Fotovoltaico nel Conto Termico 3.0: la guida completa per progettare l’intervento

Il Conto Termico 3.0 incentiva l’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo al 20% della spesa ammissibile, che sale al 65% per le Pubbliche Amministrazioni in molti casi e arriva al 100% per i piccoli Comuni. C’è però una condizione che cambia tutto rispetto agli altri incentivi: il fotovoltaico (intervento II.H) non si può richiedere da solo. È un intervento trainato, che esiste solo se realizzato insieme alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione con una pompa di calore elettrica (intervento III.A). E l’incentivo del fotovoltaico non potrà mai superare quello riconosciuto alla pompa di calore.

In questa guida trovi tutte le regole operative: chi può accedere e su quali edifici, i requisiti tecnici dei componenti, come si dimensiona l’impianto in autoconsumo, quanto vale davvero l’incentivo con i massimali e le maggiorazioni made in EU, un esempio di calcolo completo e gli errori che fanno rigettare le pratiche.

In questa guida scoprirai:

  • quando il fotovoltaico è incentivabile (e i 3 casi in cui non lo è mai)
  • il calcolo esatto dell’incentivo, con esempio numerico svolto passo passo
  • come dimensionare impianto e accumulo senza violare il vincolo di autoconsumo
  • la cronologia corretta della pratica GSE e i documenti che fanno fede
  • una checklist degli errori più comuni da evitare

Indice della guida

Come funziona l’incentivo fotovoltaico nel Conto Termico 3.0

Il D.M. 7 agosto 2025, all’Art. 5, comma 1, lettera h), inserisce tra gli interventi incentivabili l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. È l’intervento II.H, e la sua collocazione nel Titolo II (efficienza energetica) ha conseguenze pratiche importanti che vedremo tra poco.

La logica del legislatore è chiara: il Conto Termico finanzia l’elettrificazione dei consumi termici degli edifici esistenti. Quando sostituisci una caldaia con una pompa di calore elettrica, i consumi elettrici dell’edificio crescono. Il fotovoltaico serve a coprire quel nuovo fabbisogno con energia autoprodotta: per questo la norma lo ammette solo in assetto di autoconsumo e solo insieme alla pompa di calore.

Tradotto in pratica:

  • incentivo base del 20% delle spese ammissibili per fornitura, posa e allaccio, in 2 o 5 rate annuali
  • percentuali maggiorate per le PA, fino al 100% nei Comuni sotto i 15.000 abitanti
  • maggiorazioni di 5, 10 o 15 punti per i moduli made in EU iscritti al registro ENEA
  • un tetto invalicabile: l’incentivo di fotovoltaico e accumulo non supera mai quello della pompa di calore trainante

Le regole operative complete sono nelle Regole Applicative GSE (Paragrafo 9.8), che attuano il decreto MASE 7 agosto 2025 istitutivo del Conto Termico 3.0. Per i casi particolari, su faqcontotermico.naturalnzeb.it trovi oltre 500 domande e risposte dal webinar GSE, con un intero cluster dedicato al fotovoltaico, dai requisiti dell’impianto con accumulo ai casi limite.

Chi può richiederlo e su quali edifici?

Qui casca il primo equivoco diffuso. Essendo un intervento del Titolo II, il fotovoltaico segue le regole di accesso dell’efficienza energetica, che non sono uguali per tutti i soggetti. Le Regole Applicative (Paragrafo 4.2 e Tabella 4) distinguono così:

SoggettoEdificio residenzialeEdificio terziario
Pubbliche Amministrazioni
ETS non economici
Privati e condominiNo
Imprese ed ETS economiciNo
Accesso all’intervento II.H (fotovoltaico e accumulo) per soggetto e tipo di edificio, da Regole Applicative GSE, Tabella 4.

Il caso che sorprende di più: il privato che sostituisce la caldaia a gas della propria abitazione non può incentivare il fotovoltaico, nemmeno se trainato dalla pompa di calore. Sul residenziale dei privati l’intero Titolo II è precluso. La pompa di calore resta pienamente incentivabile (è Titolo III, aperto a tutti), ma per i pannelli serve un edificio terziario: uffici, negozi, alberghi, capannoni. Il dettaglio completo, con i riferimenti normativi, è nella FAQ sul fotovoltaico trainato per i privati su edificio residenziale.

Secondo paletto: serve un edificio esistente, accatastato e dotato di impianto di climatizzazione funzionante. Gli edifici di nuova costruzione restano fuori, come spiega la FAQ su fotovoltaico e nuove costruzioni nel CT 3.0: le rinnovabili già obbligatorie per legge nei nuovi edifici non si incentivano due volte.

