Da gennaio 2026 ogni produttore di prodotti da costruzione marcati CE deve fare i conti con un obbligo nuovo: dichiarare le prestazioni ambientali del proprio prodotto lungo il ciclo di vita. Lo impone il nuovo CPR, il Regolamento (UE) 2024/3110.
Le imprese lo vivono come l’ennesima scadenza. Tu, che mastichi LCA, dovresti vederlo per quello che è: tre anni di lavoro in arrivo, con una scadenza che lo rende urgente. Migliaia di aziende dovranno calcolare e dichiarare numeri che oggi non sanno produrre. Qualcuno glieli dovrà fare.
Ecco il punto chiave: l’EPD per i prodotti da costruzione sta passando da vezzo volontario a infrastruttura obbligatoria del mercato. E chi sa farla parte con un vantaggio enorme.
In questo articolo scoprirai:
- Cosa cambia davvero con il nuovo CPR (e perché la marcatura CE non è più solo strutturale)
- Le 19 caratteristiche ambientali che le imprese dovranno dichiarare, mappate sugli indicatori che già conosci
- Il calendario esatto delle scadenze, sanzioni comprese
- I 7 servizi che puoi costruire intorno a questo obbligo
- La verità onesta su cosa serve davvero per vendere consulenza EPD
Indice
- Cosa cambia davvero con il nuovo CPR
- Perché per te è un’opportunità, non un adempimento
- Le 19 caratteristiche ambientali da dichiarare
- Il calendario che ti dà un vantaggio
- I 7 servizi che puoi offrire alle imprese
- La verità onesta: l’EPD non si improvvisa
- Da dove parti adesso
- Domande frequenti
Cosa cambia davvero con il nuovo CPR
Il Regolamento (UE) 2024/3110, pubblicato il 18 dicembre 2024, fissa nuove norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il vecchio Regolamento (UE) n. 305/2011. Si applica a partire dall’8 gennaio 2026.
La novità che ti riguarda è una sola, ma cambia tutto: la marcatura CE non certifica più solo che un prodotto regge un carico o resiste al fuoco. Ora deve dichiarare anche la prestazione ambientale del prodotto lungo il ciclo di vita.
Tradotto in pratica: la sostenibilità ambientale entra nella dichiarazione di legge, accanto alle prestazioni strutturali e di sicurezza. Non è più un di più volontario che fa scena nelle gare verdi.
Il vecchio CPR teneva separate due dichiarazioni: la dichiarazione di prestazione (la DoP che già conosci) e la dichiarazione di conformità. Il nuovo Regolamento le unifica in un unico documento, la Dichiarazione di prestazione e di conformità (DoPC). E dentro la DoPC, in modo scaglionato, entrano le caratteristiche ambientali essenziali del prodotto.
C’è anche un secondo pilastro digitale: il CPR introduce il passaporto digitale di prodotto per le costruzioni, allineato all’impianto del Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR). Le specifiche di dettaglio arriveranno con atti delegati nei prossimi anni, ma la direzione è chiara: i dati ambientali del prodotto dovranno essere strutturati, condivisibili e accessibili in digitale.
Ecco perché non è un dettaglio da addetti ai lavori. Riguarda chiunque immetta sul mercato europeo un prodotto da costruzione coperto da una specifica tecnica armonizzata: cemento, laterizi, isolanti, serramenti, acciaio, legno strutturale, e così via.
Perché per te è un’opportunità, non un adempimento
La domanda da farsi non è “cosa devono fare le imprese”. È “chi glielo fa”.
Calcolare la prestazione ambientale di un prodotto significa fare una LCA conforme alle regole giuste, scegliere i moduli del ciclo di vita, gestire dati primari di stabilimento, far verificare i risultati da un ente terzo. Non è qualcosa che l’ufficio tecnico di un’azienda di laterizi improvvisa in una settimana.
Ma c’è un problema, ed è dalla parte delle imprese: la maggior parte dei prodotti sul mercato italiano oggi non ha una EPD. Quel divario, fino a ieri, era un’opzione. Da gennaio 2026 inizia a diventare un obbligo con una data sopra.
Questo è il mercato. Ogni produttore che vuole continuare a vendere prodotti marcati CE dovrà, prima o poi secondo la sua famiglia di prodotto, mettersi in regola con la dichiarazione ambientale. E pochissimi professionisti, oggi, sanno accompagnarli in modo credibile.
