Invarianza idraulica: 8 regimi regionali e l’asseverazione che firmi tu

L’invarianza idraulica è la regola che ti obbliga a restituire a valle, dopo aver costruito, non più acqua di quanta ne usciva prima dal lotto. Sembra un tema da grandi opere. Invece in Lombardia, dal 16 aprile 2025, scatta già a 150 m² di pavimentazione esterna, e su una demolizione e ricostruzione anche senza un metro quadro in più.

Il punto è che in Italia non esiste una norma nazionale: convivono otto regimi regionali diversi, con soglie che vanno da 150 m² a oltre 1.000, e in fondo a tutto c’è la tua firma su un’asseverazione che ti espone in prima persona.

In questo articolo trovi:

Cos’è l’invarianza idraulica e perché non c’è una norma nazionale?

L’invarianza idraulica impone che un intervento non aumenti la portata e il volume d’acqua che il lotto scarica a valle rispetto alla condizione precedente. Più impermeabilizzi, più acqua corre veloce verso la rete e i corsi d’acqua: l’invarianza la trattiene e la rilascia con il contagocce.

A livello statale non esiste un testo unico che fissi vasche, soglie e portate. E non è una dimenticanza: è una delega espressa. L’art. 113 D.Lgs. 152/2006 (“Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”) stabilisce che sono le Regioni a disciplinare il controllo degli scarichi meteorici “ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali”. Lo Stato fissa la finalità e un solo divieto cogente:

“È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.”

art. 113, comma 4 D.Lgs. 152/2006

Tutto il resto è regionale. Ecco perché ti servono due documenti prima di progettare: il regolamento della tua regione e il regolamento edilizio del Comune. La cornice tecnica a valle, per il dimensionamento di collettori e scarichi, è la UNI EN 752:2017, che fissa il principio di limitazione della portata e del volume di picco allo scarico: la stessa logica dell’invarianza, recepita poi dai regolamenti regionali.

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Le 8 regioni a confronto: soglie, portate, volumi

Le regioni con una disciplina strutturata sull’invarianza idraulica sono otto, e nessuna ha gli stessi numeri. Lombardia e Piemonte hanno regolamenti aggiornati al 2025; Veneto, Emilia-Romagna e Marche hanno framework consolidati; Lazio e Toscana lavorano per lo più con soft law e regolamenti comunali.

RegioneRiferimentoSoglia minimaPortata maxVolume invaso tipico
Lombardia (Area A)r.r. 7/2017 + 3/2025150 m²10 l/s per ettaro800 m³/ha
Lombardia (Area B)r.r. 7/2017 + 3/2025150 m²20 l/s per ettaro500 m³/ha
Lombardia (Area C)r.r. 7/2017 + 3/2025150 m²20 l/s per ettaro400 m³/ha
Emilia-RomagnaRegolamenti ATO + PTAregolamento ediliziovariabile~500 m³/ha
VenetoDGR 642/2013, art. 39 NTA0,1 ha (1.000 m²)da Consorzi di Bonifica500-800 m³/ha
MarcheL.R. 22/2011rinvio ai Comunivariabilevariabile
PiemonteDGR 8-905/2025 (Annesso IV)in definizioneAnnesso IVAnnesso IV
LazioLinee guida regionalisoft lawindicativaindicativa
Le 8 regioni italiane con disciplina dell’invarianza idraulica. Dove leggi “variabile” la regione rinvia a Consorzio di Bonifica, ATO o regolamento comunale: verifica sempre il documento locale.

La lettura pratica: la soglia più bassa e più insidiosa è quella lombarda da 150 m², perché fa rientrare interventi che molti considerano “minori”. Il Veneto parte più in alto (1.000 m²), ma sotto soglia chiede comunque una compensazione. Questo legame tra impermeabilizzazione e rischio è lo stesso che porti sulle mappe di pericolosità del PGRA quando verifichi se un lotto è allagabile.

Infografica: invarianza idraulica in Italia, 8 regimi regionali, soglia 150 m² in Lombardia, esempio di calcolo 25 m³ e 1 l/s, responsabilità del progettista
Invarianza idraulica in Italia: 8 regimi regionali, la svolta lombarda del 2025 e l’esempio di calcolo del volume di laminazione.

Lombardia: cosa è cambiato dal 16 aprile 2025?

Il r.r. Lombardia n. 3/2025 (BURL n. 14 Supplemento del 1° aprile 2025, in vigore dal 16 aprile 2025) ha allargato l’invarianza idraulica a tre fattispecie che prima ne restavano fuori. Modifica il precedente r.r. 7/2017, e per molti professionisti lombardi cambia la prassi su progetti già in corso.

  • Demolizione e ricostruzione: il regolamento si applica anche senza aumento della superficie edificata. Trattare un “demolisci e ricostruisci” come esente, dopo il 16 aprile 2025, è un errore.
  • Fotovoltaico e agrivoltaico a terra: soggetti a invarianza quando la superficie interessata supera i 150 m², con coefficiente di deflusso convenzionale 0,7.
  • Nuove discariche e ampliamenti: rientrano nell’ambito applicativo.

Sono stati aggiornati anche i coefficienti di deflusso (art. 9): 1,0 per le superfici impermeabili, 0,7 per tetti verdi e pavimentazioni drenanti, 0,3 per le aree permeabili. Ed è entrata una portata meteorica minima di 1 l/s. Il regolamento introduce esplicitamente l’approccio delle Nature-Based Solutions e dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile, oltre al monitoraggio post-opera tramite modulo digitale regionale.

