Hai appena chiuso uno studio LCA per un appalto pubblico: distinte base dal computo, dati ambientali dei materiali, software, report, giorni di lavoro. Poi apri la parcella e quel lavoro, semplicemente, non c’è. L’LCA in ambito CAM è ormai cogente per quasi tutte le progettazioni pubbliche, eppure quasi nessuno se la fa pagare: le stazioni appaltanti la danno per scontata, annegata dentro la “progettazione architettonica”, come se calcolare il ciclo di vita di un edificio fosse un allegato in più da produrre gratis.
Ma la norma ti tutela: lo studio del ciclo di vita è una prestazione specialistica che va scomposta, valorizzata con aliquote precise e retribuita. La legge c’è ed è chiara; quello che manca, di solito, è sapere quali voci pretendere e con quale fondamento normativo.
In questo articolo trovi il metodo per farti pagare questo lavoro, con i riferimenti esatti e un esempio numerico di parcella. Vale sia quando l’LCA è un obbligo del progetto, sia quando la usi per prendere punti in gara. Se segui il cluster LCA, LCC e CAM 2026, questo è il tassello economico che lega tutto il resto.
In questo articolo scoprirai
- Perché l’LCA è una prestazione dovuta e retribuibile, non un omaggio alla committenza
- Le 3 aliquote da pretendere nella parcella (QbII.24, QbI.12, QbIII.06)
- Il criterio dell’analogia, con la FAQ ministeriale che lo dice nero su bianco
- Un esempio di calcolo della parcella: quanto vale, in euro, la voce che oggi regali
- La differenza tra LCA base (PFTE) e LCA premiante (criterio CAM 2.6.3)
Indice della guida
- Il problema: cogente per legge, ma trattata come gratis
- L’LCA è una prestazione specialistica, non un allegato
- Perché te la devono pagare: la Relazione di sostenibilità nel PFTE
- Il criterio dell’analogia: pagare ciò che non si chiama “LCA”
- Quali aliquote pretendere nella parcella
- Quanto vale davvero? Un esempio di parcella
- LCA base e LCA premiante: due compensi diversi
- E il DNSH? L’altro elaborato da farti pagare
- Cosa fare se la P.A. omette le quote
- Supporto al RUP: farti pagare senza essere il progettista
- Checklist: non regalare la Relazione CAM
Il problema: cogente per legge, ma trattata come gratis
I nuovi CAM Edilizia (DM 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026) hanno reso la valutazione del ciclo di vita un riferimento metodologico centrale per gli appalti pubblici di lavori. In parallelo, il Codice dei contratti chiede già una stima LCA dentro il progetto. Così finisci per consegnare uno studio complesso senza che nessuno ti riconosca un euro in più. Se vuoi il quadro completo dei nuovi criteri, parti dalla guida ai nuovi CAM Edilizia 2025.
Il nodo è contrattuale. La prestazione c’è, ma sparisce dentro voci generiche, come se fosse parte della progettazione architettonica di base e a quel punto lo studio del ciclo di vita perde la sua natura specialistica e diventa lavoro non pagato.
La via d’uscita è pratica: imparare a scomporre la parcella e a citare, voce per voce, il fondamento normativo che obbliga a riconoscerti quel compenso. È esattamente quello che facciamo nei prossimi paragrafi.
L’LCA è una prestazione specialistica, non un allegato
Un’analisi LCA è un’elaborazione analitica vincolata a norme tecniche, altro che documento discorsivo in Word: la UNI EN 15978 per il metodo di calcolo a livello di edificio, la UNI EN 15804 per i dati ambientali dei prodotti (le EPD), il framework europeo Level(s) per gli indicatori, la UNI 11973 come riferimento italiano collegato.
Metterla a terra richiede lavoro vero: estrarre le distinte base dal computo metrico, interfacciarti con il modello BIM, reperire i dati ambientali dei materiali, impostare l’unità funzionale, far girare un software dedicato e interpretare i risultati. È una prestazione specialistica a tutti gli effetti, con un suo tempo, un suo metodo e un suo costo.
E qui c’è il rovescio della medaglia che conviene a te: l’LCA-CAM è una nuova area di consulenza remunerata. Chi la padroneggia oggi si posiziona su un mercato che diventerà obbligatorio per tutti, mentre chi continua a regalarla allena i concorrenti a perdere soldi. La differenza sta tutta nel sapere come farsi pagare.