Tu che hai una competenza LCA sei nella posizione giusta al momento giusto. Non per fare l’ennesimo adempimento, ma per costruire una linea di consulenza ricorrente: la EPD ha una validità a termine, va aggiornata, e il calendario degli obblighi si allarga nel tempo. Significa clienti che tornano.
E c’è un secondo motore che spinge dalla parte della domanda. Mentre il CPR rende obbligatori i dati ambientali dei prodotti, la normativa europea sugli edifici rende obbligatorio il calcolo del GWP a livello di edificio: per le nuove costruzioni sopra i 1.000 m² a partire dal 2028, e per tutte le nuove costruzioni dal 2030. Un progettista che deve dichiarare il carbonio di un edificio ha bisogno di prodotti con EPD specifica. Le due cose si tengono: più diventa obbligatoria la LCA di edificio, più vale la EPD di prodotto.
Le 19 caratteristiche ambientali da dichiarare
L’allegato II del Regolamento elenca le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate, riferite alla valutazione del ciclo di vita del prodotto. Sono 19 indicatori, introdotti in tre fasi temporali.
Ecco la cosa che ti fa risparmiare mesi di studio: le caratteristiche dalla lettera a) alla lettera m) coincidono con i 13 indicatori core della UNI EN 15804+A2. Sono gli stessi indicatori che usi nella LCA di un edificio. Se sai leggere una EPD di prodotto, sai già leggere metà della tabella del CPR.
| Lett. | Caratteristica ambientale (Allegato II) | Indicatore EN 15804+A2 | Dal |
|---|---|---|---|
| a | Cambiamenti climatici, totale | GWP-total | 2026 |
| b | Cambiamenti climatici, combustibili fossili | GWP-fossil | 2026 |
| c | Cambiamenti climatici, biogenici | GWP-biogenic | 2026 |
| d | Cambiamenti climatici, uso del suolo | GWP-luluc | 2026 |
| e | Riduzione dello strato di ozono | ODP | 2030 |
| f | Acidificazione | AP | 2030 |
| g | Eutrofizzazione acque dolci | EP-freshwater | 2030 |
| h | Eutrofizzazione acque marine | EP-marine | 2030 |
| i | Eutrofizzazione terrestre | EP-terrestrial | 2030 |
| j | Ozono fotochimico | POCP | 2030 |
| k | Impoverimento abiotico, minerali e metalli | ADP-min&met | 2030 |
| l | Impoverimento abiotico, combustibili fossili | ADP-fossil | 2030 |
| m | Consumo di acqua | WDP | 2030 |
| n | Particolato | PM | 2032 |
| o | Radiazioni ionizzanti, salute umana | IRP | 2032 |
| p | Ecotossicità, acque dolci | ETP-fw | 2032 |
| q | Tossicità umana, effetti cancerogeni | HTP-c | 2032 |
| r | Tossicità umana, effetti non cancerogeni | HTP-nc | 2032 |
| s | Impatti legati all’uso del suolo | SQP | 2032 |
Le prime quattro, quelle che scattano per prime, riguardano tutte i cambiamenti climatici. Il messaggio politico è chiaro: la prima cosa che conta è il carbonio incorporato del prodotto.
C’è anche un dettaglio che premia chi lavora con materiali biogenici. Il Regolamento chiede che le specifiche tecniche coprano, per quanto possibile, la capacità di fissare temporaneamente il carbonio. Per chi produce legno, fibre vegetali, materiali da fonti rinnovabili, è un argomento di vendita in più.
Il calendario che ti dà un vantaggio
L’obbligo non scatta tutto insieme. Il Regolamento fissa tre date di decorrenza per i gruppi di caratteristiche:
- Lettere a-d (cambiamenti climatici): dall’8 gennaio 2026
- Lettere e-m: dal 9 gennaio 2030
- Lettere n-s: dal 9 gennaio 2032
Attenzione però, perché qui sta la sfumatura che fa la differenza nella consulenza. Le date dell’allegato II fissano il quadro generale, ma l’obbligo concreto per uno specifico prodotto diventa operativo quando entra in vigore la relativa specifica tecnica armonizzata, sviluppata famiglia per famiglia. Il primo piano di lavoro della Commissione, che copre il periodo 2026-2029, è stato adottato a dicembre 2025: stabilisce le priorità per norme armonizzate, atti delegati e passaporto digitale di prodotto. La logica è quella di obblighi scaglionati per famiglia di prodotto, non una data unica uguale per tutti.
