Il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha messo online il registro europeo dei passaporti digitali di prodotto. Per il passaporto digitale dei prodotti da costruzione è la prima infrastruttura concreta dopo due anni di annunci. È anche una notizia che in giro è stata raccontata male, perché da quel giorno nel tuo lavoro non è cambiato niente e non cambierà per un bel pezzo.
Tra il registro acceso e il primo produttore che ti consegna un passaporto ci sono circa tre anni. Quella distanza è il vero contenuto della notizia e conviene misurarla bene, perché è il tempo che hai per arrivarci coi dati in ordine invece che di rincorsa.
In questo articolo scoprirai:
- Cosa contiene davvero il registro europeo e cosa invece non contiene
- Perché DPP, material passport e digital building logbook non sono sinonimi
- La data realistica in cui il passaporto arriva nei tuoi cantieri
- Perché “dal 2026 l’EPD è obbligatoria per tutti” è una semplificazione sbagliata
- Cosa puoi già pretendere da un fornitore oggi e cosa è inutile chiedere
Indice
- Cosa è andato online il 20 luglio 2026
- DPP, material passport e building logbook: tre oggetti diversi
- Quando scatta davvero l’obbligo per i prodotti da costruzione?
- Davvero dall’8 gennaio 2026 serve un’EPD per ogni prodotto?
- Cosa cambia per chi progetta
- Un esempio pratico: la scuola che va in gara a settembre
- E per chi produce materiali?
- Cinque mosse sensate nei prossimi 24 mesi
Cosa è andato online il 20 luglio 2026
Il 20 luglio 2026 è diventato operativo il registro europeo dei passaporti digitali di prodotto, insieme a un ambiente di test e a un helpdesk per le imprese. Il registro nasce sotto il regolamento ESPR e serve tutte le categorie merceologiche: le prime scadenze vincolanti riguardano alcune batterie, dal 18 febbraio 2027.
La cosa più utile da sapere è cosa quel registro contiene. Conserva l’identificativo univoco del prodotto e, dove serve, il codice merceologico. Non conserva il passaporto. Funziona come un elenco telefonico e non come un archivio: lo interroghi con l’identificativo e ti risponde con l’indirizzo dove i dati vivono davvero, che restano sui sistemi del fabbricante o di un fornitore di servizi che lavora per lui.
La scelta non è casuale. Un archivio unico europeo con dentro la documentazione tecnica di milioni di prodotti sarebbe un problema di sicurezza, di segreto industriale e di scala. L’architettura distribuita sposta il peso sulle aziende e lascia in capo alla Commissione solo l’indice, che è poi quello che serve a dogane e vigilanza del mercato per capire se un prodotto ha un passaporto e dove trovarlo.
Nello stesso periodo il CEN-CENELEC ha pubblicato le prime norme orizzontali che dicono come un passaporto funziona: identificativi univoci, supporti dati fisici, protocolli di scambio, memorizzazione e persistenza, API. Sono otto in tutto e sei sono già citate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Nessuna di queste, però, dice quali dati deve contenere il passaporto di un isolante o di un solaio prefabbricato. Quella parte arriva dopo.
Se il quadro delle dichiarazioni ambientali ti è ancora nebuloso, prima di proseguire ti conviene passare dalla guida a come si legge un’EPD senza farsi ingannare: sotto il passaporto ci sono quei numeri lì.
DPP, material passport e building logbook: tre oggetti diversi
Prima di andare avanti serve sciogliere una confusione che nei convegni gira parecchio, perché i tre termini vengono usati come sinonimi e non lo sono affatto.
- Il DPP sta a livello di prodotto. È un obbligo normativo europeo, con contenuti che verranno definiti da atti delegati. Riguarda il singolo sacco di cemento o il singolo serramento immesso sul mercato.
- Il material passport sta a livello di edificio o di portafoglio immobiliare. Piattaforme come Madaster, o il Building Resource Passport del DGNB, organizzano i materiali dentro un fabbricato per capire cosa si potrà recuperare. Sono strumenti volontari e di mercato.
- Il digital building logbook è il fascicolo digitale dell’immobile, spinto avanti dalla normativa energetica europea. Raccoglie tutto quello che riguarda quell’edificio nel tempo, dai consumi agli interventi.