Se a questo punto vuoi gli strumenti operativi già pronti, il Toolkit LCA gratuito raccoglie riferimenti normativi, struttura del calcolo e uno schema di parcella da adattare al tuo incarico.
Perché te la devono pagare: la Relazione di sostenibilità nel PFTE
L’LCA “di base” è un contenuto obbligatorio del progetto. Lo dice l’Allegato I.7, articolo 11 del D.Lgs. 36/2023: il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) deve contenere la Relazione di sostenibilità dell’opera, che comprende la valutazione del ciclo di vita secondo metodologie internazionali (LCA) e la stima della Carbon Footprint dell’opera.
Se la prestazione è obbligatoria, l’onere economico relativo deve gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante ed essere incluso nel quadro economico dell’intervento. Una prestazione dovuta per legge non può costare zero a chi la esegue.
A rafforzare l’obbligo c’è un secondo argomento normativo, che viene dal fronte dei fondi europei. Le FAQ ufficiali sul principio DNSH del portale Italia Domani (riprese nelle checklist assistite DNSH di IFEL-ANCI) precisano che, nelle gare per i servizi di progettazione, il capitolato d’oneri deve essere completo di tutte le prestazioni tecniche richieste per integrare DNSH e CAM nel progetto. La logica è lineare: se la prestazione è richiesta deve stare nel capitolato, quindi va remunerata.
Il terzo argomento normativo, il più diretto da spendere in gara, è l’equo compenso. La Legge 21 aprile 2023, n. 49 impone alle amministrazioni di determinare i corrispettivi a base di gara secondo parametri adeguati alla prestazione richiesta. La P.A. ha quindi l’obbligo di calcolare a monte e riconoscere anche le quote relative agli elaborati di sostenibilità: un vincolo di legge che puoi far valere in gara.
Il criterio dell’analogia: pagare ciò che non si chiama “LCA”
“Ma nel tariffario non esiste la voce LCA”. Vero. Ed è irrilevante. Le tabelle dei corrispettivi (il DM 17 giugno 2016, oggi recepito nell’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023) non contengono una voce con la dicitura testuale “LCA”, semplicemente perché nascono prima che questa prestazione diventasse cogente.
Per un caso come questo c’è un’indicazione ufficiale, nera su bianco. Le FAQ sul principio DNSH del portale Italia Domani rispondono esattamente alla domanda su come riconoscere i compensi per gli elaborati a supporto di CAM e DNSH:
“Per le indagini specialistiche previste dal Decreto CAM edilizia e/o dalla Guida Operativa DNSH di competenza di architetti e ingegneri sono già presenti nel tariffario professionale le voci corrispondenti. Qualora non vi sia una specifica corrispondenza si utilizza il criterio dell’analogia con altre prestazioni analoghe per complessità.”
Quella FAQ dice due cose. La voce per pagarti esiste già; e dove manca una dicitura identica si applica il criterio dell’analogia con la prestazione più vicina per complessità. È lo stesso principio già scritto nel DM 17 giugno 2016 e recepito nell’Allegato I.13. L’assenza della parola “LCA” nel tariffario è la ragione stessa per cui il criterio di analogia esiste.
Un punto di onestà: la FAQ fissa il principio (voce nel tariffario, o analogia), ma non indica una specifica aliquota. L’aggancio operativo, cioè quale voce usare in concreto, lo facciamo noi applicando quel principio. Lo studio del ciclo di vita si remunera valorizzando le aliquote delle prestazioni più vicine per natura e impegno, prima fra tutte lo studio di impatto e di fattibilità ambientale. Vediamo quali sono.
Quali aliquote pretendere nella parcella
Poiché lo studio LCA e l’impronta di carbonio confluiscono nella Relazione di sostenibilità del PFTE (Allegato I.7, art. 11), le aliquote da valorizzare per analogia, tratte dalla Tavola delle prestazioni dell’Allegato I.13, sono tre.
| Codice | Prestazione | Cosa remunera nell’LCA |
|---|---|---|
| QbII.24 | Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale | L’aliquota principe: simulazioni ambientali, calcolo dei flussi di carbonio, stesura del report LCA |
| QbI.12 | Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche (fase di fattibilità) | Lo sforzo di coordinamento dell’LCA con il resto del progetto nel PFTE |
| QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche (fase esecutiva) | Lo stesso coordinamento, portato in fase esecutiva |
QbII.24 è il cuore della questione. Lo “studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale” è la prestazione più vicina per complessità alla valutazione LCA ed è la voce su cui appoggiare per analogia la remunerazione delle simulazioni, del calcolo dei flussi di carbonio e della stesura del report.