Come si stabilisce se l’edificio è terziario

Il discrimine è la categoria catastale, non l’uso di fatto. Rientrano nel terziario le categorie A/10, B, C, D ed E: anche un magazzino C2 è terziario a tutti gli effetti, come conferma la FAQ sul C2 considerato terziario. Tre precisazioni operative che salvano le pratiche:

I casi limite non mancano: il condominio misto con prevalenza di millesimi terziario, il B&B gestito da un’impresa in un edificio residenziale, l’immobile di proprietà di una persona fisica ma utilizzato da un’impresa. Ognuno ha la sua FAQ dedicata sul portale: prima di promettere l’incentivo a un committente, vale la pena verificare il caso specifico nella sezione Soggetti Ammessi e Requisiti.

Il traino della pompa di calore: la condizione che decide tutto

Il fotovoltaico del Conto Termico funziona come un vagone: senza locomotiva non parte. La locomotiva è una e una sola: la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente con pompa di calore elettrica (intervento III.A), realizzata congiuntamente all’installazione dei pannelli.

Attenzione alle tre trappole più frequenti su questo punto:

  1. Niente sistemi ibridi. Se installi una pompa di calore abbinata a caldaia a gas o a biomassa (intervento III.B), il fotovoltaico non è mai ammesso: il Portaltermico blocca l’abbinamento in automatico. Solo la pompa di calore esclusivamente elettrica abilita il II.H, come chiarisce la FAQ su fotovoltaico e pompa di calore ibrida.
  2. Niente accumulo da solo. La batteria esiste solo dentro l’intervento II.H, insieme a un impianto fotovoltaico nuovo. Abbinare alla pompa di calore il solo sistema di accumulo, magari su un impianto esistente, non è incentivabile: la catena completa è spiegata nella FAQ su accumulo senza fotovoltaico.
  3. La sostituzione parziale è ammessa, ma a condizioni precise. Se l’impianto esistente ha più generatori, puoi rimuoverne e dismetterne almeno uno installando la pompa di calore al suo posto, purché serva le medesime utenze. Anche questa configurazione abilita il fotovoltaico, con un effetto collaterale sul tetto dell’incentivo che vedremo: i dettagli nella FAQ sul fotovoltaico con sostituzione parziale dell’impianto.

Una parola in più sulla differenza tra sostituire e affiancare, perché è qui che nascono i rigetti. Sostituzione significa rimozione fisica e dismissione del vecchio generatore, con la pompa di calore che eroga calore agli stessi ambienti e volumi prima serviti. Affiancare una pompa di calore all’impianto esistente lasciandolo al suo posto, oppure usarla per riscaldare volumi prima non climatizzati, configura una nuova installazione: non incentivabile. Il principio vale anche per estensioni apparentemente ragionevoli, come portare il riscaldamento in un locale annesso mai riscaldato.

Quali requisiti tecnici deve avere l’impianto?

Le Regole Applicative fissano requisiti severi, pensati per garantire qualità e per impedire il riciclo di componenti usati. Tutti i moduli e gli inverter devono essere esclusivamente di nuova costruzione.

  • Moduli: marcatura CE, tolleranza solo positiva, resistenza al carico di 5.400 Pa, garanzia di rendimento minimo del 90% dopo 10 anni
  • Inverter: rendimento europeo garantito di almeno il 97%
  • Potenza: da 2 kW a 1 MW, mai superiore alla potenza disponibile sul punto di prelievo (POD) dell’edificio
  • Accumulo (facoltativo): di nuova installazione, con logiche di gestione e controllo, funzionante in parallelo alla rete. Può anche essere bidirezionale, come conferma la FAQ sull’accumulo bidirezionale

Dove si possono installare i pannelli

Non serve che i moduli stiano sul tetto dell’edificio climatizzato. Il decreto ammette l’installazione presso l’edificio o nelle relative pertinenze, e i chiarimenti GSE includono espressamente gli spazi coperti destinati al parcheggio: una pensilina nel piazzale aziendale va benissimo, purché la pertinenza risulti dal catasto e l’impianto faccia capo al POD dell’edificio servito. Il caso è approfondito nella FAQ sul fotovoltaico su pensiline e pertinenze aziendali; per gli edifici scolastici c’è il caso particolare della palestra non riscaldata adiacente alla scuola, la cui copertura può ospitare i moduli pur restando fuori dall’intervento termico.

E se sull’edificio c’è già un impianto?

Regola ferrea: il Conto Termico non finanzia mai revamping e potenziamento di impianti esistenti. Da qui discendono quattro casi pratici che generano continuamente domande:

Infografica con le regole essenziali del fotovoltaico nel Conto Termico 3.0: abbinamento obbligatorio alla pompa di calore, requisiti tecnici, vincolo di autoconsumo, beneficiari e tetto all’incentivo
Le regole essenziali del fotovoltaico nel Conto Termico 3.0 in un colpo d’occhio (clicca per ingrandire).