Quando un fornitore ti propone “un passaporto”, la prima domanda utile è a quale dei tre livelli si riferisce. Nel disegno europeo dovrebbero incastrarsi, col DPP che fa da sorgente dati e gli altri due che lo consumano, ma oggi sono mercati e maturità completamente diversi. Se ti interessa il livello prodotto e il rapporto con la marcatura CE, ne ho scritto in modo esteso nell’articolo su cosa cambia con la marcatura CE ambientale e il nuovo CPR.
Quando scatta davvero l’obbligo per i prodotti da costruzione?
Non prima della fine del 2028. Il CPR non fissa una data: l’articolo 22, paragrafo 7 mette in capo al fabbricante l’obbligo di rendere disponibile il passaporto. L’articolo 80 stabilisce che quell’obbligo si applica 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato previsto dall’articolo 75, paragrafo 1. La data di partenza quindi non esiste finché quell’atto non esce.
Il pezzo mancante è quando esce l’atto delegato. La Commissione lo colloca nel secondo trimestre del 2027, ma è programmazione, non una scadenza di legge: può slittare come è già successo per altri atti. Se quella previsione regge, i 18 mesi portano l’obbligo diffuso tra la fine del 2028 e il 2029. Se slitta, slitta tutto in blocco. Quello che non cambia è il verso della somma: chi ti racconta il 2027 sta sommando male.
Nel mezzo c’è una finestra che quasi nessuno nomina. Sempre l’articolo 80 prevede che il sistema sia pienamente operativo già sei mesi dopo l’atto delegato e che nel periodo transitorio possa essere usato volontariamente. Fra il sesto e il diciottesimo mese esisteranno quindi produttori con un passaporto vero mentre gli altri non sono ancora obbligati. È lì che si vedrà chi si è mosso per tempo.
| Tappa | Quando | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Registro europeo DPP operativo | 20 luglio 2026 | Ambiente di test aperto, nessun obbligo per l’edilizia |
| Requisiti DPP per i prodotti da costruzione | atteso Q2 2027 | Atto delegato: contenuti, diritti di accesso, formati |
| Cemento, calci e leganti idraulici | atto delegato atteso Q4 2027 | I prodotti immessi sotto le nuove norme richiederanno il passaporto |
| Porte, finestre e ferramenta | 2028-2029 | Norme rese obbligatorie e atti delegati della famiglia |
| Passaporto disponibile a cura del fabbricante | 18 mesi dopo ciascun atto delegato | Art. 22, par. 7 del CPR, con decorrenza fissata dall’art. 80 |
Il calendario va letto famiglia per famiglia. Questa è la parte che quasi nessuno traduce in italiano. Il primo CPR Working Plan 2026-2029, pubblicato dalla Commissione a dicembre 2025, indica per ciascuna famiglia di prodotto quando partiranno le richieste di normazione e quando le nuove specifiche diventeranno obbligatorie. Il cemento corre davanti, i serramenti arrivano un paio d’anni dopo. Se lavori su un materiale specifico, quel documento è l’unico posto dove trovi la tua data.
Davvero dall’8 gennaio 2026 serve un’EPD per ogni prodotto?
No. Dall’8 gennaio 2026 la dichiarazione di prestazione e conformità deve riportare anche il potenziale di riscaldamento globale, ma l’obbligo vale solo per i prodotti coperti dalle nuove specifiche tecniche armonizzate adottate sotto il CPR 2024. Finché quelle norme non escono, il prodotto resta nel regime precedente e non deve dichiarare niente di nuovo.
La differenza sembra sottile e invece cambia tutto, perché di nuove specifiche armonizzate sotto il CPR 2024 oggi ce ne sono pochissime. È il motivo per cui vai in un magazzino edile a luglio 2026 e trovi ancora dichiarazioni di prestazione vecchio stile, senza una riga sul carbonio, in perfetta regola.
Gli altri indicatori ambientali seguono a scaglioni: dal 9 gennaio 2030 arrivano i cosiddetti core, dall’ozono all’acidificazione all’eutrofizzazione; dal 9 gennaio 2032 arriva il set completo, con particolato, radiazioni ionizzanti e tossicità. Il carbonio quindi è solo il primo pezzo di una lista lunga. La conseguenza pratica è che il modo in cui oggi raccogli e archivi il dato di GWP dovrà reggere fra sei anni altri dodici indicatori. Conviene pensarlo estendibile da subito, invece di costruirlo su misura per un numero solo.