Ma c’è un secondo livello che molti dimenticano. L’LCA si calcola dialogando con il resto del progetto: devi estrarre dati dal computo metrico, parlare con il BIM e orientare la scelta dei materiali affinché rispettino i requisiti. Questo sforzo di coordinamento si paga con la progettazione integrale e coordinata (QbI.12 nel PFTE, QbIII.06 in fase esecutiva). Sono due aliquote distinte, da applicare in due fasi diverse.
Attenzione a un errore frequente: se ti avvali di figure specializzate di terzi (un esperto di carbon footprint, un modellatore software), le loro indagini specialistiche vanno valorizzate secondo i rispettivi tariffari e non assorbite gratis nella tua parcella.
Quanto vale davvero? Un esempio di parcella
Passiamo ai numeri, perché è lì che si capisce quanto vale la voce che oggi regali. Dipende dall’opera, ma l’ordine di grandezza pesa: per una sola aliquota parliamo di qualche migliaio di euro a incarico. Ti mostro come si calcola, così rifai il conto sul tuo caso.
Il corrispettivo di ogni prestazione si determina con la formula dell’Allegato I.13 (già DM 17 giugno 2016): CP = V × G × Q × P. Dove V è il costo della categoria d’opera, G il grado di complessità (Tavola Z-1), Q l’aliquota della prestazione (Tavola Z-2) e P il parametro del decreto, pari a P = 0,03 + 10 × V^(−0,4).
Ecco un esempio illustrativo su una ristrutturazione di edificio pubblico. I valori di aliquota sono indicativi e nel caso reale vanno letti nella Tavola Z-2 per la categoria d’opera specifica.
| Costo categoria d’opera (V) | 1.200.000 € |
| Grado di complessità (G) | 0,95 (ipotesi) |
| Parametro P = 0,03 + 10 × V^(−0,4) | circa 0,067 |
| Aliquota QbII.24 (Q) | circa 0,030 (ipotesi) |
| Corrispettivo QbII.24 | circa 2.290 € |
Il calcolo: 1.200.000 × 0,95 × 0,030 × 0,067 dà circa 2.290 euro. È il valore della sola voce dello studio ambientale, quella che remunera per analogia la modellazione e il report LCA.
Aggiungi ora la progettazione coordinata (QbI.12 nel PFTE e QbIII.06 in esecutivo) per lo sforzo di interfaccia con BIM, computo e scelta materiali. Con aliquote prudenziali arrivi facilmente a 3.500 / 4.000 euro complessivi su questo singolo intervento. Moltiplica per gli incarichi pubblici che gestisci in un anno: il conto diventa una voce vera del tuo fatturato.
Conta il metodo più del numero esatto, che cambia caso per caso: scomporre, applicare la formula e pretendere che ogni voce sia a base di gara. Lo schema di parcella con queste voci già impostate lo trovi nel Toolkit LCA gratuito, pronto da adattare.

LCA base e LCA premiante: due compensi diversi
Prima di preventivare, chiediti perché stai facendo l’LCA, perché il compenso cambia natura.
LCA base (obbligo del PFTE). È la stima richiesta dal Codice per la Relazione di sostenibilità. L’onere grava sulla stazione appaltante e va nel quadro economico dell’intervento. Qui il tuo lavoro è pretendere che le quote (a partire da QbII.24) siano effettivamente inserite nel calcolo a base di gara. Nei CAM la LCA va letta in coordinamento con il Life Cycle Costing e il periodo di studio.
LCA premiante (criterio CAM). Se partecipi a una gara e offri una migliore prestazione ambientale per ottenere punti aggiuntivi, lo sforzo è molto maggiore. I nuovi CAM Edilizia premiano l’uso dello studio LCA con un criterio dedicato, il criterio premiante 2.6.3 (analisi del ciclo di vita), ma a condizioni stringenti. In particolare, secondo Accredia, per i lavori soggetti ai CAM il rapporto LCA deve essere accompagnato da un attestato di verifica condotto in accordo alla UNI CEN ISO/TS 14071, emesso da un organismo accreditato per la validazione e verifica delle asserzioni ambientali secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17029.
