L’LCA in ambito CAM è ormai cogente per quasi tutte le progettazioni pubbliche, eppure quasi nessuno se la fa pagare. Le stazioni appaltanti la danno per scontata, annegata dentro la “progettazione architettonica”, come se calcolare il ciclo di vita di un edificio fosse un allegato in più da produrre gratis.
Non è così. La norma ti tutela: lo studio del ciclo di vita è una prestazione specialistica che va scomposta, valorizzata con aliquote precise e retribuita. Il problema non è la legge, è che pochi sanno quali voci pretendere e con quale fondamento normativo.
In questo articolo trovi il metodo per farti pagare questo lavoro, con i riferimenti esatti e un esempio numerico di parcella. Vale sia quando l’LCA è un obbligo del progetto, sia quando la usi per prendere punti in gara. Se segui il cluster LCA, LCC e CAM 2026, questo è il tassello economico che lega tutto il resto.
In questo articolo scoprirai
- Perché l’LCA è una prestazione dovuta e retribuibile, non un omaggio alla committenza
- Le 3 aliquote da pretendere nella parcella (QbII.24, QbI.12, QbIII.06)
- Il criterio dell’analogia, con la FAQ ministeriale che lo dice nero su bianco
- Un esempio di calcolo della parcella: quanto vale, in euro, la voce che oggi regali
- La differenza tra LCA base (PFTE) e LCA premiante (criterio CAM 2.6.3)
Indice della guida
- Il problema: cogente per legge, ma trattata come gratis
- L’LCA è una prestazione specialistica, non un allegato
- Perché te la devono pagare: la Relazione di sostenibilità nel PFTE
- Il criterio dell’analogia: pagare ciò che non si chiama “LCA”
- Quali aliquote pretendere nella parcella
- Quanto vale davvero? Un esempio di parcella
- LCA base e LCA premiante: due compensi diversi
- E il DNSH? L’altro elaborato da farti pagare
- Cosa fare se la P.A. omette le quote
- Supporto al RUP: farti pagare senza essere il progettista
- Checklist: non regalare la Relazione CAM
Il problema: cogente per legge, ma trattata come gratis
I nuovi CAM Edilizia (DM 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026) hanno reso la valutazione del ciclo di vita un riferimento metodologico centrale per gli appalti pubblici di lavori. In parallelo, il Codice dei contratti chiede già una stima LCA dentro il progetto. Il risultato è che oggi un professionista produce uno studio complesso senza che nessuno gli abbia riconosciuto un euro in più. Se vuoi il quadro completo dei nuovi criteri, parti dalla guida ai nuovi CAM Edilizia 2025.
Ecco il punto chiave: il problema non è normativo, è contrattuale. La prestazione c’è, ma viene fatta sparire dentro voci generiche, come se fosse parte della progettazione architettonica di base. Così lo studio del ciclo di vita perde la sua natura di prestazione specialistica e diventa lavoro non pagato.
La soluzione non è lamentarsi. È imparare a scomporre la parcella e a citare, voce per voce, il fondamento normativo che obbliga a riconoscerti quel compenso. È esattamente quello che facciamo nei prossimi paragrafi.
L’LCA è una prestazione specialistica, non un allegato
Un’analisi LCA non è un documento discorsivo in Word. È un’elaborazione analitica vincolata a norme tecniche: la UNI EN 15978 per il metodo di calcolo a livello di edificio, la UNI EN 15804 per i dati ambientali dei prodotti (le EPD), il framework europeo Level(s) per gli indicatori, la UNI 11973 come riferimento italiano collegato.
Tradotto in pratica: per produrre una LCA seria devi estrarre le distinte base dal computo metrico, interfacciarti con il modello BIM, reperire i dati ambientali dei materiali, impostare l’unità funzionale, far girare un software dedicato e interpretare i risultati. Non è un allegato. È una prestazione specialistica, con un suo tempo, un suo metodo e un suo costo.
Qui sta il cambio di prospettiva che conviene a te. L’LCA-CAM non è un onere da subire: è una nuova area di consulenza remunerata. Chi la padroneggia oggi si posiziona su un mercato che diventerà obbligatorio per tutti, mentre chi continua a regalarla allena i propri concorrenti a perdere soldi. La differenza è una sola: sapere come farsi pagare.