Come si dimensiona il fotovoltaico: la regola del +5%

Ecco il punto dove si gioca la qualità del progetto. La producibilità annua stimata dell’impianto non può superare del 5% la somma dei consumi elettrici medi annui dell’edificio e dei consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o combustibili. È il vincolo che garantisce l’assetto di autoconsumo.

L’errore classico? Dimensionare sui consumi storici. Il calcolo va fatto sullo scenario post-intervento: la pompa di calore sposta il riscaldamento sul contatore elettrico, quindi il fabbisogno di riferimento include il suo nuovo carico. La FAQ sul calcolo del fabbisogno fotovoltaico ante o post intervento mostra la conversione: il fabbisogno termico si trasforma in elettrico dividendolo per lo SCOP. Un edificio che richiede 12.000 kWh termici con una pompa di calore SCOP 4 aggiunge 3.000 kWh elettrici al fabbisogno.

I documenti che sostengono il dimensionamento:

  • bollette elettriche di 12 mesi intestate al Soggetto Ammesso (la FAQ sulle bollette elettriche del Soggetto Ammesso copre anche il caso dell’immobile appena acquisito)
  • fatture dei combustibili (gas, gasolio, pellet) per il fabbisogno termico equivalente
  • report PVGIS che certifica la producibilità attesa dell’impianto

Un dimensionamento svolto

Prendiamo una palazzina uffici con 18.000 kWh elettrici di consumi storici da bolletta e una caldaia a gas che copriva un fabbisogno di 40.000 kWh termici, sostituita integralmente da una pompa di calore con SCOP 3,5. Il nuovo carico elettrico della pompa di calore vale 40.000 ÷ 3,5 = 11.430 kWh circa. Il fabbisogno post-intervento diventa quindi 18.000 + 11.430 = 29.430 kWh, e la producibilità massima ammessa è 29.430 × 1,05 = 30.900 kWh circa. Con una producibilità specifica indicativa di 1.300 kWh/kWp per il Centro Italia (da verificare sul report PVGIS del sito reale), la taglia massima si ferma attorno ai 23-24 kW. Installarne 35 “perché il tetto è grande” significa violare il vincolo di autoconsumo e vedersi rigettare la pratica.

Per l’accumulo non esiste un rapporto fisso kWh/kW imposto dalla norma: si dimensiona sul profilo di consumo. Il limite vero è economico, come vedremo subito, ed è spiegato nella FAQ sulla taglia massima dell’accumulo fotovoltaico. Sul tema batterie domestiche, su MyGreenBuildings trovi una riflessione storica su fotovoltaico con accumulo e batterie domestiche che mostra quanta strada ha fatto questa tecnologia.

Quanto vale l’incentivo: percentuali, massimali e maggiorazioni

L’incentivo base è il 20% delle spese ammissibili (fornitura, posa in opera e allaccio), calcolato entro massimali di costo unitario:

ComponenteMassimale di costoIncentivo base
Fotovoltaico fino a 20 kW1.500 €/kW20% della spesa riconosciuta
Fotovoltaico oltre 20 kWa scalare per taglia20% della spesa riconosciuta
Sistema di accumulo1.000 €/kWh20% della spesa riconosciuta
Massimali di costo unitario per l’intervento II.H, da Regole Applicative GSE, Paragrafo 9.8.3.

Sulle percentuali si innestano poi tre meccanismi che ogni progettista deve conoscere.

La maggiorazione made in EU

Se i moduli sono iscritti al registro ENEA delle tecnologie fotovoltaiche, la percentuale sale di 5, 10 o 15 punti a seconda della sezione: Sezione A (moduli prodotti nell’UE, efficienza di modulo almeno 21,5%) vale +5%, Sezione B (celle UE, efficienza di cella almeno 23,5%) vale +10%, Sezione C (moduli UE con celle bifacciali a eterogiunzione o tandem, efficienza almeno 24%) vale +15%. Due regole spesso ignorate: tutti i moduli dell’impianto devono appartenere alla stessa sezione, e la maggiorazione dipende solo dai moduli: inverter, accumulo e colonnina non contano, come precisa la FAQ sulla maggiorazione made in EU per i moduli fotovoltaici.

Il 100% per i piccoli Comuni

Per i Comuni fino a 15.000 abitanti (dati ISTAT) l’aliquota sale al 100% delle spese ammissibili, in base all’Art. 11, comma 2 del decreto. Le condizioni sono strette: edificio di proprietà del Comune, utilizzato dal Comune stesso o da terzi per attività di carattere pubblico-sociale. Restano esclusi gli immobili concessi a imprese o attività commerciali, e resta valido il tetto della pompa di calore. Il quadro completo è nella FAQ sul fotovoltaico al 100% per i Comuni sotto i 15.000 abitanti. Una condizione analoga riguarda gli ETS non economici proprietari di strutture nei piccoli Comuni: il caso specifico è nella FAQ sull’ETS non economico nei Comuni sotto i 15.000 abitanti.