Questo comporta due costi vivi che non sono il tuo compenso e vanno preventivati a parte: il costo dell’ente terzo accreditato che verifica il tuo studio (la critical review) e il costo del software di modellazione avanzata. Confonderli con l’onorario di progettazione significa lavorare in perdita.
Un esempio pratico. In un appalto integrato in cui l’LCA serve a prendere il punteggio premiante, il tuo preventivo dovrebbe contenere tre voci separate: l’onorario per la modellazione e il report (valorizzato per analogia su QbII.24), la quota di coordinamento (QbI.12 o QbIII.06) e, come spese tecniche giustificate, il costo della verifica di terza parte e delle licenze software. Tre voci, tre giustificazioni, zero lavoro regalato.
E il DNSH? L’altro elaborato da farti pagare
L’LCA non viaggia mai da sola. Negli interventi a valere su fondi pubblici e PNRR si porta dietro la verifica del principio DNSH (Do No Significant Harm), un’altra prestazione tecnica che troppo spesso finisce nel calderone del “lavoro incluso”.
Le FAQ del portale Italia Domani sono esplicite: già nel PFTE va data evidenza della conformità ai vincoli DNSH e il progetto deve essere accompagnato da una relazione di verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH da inserire proprio nella Relazione di sostenibilità dell’opera. Per gli appalti soggetti ai CAM, il PFTE deve inoltre contenere la Relazione di verifica di conformità ai CAM.
Sono due elaborati specialistici in più, con la stessa logica dell’LCA: richiesti dal capitolato, quindi da remunerare. Le stesse FAQ confermano che i costi degli studi e delle attività connesse al rispetto del DNSH sono inclusi nel finanziamento della misura, cioè nel quadro economico. Non sono a carico tuo.
Cosa fare se la P.A. omette le quote a base di gara
Capita spesso: un bando di progettazione pubblica la Relazione di sostenibilità tra gli elaborati richiesti, ma nel calcolo dei corrispettivi a base d’asta non c’è traccia delle quote relative (nessuna QbII.24, nessuna progettazione coordinata). È una prestazione richiesta ma non pagata.
In questo caso hai uno strumento concreto: la richiesta di chiarimenti prima della gara. Puoi segnalare formalmente alla stazione appaltante che il calcolo a base d’asta omette quote dovute per una prestazione esplicitamente richiesta, contestando la violazione dell’equo compenso (Legge 49/2023) per prestazioni non valorizzate.
L’argomento è rafforzato proprio dalle FAQ DNSH già citate: il capitolato d’oneri deve essere completo di tutte le prestazioni tecniche richieste. Un capitolato che chiede la Relazione di sostenibilità o la verifica CAM ma non ne valorizza il corrispettivo è incompleto per definizione ed è su questa incompletezza che poggia la richiesta di chiarimenti.
Basta usare la procedura. Una richiesta di chiarimenti ben argomentata, con riferimento all’Allegato I.7 art. 11 (la Relazione è obbligatoria) e all’Allegato I.13 (le aliquote esistono), mette la P.A. nella condizione di dover integrare i corrispettivi o motivare l’omissione. In entrambi i casi hai spostato il problema dal tuo studio al loro ufficio gare.
Supporto al RUP: farti pagare anche senza essere il progettista
Non sempre sei il progettista dell’opera. A volte sei la figura che l’amministrazione chiama per gestire l’inserimento dei CAM, il calcolo LCA o la verifica del DNSH. Anche in questo caso il lavoro va pagato.
Il Codice e i nuovi CAM Edilizia prevedono che la P.A. possa nominare figure di supporto al RUP, inserendo le relative somme dovute per queste attività direttamente nel quadro economico del progetto. La verifica dei CAM e del DNSH è un’attività tecnica complessa e come tale può essere affidata a un supporto specialistico retribuito. Per la stazione appaltante è anche una tutela: si garantisce competenze che spesso il RUP, da solo, non ha.
A questo si lega la figura dell’esperto CAM, che i nuovi criteri valorizzano: una figura con certificazione delle competenze accreditata secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e alcuni anni di esperienza nella progettazione sostenibile, responsabile della relazione CAM di progetto. Specializzarsi qui significa entrare in un’area in cui la committenza pubblica è tenuta a riconoscere un compenso dedicato.
Checklist: non regalare la Relazione CAM
I passi pratici da seguire prima di firmare qualunque incarico che includa LCA, CAM o DNSH.