Su questo punto faccio un mea culpa utile a te: la versione sbagliata di questa frase, quella che prometteva l’EPD obbligatoria per tutti i prodotti dall’8 gennaio 2026, era finita anche su una vecchia pagina di questo sito. L’ho corretta mentre scrivevo l’articolo. Circola parecchio nei materiali commerciali e vale la pena riconoscerla, perché se la porti in una riunione con un produttore perdi credibilità nel giro di due minuti.

Cosa cambia per chi progetta
Chiarito cosa non sei ancora tenuto a fare, davanti a una commessa aperta resta da capire dove conviene mettere le mani adesso. Il passaporto entrerà nel tuo lavoro da una porta che conosci già bene, il capitolato informativo. Nel momento in cui i dati di prodotto diventano strutturati e interrogabili, la richiesta che oggi scrivi come “fornire scheda tecnica ed EPD” diventa la richiesta di un dato con un identificativo, un formato e qualcuno che ne risponde nel tempo.
Il salto vero è lì. Oggi lavori su documenti da leggere, domani su dati da agganciare. Chi già oggi tiene un registro ordinato di quali EPD ha usato, per quale voce di computo e con quale ipotesi, si troverà il lavoro mezzo fatto. Chi tratta la documentazione come una cartella di PDF da allegare a fine progetto ricomincerà da zero.
Nel frattempo c’è una lista corta di cose che puoi già pretendere da un fornitore, da distinguere da quelle che è inutile chiedere:
- l’EPD in corso di validità, con l’indicazione di chi l’ha verificata e dell’organismo che l’ha convalidata
- la dichiarazione di prestazione e conformità aggiornata, per i prodotti che ricadono già nelle nuove norme
- il codice con cui quel produttore identifica il prodotto a catalogo, che è l’antenato dell’identificativo univoco
- se esiste un file di dati e non solo un PDF, con l’indicazione del formato
- chi risponde di quei numeri quando l’azienda cambia listino o riformula il prodotto
Chiedere invece “il passaporto digitale” a un produttore italiano oggi non porta da nessuna parte. Non ce l’ha, non è tenuto ad averlo. Nella migliore delle ipotesi ti manda un QR code che rimanda alla scheda commerciale. La domanda giusta, semmai, è se si stanno attrezzando e con quali tempi, perché la risposta ti dice molto sull’affidabilità del fornitore da qui al 2029.
Un esempio pratico: la scuola che va in gara a settembre
Mettiamo che tu stia chiudendo il progetto di una scuola, appalto integrato, bando previsto a settembre 2026, quindi con i CAM del DM 24 novembre 2025 pienamente applicabili. Devi dimostrare le prestazioni ambientali dei materiali principali e vorresti costruire il fascicolo in modo che regga anche fra tre anni.
Quello che ottieni oggi sono EPD in PDF, con qualità molto variabile, alcune verificate da organismi accreditati e altre no, distinzione che con i CAM 2025 pesa parecchio. Quello che non ottieni è un identificativo stabile che ti permetta di dire, fra tre anni, che il calcestruzzo effettivamente fornito in cantiere è lo stesso prodotto di quella EPD. Il passaporto servirà esattamente a chiudere quel buco, ma non ce l’hai.
La mossa sensata non è aspettare. È tenere fin da subito, per ogni voce significativa, la coppia prodotto-EPD con data di validità, verificatore e link al documento, in un foglio che qualcun altro possa leggere senza chiamarti. Quando il passaporto arriverà, quel foglio diventerà la mappa di conversione. Senza, ti troverai a ricostruire a posteriori quale prodotto stava dietro quale numero, che è il lavoro più ingrato che ci sia in una verifica.
E per chi produce materiali?
Per un fabbricante il passaporto è la parte finale di un percorso che comincia molto prima e passa da un cambio di regole di verifica già in vigore. Il Regolamento delegato (UE) 2024/2769 ha introdotto il Sistema 3+, che per le caratteristiche ambientali essenziali affianca alla valutazione fatta dal fabbricante la convalida di un organismo notificato terzo.
Tradotto sul piano industriale, il numero ambientale smette di essere un documento di marketing e diventa una prestazione dichiarata, con qualcuno che risponde della metodologia con cui è stato calcolato. Per chi vende ai lavori pubblici è un cambio di categoria, non un adempimento in più.
Il lavoro utile da avviare oggi è meno esotico di quanto sembri: mettere ordine negli identificativi di prodotto, capire quali dati vivono solo dentro un PDF e portarli in un formato interrogabile, allineare EPD e dichiarazioni di prestazione così che raccontino la stessa cosa. Sono cantieri interni che servono comunque, passaporto o no.