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Perché te la devono pagare: la Relazione di sostenibilità nel PFTE
L’LCA “di base” è un contenuto obbligatorio del progetto, non un di più facoltativo. Lo dice l’Allegato I.7, articolo 11 del D.Lgs. 36/2023: il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) deve contenere la Relazione di sostenibilità dell’opera, che comprende la valutazione del ciclo di vita secondo metodologie internazionali (LCA) e la stima della Carbon Footprint dell’opera.
Se la prestazione è obbligatoria, l’onere economico relativo deve gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante ed essere incluso nel quadro economico dell’intervento. Una prestazione dovuta per legge non può essere a costo zero per chi la esegue.
C’è di più. Le FAQ ufficiali sul principio DNSH del portale Italia Domani (riprese nelle checklist assistite DNSH di IFEL-ANCI) precisano che, nelle gare per i servizi di progettazione, il capitolato d’oneri deve essere completo di tutte le prestazioni tecniche richieste per integrare DNSH e CAM nel progetto. La logica è lineare: se la prestazione è richiesta, deve stare nel capitolato, e se sta nel capitolato va remunerata.
C’è poi un terzo pilastro: l’equo compenso. La Legge 21 aprile 2023, n. 49 impone alle amministrazioni di determinare i corrispettivi a base di gara secondo parametri adeguati alla prestazione richiesta. La P.A. ha quindi l’obbligo di calcolare a monte, e di riconoscere, anche le quote relative agli elaborati di sostenibilità. Non è una cortesia: è un vincolo di legge che puoi far valere.
Il criterio dell’analogia: pagare ciò che non si chiama “LCA”
“Ma nel tariffario non esiste la voce LCA”. Vero. Ed è irrilevante. Le tabelle dei corrispettivi (il D.M. 17 giugno 2016, oggi recepito nell’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023) non contengono una voce con la dicitura testuale “LCA”, semplicemente perché nascono prima che questa prestazione diventasse cogente.
Per i casi come questo esiste un’indicazione ufficiale, non una mia opinione. Le FAQ sul principio DNSH del portale Italia Domani rispondono esattamente alla domanda su come riconoscere i compensi per gli elaborati a supporto di CAM e DNSH:
“Per le indagini specialistiche previste dal Decreto CAM edilizia e/o dalla Guida Operativa DNSH di competenza di architetti e ingegneri sono già presenti nel tariffario professionale le voci corrispondenti. Qualora non vi sia una specifica corrispondenza si utilizza il criterio dell’analogia con altre prestazioni analoghe per complessità.”
Tradotto: la voce per pagarti esiste già. E dove non c’è una dicitura testuale identica, si applica il criterio dell’analogia con la prestazione più vicina per complessità. È lo stesso principio già scritto nel D.M. 17 giugno 2016 e recepito nell’Allegato I.13. La mancanza della parola “LCA” non è un buon motivo per non pagare: è il motivo per cui esiste il criterio di analogia.
Un punto di onestà: la FAQ fissa il principio (voce nel tariffario, o analogia), ma non indica una specifica aliquota. L’aggancio operativo, cioè quale voce usare in concreto, lo facciamo noi applicando quel principio. Lo studio del ciclo di vita si remunera valorizzando le aliquote delle prestazioni più vicine per natura e impegno, prima fra tutte lo studio di impatto e di fattibilità ambientale. Vediamo quali sono.
Quali aliquote pretendere nella parcella
Poiché lo studio LCA e l’impronta di carbonio confluiscono nella Relazione di sostenibilità del PFTE (Allegato I.7, art. 11), le aliquote da valorizzare per analogia, tratte dalla Tavola delle prestazioni dell’Allegato I.13, sono tre.
| Codice | Prestazione | Cosa remunera nell’LCA |
|---|---|---|
| QbII.24 | Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale | L’aliquota principe: simulazioni ambientali, calcolo dei flussi di carbonio, stesura del report LCA |
| QbI.12 | Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche (fase di fattibilità) | Lo sforzo di coordinamento dell’LCA con il resto del progetto nel PFTE |
| QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche (fase esecutiva) | Lo stesso coordinamento, portato in fase esecutiva |
QbII.24 è il cuore della questione. Lo “studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale” è la prestazione più vicina per complessità alla valutazione LCA, ed è la voce su cui appoggiare per analogia la remunerazione delle simulazioni, del calcolo dei flussi di carbonio e della stesura del report.