- Non annegare lo studio LCA e la Relazione CAM nella generica progettazione architettonica
- Scomponi la parcella in modo analitico, voce per voce, con la formula CP = V × G × Q × P
- Inserisci e pretendi l’aliquota QbII.24 (studio di impatto e fattibilità ambientale) per la modellazione e il report LCA
- Aggiungi la progettazione integrale e coordinata (QbI.12 nel PFTE, QbIII.06 in esecutivo) per il coordinamento BIM, computo e materiali
- Giustifica le voci con il criterio dell’analogia (FAQ DNSH Italia Domani, DM 17 giugno 2016, Allegato I.13) e con l’obbligo dell’Allegato I.7 art. 11
- Se l’LCA è premiante (CAM), preventiva a parte i costi vivi: verifica di terza parte (ISO/TS 14071 + ISO/IEC 17029) e software
- Tratta la verifica DNSH e la conformità CAM come elaborati autonomi, non come sottoprodotti gratuiti
- Valorizza le indagini specialistiche di terzi secondo i rispettivi tariffari
- Se il bando omette le quote, presenta una richiesta di chiarimenti prima della gara citando l’equo compenso
- Se fai supporto al RUP, verifica che le somme siano nel quadro economico
Domande frequenti
L’LCA per i CAM è obbligatoria in tutti gli appalti pubblici?
La valutazione del ciclo di vita è un contenuto della Relazione di sostenibilità del PFTE (Allegato I.7, art. 11 del D.Lgs. 36/2023) e i nuovi CAM Edilizia (DM 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026) ne fanno il riferimento metodologico, con un criterio premiante dedicato (il 2.6.3). La forma base è di fatto dovuta nel progetto, mentre la forma avanzata serve a ottenere punteggio in gara.
Quale aliquota uso per farmi pagare l’LCA se non esiste la voce LCA?
Le FAQ DNSH del portale Italia Domani confermano che, dove manca una corrispondenza testuale, si applica il criterio dell’analogia previsto dal DM 17 giugno 2016, oggi nell’Allegato I.13 del Codice. L’aliquota di riferimento per analogia è la QbII.24, lo studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale, integrata dalla progettazione coordinata (QbI.12 e QbIII.06).
Chi paga la critical review dello studio LCA?
La verifica di terza parte (secondo UNI CEN ISO/TS 14071, da organismo accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029) e il software di modellazione sono costi vivi. Vanno preventivati a parte come spese tecniche giustificate, non assorbiti nell’onorario di progettazione.
Cosa faccio se il bando chiede la Relazione di sostenibilità ma non paga le quote?
Presenti una richiesta di chiarimenti prima della gara, segnalando che il calcolo a base d’asta omette prestazioni dovute e contestando la violazione dell’equo compenso (Legge 49/2023). La stazione appaltante deve integrare i corrispettivi o motivare l’omissione.
I tre punti da mettere in parcella
Farsi pagare l’LCA in ambito CAM è soprattutto una questione di metodo. Tre punti da portare a casa:
- L’LCA è una prestazione specialistica dovuta, ancorata a UNI EN 15978 e Level(s), non un omaggio alla committenza
- Si remunera per analogia valorizzando QbII.24 e la progettazione coordinata (QbI.12, QbIII.06), come confermano le FAQ DNSH ufficiali
- Se è premiante, i costi di verifica di terza parte e software si preventivano a parte
💡 Aggiornamento: Gestione competenze e ripartizione compensi in una parcella pre-calcolata dalla stazione appaltante
La gestione delle competenze e la ripartizione dei compensi per le figure specialistiche (LCA, LCC, CAM, DNSH) all’interno di una parcella pre-calcolata dalla stazione appaltante (SA) è un tema critico negli appalti pubblici regolati dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e dal D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri/Corrispettivi).
Per definire un criterio di ripartizione oggettivo e normativamente inattaccabile tra il progettista generale (o coordinatore) e gli specialisti della sostenibilità, è necessario applicare in modo combinato i principi di coordinamento, le declaratorie delle aliquote e il principio di analogia previsto dalla tariffa professionale.