Seguire quel piano e sapere quando tocca a ciascuna famiglia di prodotti è già, di per sé, un servizio che puoi vendere.
E poi c’è la leva che rende tutto urgente: le sanzioni. L’articolo 92 del Regolamento si applica a decorrere dall’8 gennaio 2027. Gli Stati membri devono notificare le proprie norme sanzionatorie alla Commissione entro l’8 dicembre 2026, e queste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Risultato? Le imprese hanno una finestra stretta, il 2026, per arrivare preparate prima che la non conformità diventi sanzionabile. Chi le accompagna in quella finestra lavora con un argomento di vendita potentissimo: il tempo.
I 7 servizi che puoi offrire alle imprese
Qui passiamo dal “perché” al “cosa fatturi”. La combinazione CPR più EPD non è un servizio singolo, è una linea di offerta. Eccone sette, dal più semplice al più strutturato.
- 1. Audit di prontezza CPR. Mappi i prodotti dell’azienda, individui quali caratteristiche ambientali sono dovute e con quali scadenze. È il servizio d’ingresso: poco rischioso per il cliente, perfetto per aprire la relazione e far emergere il lavoro successivo.
- 2. Calcolo LCA di prodotto. Il cuore tecnico. Modelli il ciclo di vita del prodotto secondo le regole giuste e produci i numeri che alimentano la parte ambientale della DoPC e della EPD.
- 3. Redazione della EPD. Dalla raccolta dati alla stesura del report, fino alla gestione della verifica e della pubblicazione su un programma riconosciuto. È il deliverable che il cliente percepisce come prodotto finito.
- 4. Impostazione del sistema di dati primari. Le aziende serie non vogliono dati medi: vogliono i numeri del proprio stabilimento. Aiutarle a costruire un sistema di raccolta dati ripetibile vale più di una singola EPD, perché diventa un servizio continuativo.
- 5. Formazione interna. All’ufficio tecnico e a quello commerciale. Perché una EPD in mano a chi non sa usarla nelle gare è un costo; in mano a un commerciale formato è un’arma.
- 6. Aggiornamento e manutenzione. Una EPD ha tipicamente una validità di 5 anni. Va rinnovata, e il prodotto cambia. Questo trasforma un lavoro una tantum in un contratto ricorrente.
- 7. Posizionamento nelle gare a CAM. Tradurre le EPD in punteggio. I criteri premianti LCA del DM CAM Edilizia premiano i prodotti con dati ambientali specifici: chi sa collegare la EPD del prodotto al risultato LCA dell’edificio chiude il cerchio.
Tradotto in pratica: parti dall’audit, che apre la porta, e costruisci il resto man mano che il cliente capisce cosa gli serve.
La verità onesta: l’EPD non si improvvisa
Adesso la parte scomoda, quella che pochi ti diranno prima.
Saper fare una LCA di edificio non vuol dire saper fare una EPD di prodotto vendibile. Sono parenti, non gemelli. Una EPD è una dichiarazione ambientale di Tipo III secondo la ISO 14025, costruita su regole di categoria di prodotto basate sulla UNI EN 15804+A2, e soprattutto sottoposta a verifica indipendente di terza parte. Se sbagli il metodo, non ottieni un documento più debole: ottieni un documento che non passa la verifica.
L’iter, in sintesi, è questo:
- Selezioni la PCR (Product Category Rules) pertinente all’interno di un programma EPD riconosciuto, ad esempio EPDItaly.
- Raccogli i dati primari di stabilimento per i moduli A1-A3 e definisci gli scenari per i moduli successivi.
- Esegui la LCA con software e banca dati riconosciuti, calcolando gli indicatori core EN 15804+A2.
- Redigi il Project Report e la EPD, e li sottoponi a verifica di terza parte.
- Pubblichi e registri la EPD presso il programma. Validità tipica: 5 anni.