Ma c’è un secondo livello che molti dimenticano. L’LCA non è un’isola: per calcolarla devi estrarre dati dal computo metrico, dialogare con il BIM e orientare la scelta dei materiali affinché rispettino i requisiti. Questo sforzo di coordinamento si paga con la progettazione integrale e coordinata (QbI.12 nel PFTE, QbIII.06 in fase esecutiva). Sono due aliquote distinte, da applicare in due fasi diverse.
Attenzione a un errore frequente: se ti avvali di figure specializzate di terzi (un esperto di carbon footprint, un modellatore software), le loro indagini specialistiche vanno valorizzate secondo i rispettivi tariffari e non assorbite gratis nella tua parcella.
Quanto vale davvero? Un esempio di parcella
Quanto vale, in euro, la voce che oggi regali? Dipende dall’opera, ma l’ordine di grandezza non è simbolico: per una sola aliquota possono essere qualche migliaio di euro a incarico. Vediamo come si calcola, così puoi rifare il conto sul tuo caso.
Il corrispettivo di ogni prestazione si determina con la formula dell’Allegato I.13 (già D.M. 17/06/2016): CP = V × G × Q × P. Dove V è il costo della categoria d’opera, G il grado di complessità (Tavola Z-1), Q l’aliquota della prestazione (Tavola Z-2) e P il parametro del decreto, pari a P = 0,03 + 10 × V^(−0,4).
Ecco un esempio illustrativo su una ristrutturazione di edificio pubblico. I valori di aliquota sono indicativi e nel caso reale vanno letti nella Tavola Z-2 per la categoria d’opera specifica.
| Costo categoria d’opera (V) | 1.200.000 € |
| Grado di complessità (G) | 0,95 (ipotesi) |
| Parametro P = 0,03 + 10 × V^(−0,4) | circa 0,067 |
| Aliquota QbII.24 (Q) | circa 0,030 (ipotesi) |
| Corrispettivo QbII.24 | circa 2.290 € |
Il calcolo: 1.200.000 × 0,95 × 0,030 × 0,067 è pari a circa 2.290 euro. È il valore della sola voce dello studio ambientale, quella che remunera per analogia la modellazione e il report LCA.
Aggiungi ora la progettazione coordinata (QbI.12 nel PFTE e QbIII.06 in esecutivo) per lo sforzo di interfaccia con BIM, computo e scelta materiali, e con aliquote prudenziali arrivi facilmente a 3.500 / 4.000 euro complessivi su questo singolo intervento. Moltiplica per il numero di incarichi pubblici che gestisci in un anno e capisci perché questa non è una questione di principio, ma di fatturato.
Il punto chiave non è il numero esatto, che cambia caso per caso. È il metodo: scomporre, applicare la formula e pretendere che ogni voce sia a base di gara.

LCA base e LCA premiante: due compensi diversi
Prima di preventivare, chiediti perché stai facendo l’LCA, perché il compenso cambia natura.
LCA base (obbligo del PFTE). È la stima richiesta dal Codice per la Relazione di sostenibilità. L’onere grava sulla stazione appaltante e va nel quadro economico dell’intervento. Qui il tuo lavoro è pretendere che le quote (a partire da QbII.24) siano effettivamente inserite nel calcolo a base di gara. Nei CAM la LCA va letta in coordinamento con il Life Cycle Costing e il periodo di studio.
LCA premiante (criterio CAM). Se partecipi a una gara e offri una migliore prestazione ambientale per ottenere punti aggiuntivi, lo sforzo è molto maggiore. I nuovi CAM Edilizia premiano l’uso dello studio LCA con un criterio dedicato, il criterio premiante 2.6.3 (analisi del ciclo di vita), ma a condizioni stringenti. In particolare, secondo Accredia, per i lavori soggetti ai CAM il rapporto LCA deve essere accompagnato da un attestato di verifica condotto in accordo alla UNI CEN ISO/TS 14071, emesso da un organismo accreditato per la validazione e verifica delle asserzioni ambientali secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17029.