Che gli obblighi sull’acqua si stiano stringendo non è un caso isolato: è lo stesso movimento che nel pubblico ha reso operative le reti duali a scala di edificio con i CAM 2026, e che sullo sfondo ha una crisi idrica strutturale fatta di numeri precisi.

Quanti m³ di vasca servono? Esempio svolto

Per 500 m² impermeabilizzati in Area B della Lombardia servono circa 25 m³ di volume di laminazione e una portata massima allo scarico di 1 l/s. Ecco il calcolo parametrico, quello ammesso per le piccole superfici (sotto i 1.000 m²).

  • superficie intervento: 500 m² = 0,05 ha
  • zona: Area B (portata massima 20 l/s per ettaro, volume tipico 500 m³/ha)
  • coefficiente di deflusso: 1,0 (superficie completamente impermeabilizzata)

Volume minimo di invaso: V = 500 m³/ha × 0,05 ha = 25 m³.
Portata massima scaricabile al recapito: Q = 20 l/s/ha × 0,05 ha = 1 l/s (coincide con la portata meteorica minima del r.r. 3/2025).

Da qui si dimensiona la bocca tarata: un orifizio di luce intorno a 30-40 mm a battente medio 0,5 m, da verificare con la formula di efflusso. Sopra i 1.000 m² il parametrico non basta: serve il metodo dell’invaso analitico o il pluviogramma critico, con tempo di ritorno 50 anni.

Quei 25 m³ non devono per forza essere una vasca “morta”. Se il recapito lo consente, lo stesso volume può lavorare due volte come serbatoio di accumulo per il riuso delle acque piovane: laminazione e risparmio idrico nello stesso manufatto.

Questo è esattamente il metodo del corso “Progettare con l’Acqua”: prima il dato, poi la norma, poi il calcolo, poi l’elaborato.

Gli errori che bloccano l’agibilità

Gli errori più frequenti sull’invarianza idraulica nascono quasi tutti dal dare per scontata una soglia o un coefficiente sbagliato. In fase di controllo edilizio comunale, una difformità qui blocca l’agibilità e fa scattare l’obbligo di adeguamento. I cinque che ricorrono di più:

  1. considerare l’intervento “non significativo” perché sotto i 1.000 m², ignorando la soglia regionale dei 150 m²;
  2. non includere il fotovoltaico a terra oltre 150 m² nel computo (fattispecie nuova dal 2025);
  3. trattare una demolizione e ricostruzione senza aumento di superficie come esente;
  4. usare il vecchio coefficiente 0,9 per le superfici impermeabili al posto dell’1,0 lombardo;
  5. calcolare la portata in Area A con 20 l/s/ha invece dei 10 l/s/ha corretti.

L’asseverazione che firmi tu: di cosa rispondi

La conformità all’invarianza idraulica la certifichi tu, con un’asseverazione (in Lombardia il modello allegato E), che è un atto pubblico: una dichiarazione mendace configura responsabilità penale ai sensi dell’art. 481 del codice penale. Non è una firma di rito.

Le conseguenze concrete sono tre. In fase di controllo, una difformità blocca l’agibilità e l’adeguamento ricade sul committente, con rivalsa contrattuale verso di te. In caso di allagamento documentato, la mancata applicazione delle misure può aprire una responsabilità civile e, nei casi gravi, penale. E resta sempre il profilo disciplinare verso l’Ordine.

Tradotto: l’invarianza idraulica non è un adempimento burocratico da chiudere in fretta, è una parte del progetto di cui rispondi in prima persona. Vale la pena dimensionarla bene.

La mia ristrutturazione richiede l’invarianza idraulica?

In Lombardia, dopo il r.r. 3/2025, sì se è una demolizione e ricostruzione (anche senza aumento di superficie) e se la pavimentazione esterna supera i 150 m². In altre regioni dipende dal regolamento ATO o comunale: verifica sempre il documento locale.

Il fotovoltaico a terra conta come superficie impermeabile?

In Lombardia sì, oltre 150 m² di superficie interessata, con coefficiente di deflusso 0,7. È una delle novità più impattanti del r.r. 3/2025 in vigore dal 16 aprile 2025.

Quanti m³ di vasca servono per 500 m² impermeabilizzati in Area B Lombardia?

Circa 25 m³ con il metodo parametrico (500 m³/ha × 0,05 ha) e una portata massima allo scarico di 1 l/s, pari alla portata meteorica minima introdotta nel 2025.

Cosa rischia il progettista che non applica l’invarianza idraulica?

Responsabilità penale per dichiarazione mendace nell’asseverazione (art. 481 c.p.), responsabilità civile verso il committente in caso di danno e blocco dell’agibilità in fase di controllo edilizio.

Esiste una norma nazionale unica sull’invarianza idraulica?

No. L’art. 113 D.Lgs. 152/2006 delega espressamente alle Regioni la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. Lo Stato fissa solo la finalità e il divieto di scarico diretto in falda; il resto è regionale e comunale.

In sintesi

  • L’invarianza idraulica non ha una norma nazionale: l’art. 113 D.Lgs. 152/2006 delega alle Regioni, e oggi convivono 8 regimi diversi.
  • In Lombardia, dal 16 aprile 2025 (r.r. 3/2025), scatta a 150 m², comprende demolizione e ricostruzione e il fotovoltaico a terra oltre 150 m².
  • La conformità la asseveri tu: è un atto pubblico, con responsabilità penale, civile e disciplinare. Dimensionarla bene è parte del progetto.

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