dichiarati sono diversi (la finestra in legno non dichiara trasporto e installazione, la finestra in PVC sì), gli anni di pubblicazione e le regole di prodotto applicate non sono gli stessi. Un confronto tra prodotti ha senso solo dentro il modello dell’edificio, dove entrambi vengono riportati alla stessa funzione, alla stessa quantità e alla stessa vita utile. È il principio su cui poggia tutta la valutazione LCA a scala di edificio.

Se vuoi vedere come questo tipo di conto si imposta con uno strumento gratuito, nella guida onesta a OpenLCA ho descritto cosa il software fa e cosa invece resta metodologia tua.

Cosa puoi fare già nelle pratiche di quest’anno

Nessuno ti chiede di calcolare il GWP di ciclo di vita su una villetta nel 2026. Ma le pratiche che stai firmando ora produrranno edifici che campano oltre il 2080. I dati che non raccogli adesso non li recuperi più.

Tre mosse che costano poche ore e valgono per anni:

  1. Archivia le EPD dei prodotti che specifichi, non solo le schede tecniche. Sono documenti con scadenza (cinque anni dalla pubblicazione secondo la EN 15804), quindi annota la data. Quando ti servirà un inventario materiali, avrai già la parte più noiosa.
  2. Nei capitolati chiedi la dichiarazione ambientale del prodotto realmente fornito, non quella “di gamma”. Il produttore che ce l’ha te la manda in un giorno; quello che non ce l’ha te lo dice adesso, non a fornitura avviata.
  3. Su almeno un progetto, fai il conto in bianco: prendi i cinque materiali più massivi e stima A1-A3. Ti servono mezza giornata e un foglio di calcolo, poi scoprirai dove sta il grosso della tua impronta molto prima che te lo chieda un bando.

Se lavori su appalti pubblici, questa raccolta ti serve prima del 2028: nei criteri ambientali minimi per l’edilizia il dato ambientale di prodotto è già oggi elemento di verifica e criterio premiante. Sulla parcella ho scritto come farsi riconoscere il compenso per l’LCA in ambito CAM.

Domande frequenti

Il decreto requisiti minimi impone limiti di carbonio incorporato?

No. Il DM 28 ottobre 2025 verifica prestazione energetica, trasmittanze, ponti termici, rendimenti e fabbisogni: tutto quello che riguarda l’energia consumata in esercizio. Il carbonio incorporato dei materiali resta fuori dal suo perimetro. L’obbligo di calcolo arriva dalla direttiva UE 2024/1275, con decorrenza 2028.

Da quando il GWP di ciclo di vita entra nell’APE?

Dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 m², dal 1° gennaio 2030 per tutti gli edifici nuovi. Lo prevede l’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva UE 2024/1275, che rinvia all’Allegato III per il metodo di calcolo.

Esistono già valori limite di GWP in Italia?

No. È il punto rimasto aperto. Ogni Stato membro deve pubblicare entro il 1° gennaio 2027 una tabella di marcia con i valori limite per i nuovi edifici a partire dal 2030, differenziati per zona climatica e tipologia. Finché quella tabella non esce, in Italia il GWP si calcola e si dichiara, non si confronta con una soglia nazionale.

Posso confrontare due EPD per scegliere il prodotto meno impattante?

Solo con cautela. La EN 15804 ammette il confronto tra prodotti unicamente all’interno della valutazione dell’edificio, perché serve la stessa unità funzionale, la stessa vita utile e gli stessi moduli dichiarati. Due EPD della stessa famiglia possono usare regole di prodotto diverse e non essere allineate.

Che periodo di riferimento devo usare per il calcolo?

Cinquanta anni. L’Allegato III della direttiva EPBD fissa un periodo di studio di riferimento di 50 anni per il GWP di ciclo di vita, con risultato espresso in kgCO2eq per m² di superficie coperta utile. Attenzione a non confonderlo con la vita utile di progetto richiesta dai CAM per l’analisi dei costi.

Tre cose da portare via

  • Il decreto requisiti minimi misura l’energia in esercizio e si ferma lì: due prodotti conformi allo stesso limite possono avere impronte di carbonio molto diverse.
  • Il calcolo del GWP di ciclo di vita entra nell’APE dal 2028 sopra i 1.000 m² e dal 2030 per tutti, con metodo EN 15978 e periodo di 50 anni.
  • Fermare il conto alla produzione ribalta le classifiche: senza la fase di fine vita il vantaggio dei materiali biogenici rischia di essere solo apparente.

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