Risultato? Per l’LCA premiante devi mettere in conto due costi vivi che non sono il tuo compenso e che vanno preventivati a parte: il costo dell’ente terzo accreditato che verifica il tuo studio (la critical review) e il costo del software di modellazione avanzata. Confonderli con l’onorario di progettazione significa lavorare in perdita.
Un esempio pratico. In un appalto integrato in cui l’LCA serve a prendere il punteggio premiante, il tuo preventivo dovrebbe contenere tre voci separate: l’onorario per la modellazione e il report (valorizzato per analogia su QbII.24), la quota di coordinamento (QbI.12 o QbIII.06) e, come spese tecniche giustificate, il costo della verifica di terza parte e delle licenze software. Tre voci, tre giustificazioni, zero lavoro regalato.
E il DNSH? L’altro elaborato da farti pagare
L’LCA non viaggia mai da sola. Negli interventi a valere su fondi pubblici e PNRR si porta dietro la verifica del principio DNSH (Do No Significant Harm), un’altra prestazione tecnica che troppo spesso finisce nel calderone del “lavoro incluso”.
Le FAQ del portale Italia Domani sono esplicite: già nel PFTE va data evidenza della conformità ai vincoli DNSH, e il progetto deve essere accompagnato da una relazione di verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH da inserire proprio nella Relazione di sostenibilità dell’opera. Per gli appalti soggetti ai CAM, il PFTE deve inoltre contenere la Relazione di verifica di conformità ai CAM.
Tradotto in pratica: sono due elaborati specialistici in più, con la stessa identica logica dell’LCA. Sono richiesti dal capitolato, quindi vanno remunerati. Le stesse FAQ confermano che i costi degli studi e delle attività connesse al rispetto del DNSH sono inclusi nel finanziamento della misura, cioè nel quadro economico. Non sono a carico tuo.
Cosa fare se la P.A. omette le quote a base di gara
Capita spesso: un bando di progettazione pubblica la Relazione di sostenibilità tra gli elaborati richiesti, ma nel calcolo dei corrispettivi a base d’asta non c’è traccia delle quote relative (nessuna QbII.24, nessuna progettazione coordinata). È una prestazione richiesta ma non pagata.
In questo caso hai uno strumento concreto: la richiesta di chiarimenti prima della gara. Puoi segnalare formalmente alla stazione appaltante che il calcolo a base d’asta omette quote dovute per una prestazione esplicitamente richiesta, contestando la violazione dell’equo compenso (L. 49/2023) per prestazioni non valorizzate.
L’argomento è rafforzato proprio dalle FAQ DNSH già citate: il capitolato d’oneri deve essere completo di tutte le prestazioni tecniche richieste. Un capitolato che chiede la Relazione di sostenibilità o la verifica CAM ma non ne valorizza il corrispettivo è incompleto per definizione, ed è su questa incompletezza che poggia la richiesta di chiarimenti.
Tradotto in pratica: non si tratta di alzare la voce, ma di usare la procedura. Una richiesta di chiarimenti ben argomentata, con riferimento ad Allegato I.7 art. 11 (la Relazione è obbligatoria) e ad Allegato I.13 (le aliquote esistono), mette la P.A. nella condizione di dover integrare i corrispettivi o motivare l’omissione. In entrambi i casi, hai spostato il problema dal tuo studio al loro ufficio gare.
Supporto al RUP: farti pagare anche senza essere il progettista
Non sempre sei il progettista dell’opera. A volte sei la figura che l’amministrazione chiama per gestire l’inserimento dei CAM, il calcolo LCA o la verifica del DNSH. Anche in questo caso il lavoro va pagato.
Il Codice e i nuovi CAM Edilizia prevedono che la P.A. possa nominare figure di supporto al RUP, inserendo le relative somme dovute per queste attività direttamente nel quadro economico del progetto. La verifica dei CAM e del DNSH è un’attività tecnica complessa, e come tale può essere affidata a un supporto specialistico retribuito. Per la stazione appaltante è anche una tutela: si garantisce competenze che spesso il RUP, da solo, non ha.