1. La distinzione fondamentale: “Coordinamento” vs “Esecuzione”
Il primo criterio oggettivo risiede nella natura stessa delle aliquote citate:
- Le aliquote di integrazione (QbI.12, QbII.17, QbIII.06): ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e dell’Allegato I.13 del Codice, la voce “Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche” (es. QbI.12 pari a
0,020nel PFTE, QbII.17 pari a0,050nella ex-progettazione definitiva, e QbIII.06 pari a0,030nell’esecutivo) serve a remunerare il coordinatore generale per l’onere intellettuale e organizzativo di cucire insieme le diverse discipline. - L’esecuzione della prestazione specialistica: questa voce non copre la stesura materiale degli elaborati specialistici (es. la modellazione LCA, il calcolo dei costi LCC, la Relazione di sostenibilità dell’opera o l’asseverazione DNSH). Tali attività sono a tutti gli effetti prestazioni operative. Pertanto, il coordinatore trattiene l’aliquota di coordinamento, ma il compenso per l’esecuzione materiale dello studio deve essere attinto dalle aliquote specifiche (se presenti) o calcolato per analogia e ripartito in favore dello specialista.
2. Mappatura oggettiva delle aliquote per le attività CAM, LCA, LCC e DNSH
Se la stazione appaltante ha predisposto un calcolo cumulativo senza esplicitare le singole voci per la sostenibilità, puoi applicare il Principio di Analogia previsto dall’Art. 6 del D.M. 17 giugno 2016 e confermato dalle linee guida IFEL/ANCI. Di seguito viene indicata la mappatura per ripartire le quote delle aliquote esistenti:
A) Relazione di Sostenibilità dell’Opera e Asseverazione DNSH (Fase PFTE)
- Aliquote a cui attingere: QbI.17 (Studi di prefattibilità ambientale –
Q=0,030nel PFTE) o quota-parte di QbII.24 (Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale VIA-VAS-AIA –Q=0,090). - Criterio di ripartizione: il nuovo Codice (Allegato I.7, Art. 11) stabilisce che il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) debba essere obbligatoriamente accompagnato dalla Relazione di sostenibilità dell’opera, la quale include l’analisi del rischio climatico e l’asseverazione di conformità ai vincoli DNSH. Poiché queste attività costituiscono il nucleo degli studi ambientali di questa fase, l’aliquota QbI.17 (o una quota pari ad almeno il 60-70% di QbII.24) deve essere assegnata direttamente allo specialista ambientale che redige l’asseverazione e lo screening climatico.
B) Studi LCA e LCC (Criteri Premianti 2.6.3 / 2.7.2 dei CAM)
- Aliquote a cui attingere: quota-parte di QbII.24 (Studio di impatto/fattibilità ambientale) o, in subordine, calcolo analogico basato su QbII.21 (Relazione energetica –
Q=0,030) e QbII.22 (Diagnosi energetica –Q=0,020). - Criterio di ripartizione: la modellazione LCA dell’intero edificio (secondo le norme UNI EN 15978) e il calcolo LCC (UNI EN 15459 / ISO 15686-5) sono studi complessi basati su software specialistici. Se la SA ha inserito la voce QbII.24 per giustificare le prestazioni ambientali complessive, lo studio LCA-LCC (spesso richiesto come criterio premiante in gara o per varianti migliorative) ne rappresenta la componente analitica principale. Una quota di questa aliquota (indicativamente il 40-50%) va riconosciuta all’esperto LCA/LCC.
C) Computo Metrico integrato CAM / Frazioni di Materiale Level(s) (Indicatore 2.1)
- Aliquote a cui attingere: quota-parte di QbII.05 / QbIII.03 (Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico – rispettivamente
Q=0,070nel PFTE eQ=0,030nell’esecutivo). - Criterio di ripartizione: per poter eseguire una LCA dell’edificio e per soddisfare le richieste di circolarità di Level(s), non è sufficiente un computo metrico tradizionale in euro. Il computo deve essere strutturato per calcolare la massa fisica in tonnellate e disaggregato nelle 10 frazioni di materiale predefinite (calcestruzzo, legno, metallo, plastica, ecc.). Poiché questo lavoro di scomposizione fisica e associazione ai dataset EPD ricade interamente sulle spalle dello specialista LCA, a quest’ultimo deve essere riconosciuta una percentuale (pari al 20-30%) delle aliquote dedicate alla computazione.