Ecco perché conta il metodo. La competenza tecnica è il biglietto d’ingresso, non il vantaggio. Il vantaggio è saper portare un’azienda dall’inizio alla fine del processo senza sbagliare un passaggio che costa mesi e credibilità.
E qui c’è il rischio reale: la prima EPD che fai è il tuo biglietto da visita. Se la fai bene, l’azienda torna e ti porta le altre linee di prodotto. Se la fai male, hai bruciato un cliente e una referenza in un mercato dove tutti si conoscono.
Da dove parti adesso
Non serve aspettare il 2030 per posizionarti. La finestra utile è adesso, il 2026, prima che le sanzioni rendano il tema caldo per tutti e il mercato si affolli.
Tre mosse concrete:
- Studia il metodo per davvero, dalla LCA secondo EN 15978 alla EPD secondo EN 15804. Non a pezzi, ma come sistema. Se vuoi capire come la LCA di prodotto si incastra in quella di edificio, parti dalla guida alla LCA negli edifici e da come implementarla nel tuo progetto.
- Scegli un programma EPD e leggine le PCR per la famiglia di prodotti che vuoi presidiare.
- Fai il primo audit a un’azienda che già conosci. È il modo più rapido per trasformare la teoria in una proposta economica.
Se vuoi acquisire il metodo completo, dalla LCA di edificio alla EPD di prodotto, con casi pratici e strumenti operativi, è esattamente quello che facciamo nel Corso Esperto LCA Edifici. Non è un corso teorico: è un percorso operativo pensato per chi vuole offrire questi servizi sul serio.
Domande frequenti
Cos’è una EPD per i prodotti da costruzione?
È una dichiarazione ambientale di Tipo III (ISO 14025) che comunica le prestazioni ambientali di un prodotto lungo il ciclo di vita, calcolate secondo la UNI EN 15804+A2 e verificate da un ente terzo. Con il nuovo CPR diventa lo strumento per dichiarare le caratteristiche ambientali essenziali richieste dalla legge.
Quando diventa obbligatorio dichiarare le prestazioni ambientali?
Le prime caratteristiche, quelle sui cambiamenti climatici (lettere a-d dell’allegato II), decorrono dall’8 gennaio 2026. Seguono le lettere e-m dal 9 gennaio 2030 e le n-s dal 9 gennaio 2032. L’obbligo concreto per un prodotto specifico dipende però dalla pubblicazione della relativa specifica tecnica armonizzata.
Da quando scattano le sanzioni del nuovo CPR?
L’articolo 92 del Regolamento (UE) 2024/3110, che riguarda le sanzioni, si applica a decorrere dall’8 gennaio 2027. Gli Stati membri devono notificare le proprie norme alla Commissione entro l’8 dicembre 2026.
Una EPD vale per sempre?
No. Una EPD ha tipicamente una validità di 5 anni, dopo i quali va rinnovata. Questo rende la consulenza EPD un servizio ricorrente e non un lavoro una tantum.
Devo già saper fare una LCA di edificio per occuparmi di EPD di prodotto?
Aiuta molto, perché gli indicatori sono gli stessi della EN 15804+A2 che usi nella LCA di edificio. Ma la EPD ha regole proprie (PCR, verifica di terza parte, programma di pubblicazione) che vanno padroneggiate a parte.
Quanto costa a un’impresa fare una EPD?
Dipende dal numero di prodotti e dalla disponibilità di dati. Gli ordini di grandezza vanno da poche migliaia di euro per soluzioni collettive o tramite generatore preverificato, fino a oltre 15.000 euro per un sistema EPD aziendale multi-prodotto con dati primari di stabilimento.
In sintesi
Il nuovo CPR sposta l’EPD dei prodotti da costruzione da scelta volontaria a obbligo di mercato, con un calendario che parte dal 2026 e sanzioni dal 2027. Per le imprese è una scadenza. Per te che hai competenza LCA è un mercato di consulenza nuovo, ricorrente e ancora poco presidiato.
- La marcatura CE ora include la prestazione ambientale del prodotto, dentro la nuova DoPC.
- Le caratteristiche a-m del CPR sono gli indicatori core EN 15804+A2 che già conosci.
- Il vantaggio non è saper fare i conti, è saper portare un’azienda dall’audit alla EPD verificata senza errori.
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