Cinque mosse sensate nei prossimi 24 mesi
- Trova la tua famiglia di prodotto nel CPR Working Plan e segnati la data. È l’unico modo per sapere se il tema ti riguarda nel 2027 o nel 2029.
- Tieni il registro prodotto-EPD su ogni commessa, con validità e verificatore. Costa dieci minuti a voce e vale come base dati quando arriveranno gli identificativi.
- Aggiorna il capitolato informativo chiedendo il dato e non solo il documento, con formato e responsabile dell’aggiornamento.
- Verifica chi ha convalidato le EPD che usi. Con i CAM 2025 la differenza tra organismo accreditato e verificatore individuale può escludere un prodotto dalla gara.
- Non comprare software “DPP ready” adesso. I contenuti del passaporto per le costruzioni non sono ancora definiti e nessuno può essere conforme a un atto delegato che non esiste.
La quinta merita una riga in più, perché è quella su cui in questi mesi si spingerà di più. Ci sono piattaforme serie che fanno cose utili oggi, dai material passport alla gestione dei dati di prodotto, ma nessuna di loro può garantire una conformità che l’Europa non ha ancora scritto. Se un fornitore te la promette, è il momento di chiedergli su quale atto delegato si basa.
In poche righe
- Il registro europeo è operativo dal 20 luglio 2026, ma è un indice: i dati restano dai fabbricanti.
- Per i prodotti da costruzione l’atto delegato è atteso nel secondo trimestre 2027, più 18 mesi: obbligo diffuso tra fine 2028 e 2029.
- L’obbligo di dichiarare il GWP dall’8 gennaio 2026 riguarda solo i prodotti coperti dalle nuove norme armonizzate, che oggi sono pochissime.
Il passaporto digitale è la conseguenza tecnica di una cosa che nel nostro mestiere è già successa: i dati ambientali dei materiali sono diventati un requisito di progetto, non un di più. Chi sa costruirli, leggerli e difenderli davanti a un verificatore ha già in mano il pezzo difficile. Il resto è formato.
Scarica la checklist
Ho messo in quattro pagine quello che serve per non rincorrere: il calendario tappa per tappa con la distinzione fra date già in vigore e date attese, le cinque domande da fare a un fornitore con il segnale per leggere la risposta, più il registro prodotto-EPD da tenere per commessa. Te la mando via email.
Domande frequenti
Il passaporto digitale dei prodotti da costruzione è già obbligatorio?
No. Il registro europeo è operativo dal 20 luglio 2026, ma i requisiti per i prodotti da costruzione arriveranno con un atto delegato atteso nel secondo trimestre 2027. L'articolo 22, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2024/3110 mette l'obbligo in capo al fabbricante e l'articolo 80 lo fa decorrere 18 mesi dopo l'entrata in vigore di quell'atto. Se il calendario indicativo della Commissione regge, l'obbligo diffuso cade tra la fine del 2028 e il 2029.
Cosa contiene il registro europeo del passaporto digitale?
Contiene l'identificativo univoco del prodotto e, dove previsto, il codice merceologico. Non contiene il passaporto vero e proprio: i dati restano sui sistemi del fabbricante o di un fornitore di servizi. Il registro funziona da indice e serve soprattutto a dogane e vigilanza del mercato.
Dall'8 gennaio 2026 tutti i prodotti da costruzione devono avere un'EPD?
No. Dall'8 gennaio 2026 la dichiarazione di prestazione e conformità deve riportare il potenziale di riscaldamento globale, ma solo per i prodotti coperti dalle nuove specifiche tecniche armonizzate adottate sotto il CPR 2024, che oggi sono pochissime. Gli altri indicatori ambientali seguiranno dal 2030 e dal 2032.
Che differenza c'è tra passaporto digitale di prodotto e material passport?
Il passaporto digitale di prodotto è un obbligo normativo europeo e riguarda il singolo prodotto immesso sul mercato. Il material passport è uno strumento volontario che organizza i materiali a livello di edificio o di portafoglio immobiliare, per stimare cosa sarà recuperabile a fine vita.
Se vuoi arrivarci con metodo, il Corso Esperto LCA Edifici parte dai fondamenti e arriva a un report che puoi consegnare al committente, con la parte normativa aggiornata al nuovo CPR, alla UNI EN 15978:2026 e ai CAM del DM 24 novembre 2025.
Programma completo e docenti, senza registrazione.

Risposte