A questo si lega la figura dell’esperto CAM, che i nuovi criteri valorizzano: una figura con certificazione delle competenze accreditata secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e alcuni anni di esperienza nella progettazione sostenibile, responsabile della relazione CAM di progetto. Specializzarsi qui significa entrare in un’area in cui la committenza pubblica è tenuta a riconoscere un compenso dedicato.
Checklist: non regalare la Relazione CAM
I passi pratici da seguire prima di firmare qualunque incarico che includa LCA, CAM o DNSH.
- Non annegare lo studio LCA e la Relazione CAM nella generica progettazione architettonica
- Scomponi la parcella in modo analitico, voce per voce, con la formula CP = V × G × Q × P
- Inserisci e pretendi l’aliquota QbII.24 (studio di impatto e fattibilità ambientale) per la modellazione e il report LCA
- Aggiungi la progettazione integrale e coordinata (QbI.12 nel PFTE, QbIII.06 in esecutivo) per il coordinamento BIM, computo e materiali
- Giustifica le voci con il criterio dell’analogia (FAQ DNSH Italia Domani, D.M. 17/06/2016, Allegato I.13) e con l’obbligo dell’Allegato I.7 art. 11
- Se l’LCA è premiante (CAM), preventiva a parte i costi vivi: verifica di terza parte (ISO/TS 14071 + ISO/IEC 17029) e software
- Tratta la verifica DNSH e la conformità CAM come elaborati autonomi, non come sottoprodotti gratuiti
- Valorizza le indagini specialistiche di terzi secondo i rispettivi tariffari
- Se il bando omette le quote, presenta una richiesta di chiarimenti prima della gara citando l’equo compenso
- Se fai supporto al RUP, verifica che le somme siano nel quadro economico
Domande frequenti
L’LCA per i CAM è obbligatoria in tutti gli appalti pubblici?
La valutazione del ciclo di vita è un contenuto della Relazione di sostenibilità del PFTE (Allegato I.7, art. 11 del D.Lgs. 36/2023) e i nuovi CAM Edilizia (DM 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026) ne fanno il riferimento metodologico, con un criterio premiante dedicato (il 2.6.3). La forma base è di fatto dovuta nel progetto, mentre la forma avanzata serve a ottenere punteggio in gara.
Quale aliquota uso per farmi pagare l’LCA se non esiste la voce LCA?
Le FAQ DNSH del portale Italia Domani confermano che, dove manca una corrispondenza testuale, si applica il criterio dell’analogia previsto dal D.M. 17 giugno 2016, oggi nell’Allegato I.13 del Codice. L’aliquota di riferimento per analogia è la QbII.24, lo studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale, integrata dalla progettazione coordinata (QbI.12 e QbIII.06).
Chi paga la critical review dello studio LCA?
La verifica di terza parte (secondo UNI CEN ISO/TS 14071, da organismo accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029) e il software di modellazione sono costi vivi. Vanno preventivati a parte come spese tecniche giustificate, non assorbiti nell’onorario di progettazione.
Cosa faccio se il bando chiede la Relazione di sostenibilità ma non paga le quote?
Presenti una richiesta di chiarimenti prima della gara, segnalando che il calcolo a base d’asta omette prestazioni dovute e contestando la violazione dell’equo compenso (L. 49/2023). La stazione appaltante deve integrare i corrispettivi o motivare l’omissione.
In sintesi
Farsi pagare l’LCA in ambito CAM non è una questione di forza contrattuale, è una questione di metodo. Tre punti da portare a casa:
- L’LCA è una prestazione specialistica dovuta, ancorata a UNI EN 15978 e Level(s), non un omaggio alla committenza
- Si remunera per analogia valorizzando QbII.24 e la progettazione coordinata (QbI.12, QbIII.06), come confermano le FAQ DNSH ufficiali
- Se è premiante, i costi di verifica di terza parte e software si preventivano a parte
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Andrea Ursini Casalena

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