D) Relazione CAM di Progetto (Criterio 2.1.1) e Capitolato Tecnico (Criterio 2.1.2)
- Aliquote a cui attingere: quota-parte di QbI.05 (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto –
Q=0,070nel PFTE) e QbII.03 (Disciplinare descrittivo e prestazionale –Q=0,010). - Criterio di ripartizione: la Relazione CAM e i relativi allegati sulle specifiche tecniche dei materiali e sui mezzi di prova (EPD, certificazioni di prodotto) costituiscono l’ossatura prestazionale del progetto e del capitolato d’appalto. La redazione di queste clausole prescrittive giustifica l’attribuzione di una quota (pari al 30%) dell’aliquota del capitolato prestazionale in favore dello specialista CAM che compila e assevera le schede d’uso dei prodotti.
3. Come valorizzare le prestazioni non tabellate (Art. 6 – Prestazioni a tempo)
Se la parcella predisposta dalla SA è estremamente rigida e non consente di scorporare le aliquote sopra indicate, l’unico criterio oggettivo di secondo livello è l’applicazione dell’Art. 6, comma 2 del D.M. 17 giugno 2016 (prestazioni a tempo):
- Si stimano le ore necessarie allo specialista per redigere l’LCA, l’LCC o l’asseverazione DNSH (es. 100 ore complessive).
- Si applica la tariffa oraria di legge per il “Professionista incaricato” (pari a una forbice compresa tra 50,00 €/ora e 75,00 €/ora).
- L’importo risultante (es. 100 ore x 60 € = 6.000 €) viene scorporato dall’importo complessivo dei servizi di progettazione e assegnato contrattualmente allo specialista, indipendentemente dalle sigle delle aliquote utilizzate dalla SA per costruire la base d’asta.
4. Il ruolo dell’incremento BIM (10%)
Infine, l’Allegato I.13 (punto 5 della nota di lettura) introduce un incremento percentuale del 10% sull’intera parcella per l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM).
Se lo specialista della sostenibilità è incaricato di popolare il database del modello BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche CAM (come previsto dal criterio premiante 2.7.3 / 2.7.1 dei CAM), ha pienamente diritto a vedersi riconosciuta una quota di questo incremento del 10%, poiché l’inserimento dei parametri di emissività e durabilità dei prodotti nel modello digitale è a suo carico.
💡 Suggerimento pratico: Inserisci questa mappatura all’interno dell’accordo di raggruppamento (RTP) o del contratto di sub-affidamento specialistico, definendo le quote percentuali di ripartizione delle aliquote QbI.17, QbII.24, QbII.05 e QbI.05 prima dell’avvio delle attività. In questo modo avrai un parametro matematico chiaro, agganciato direttamente alla tariffa ministeriale utilizzata dalla Stazione Appaltante.
Se vuoi avere sottomano gli strumenti operativi per impostare correttamente uno studio LCA e una Relazione CAM (riferimenti normativi, struttura del calcolo, schema di parcella), scarica il Toolkit LCA gratuito: trovi modelli e check pronti per non lasciare più lavoro non pagato sul tavolo.
Fonti
- D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici: Allegato I.13 (parametri per la progettazione) e Allegato I.7, art. 11 (contenuti del PFTE)
- FAQ sul principio DNSH, portale Italia Domani (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
- CAM Edilizia: criteri ambientali minimi per progettazione e affidamento, Accredia
- DM 24 novembre 2025, Criteri ambientali minimi per l’edilizia (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), in vigore dal 2 febbraio 2026
- Legge 21 aprile 2023, n. 49, disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
- DM 17 giugno 2016, tabelle dei corrispettivi a base di gara, oggi recepito nell’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023
- Norme tecniche di riferimento: UNI EN 15978, UNI EN 15804, UNI 11973, UNI CEN ISO/TS 14071, UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI CEI EN ISO/IEC 17024; framework europeo Level(s) (Commissione europea)

Un aspetto che meriterebbe un ulteriore approfondimento riguarda la ripartizione concreta dei compensi quando il calcolo della parcella professionale sia già stato predisposto dalla stazione appaltante.
Le aliquote QbI.12 e QbIII.06, relative alla progettazione integrale e coordinata e all’integrazione delle prestazioni specialistiche, risultano frequentemente già inserite nel corrispettivo complessivo della progettazione e attribuite al progettista o al coordinatore generale. Anche la QbII.24 potrebbe essere già presente nel calcolo, senza però essere espressamente riferita alle attività di LCA, CAM, DNSH o alla Relazione di sostenibilità. Come faccio ad avere un criterio oggettivo per suddividere il corrispettivo tra le diverse figure professionali?
Ciao Domenico, ho provato a dare un risposta strutturata aggiornando l’articolo, la trovi sopra verso la fine.