Il cap: il tetto della pompa di calore

È il meccanismo che decide quanto incentivo arriva davvero. La formula delle Regole Applicative:

Itot = min(20% della spesa ammissibile di FV e accumulo; incentivo totale della pompa di calore)

Il portale calcola il 20% della spesa fotovoltaica, lo confronta con l’incentivo già riconosciuto alla pompa di calore e, se lo supera, lo taglia per pareggiarlo esattamente. Il limite agisce in una direzione sola: la pompa di calore e le sue opere accessorie non vengono mai toccate. La conseguenza progettuale è netta: con una pompa di calore piccola (sostituzione parziale, edificio ben isolato) il cap morde, e ogni euro di fotovoltaico oltre il tetto è perso. In fase di offerta conviene quindi calcolare per primo l’incentivo della pompa di calore e usarlo come budget di riferimento per fotovoltaico e accumulo: è il modo più rapido per capire se la configurazione proposta sta in piedi economicamente. Il funzionamento dettagliato è nella FAQ sul tetto dell’incentivo di fotovoltaico e accumulo.

Infografica su quanto vale l’incentivo fotovoltaico del Conto Termico 3.0: aliquota 20%, massimali di costo, maggiorazioni Made in EU, aliquota 100% per i piccoli comuni ed esempio numerico con la regola del tetto
Quanto vale l’incentivo fotovoltaico: aliquota, massimali, maggiorazioni e la regola del tetto (clicca per ingrandire).

Esempio di calcolo completo

Prima i concetti, poi i numeri. L’incentivo della pompa di calore non è una percentuale della spesa: si calcola sull’energia termica prodotta. Si parte dalla potenza nominale moltiplicata per le ore equivalenti di funzionamento della zona climatica (il coefficiente Quf), si sottrae la quota elettrica assorbita (il fattore 1 − 1/SCOP), si premia l’efficienza superiore al minimo Ecodesign con il coefficiente Kp e si moltiplica per la tariffa Ci della tecnologia. Il risultato è un incentivo annuo, erogato per 2 anni nelle taglie piccole e 5 in quelle grandi. Il fotovoltaico invece viaggia a percentuale sulla spesa, con i massimali visti sopra. I due calcoli si incontrano solo alla fine, quando il cap li confronta.

Mettiamo tutto insieme con un caso realistico: una Pubblica Amministrazione sostituisce il generatore di una scuola a Roma (zona climatica D) con una pompa di calore aria/acqua da 35 kW (SCOP 4,0), abbinando fotovoltaico da 20 kW e accumulo da 30 kWh.

Passo 1, incentivo della pompa di calore (III.A):

  • energia termica prodotta: Qu = 35 kW × 1.400 (coefficiente Quf della zona D) = 49.000 kWht
  • coefficiente di premialità: Kp = SCOP 4,0 ÷ 3,2 = 1,25
  • energia incentivata: Ei = 49.000 × (1 − 1/4,0) × 1,25 = 45.937,5 kWht
  • incentivo annuo con Ci = 0,15 €/kWht: 45.937,5 × 0,15 = 6.890,63 €
  • erogazione in 2 anni (taglia fino a 35 kW): incentivo totale 13.781,25 €

Passo 2, fotovoltaico e accumulo (II.H):

  • fotovoltaico: spesa 35.000 € (1.750 €/kW), ma il massimale riconosce 20 kW × 1.500 = 30.000 €, quindi 20% = 6.000 €
  • accumulo: spesa 35.000 € (1.166 €/kWh), massimale 30 kWh × 1.000 = 30.000 €, quindi 20% = 6.000 €
  • totale II.H = 12.000 €, inferiore ai 13.781,25 € della pompa di calore: il cap non scatta

Incentivo complessivo erogato: 25.781,25 €.

Ora il controesempio, dal caso studio presentato al webinar GSE: pompa di calore con incentivo di 6.750 €, fotovoltaico da 50 kW con spesa di 55.000 €. Il 20% varrebbe 11.000 €, ma il cap lo taglia a 6.750 €: totale 13.500 €, con 4.250 € di incentivo teorico perduti per una pompa di calore sottodimensionata rispetto al fotovoltaico. I due esempi completi, con tutti i passaggi, sono nella FAQ con l’esempio di calcolo dell’intervento pompa di calore più fotovoltaico.

La morale progettuale: prima si dimensiona la pompa di calore sul fabbisogno reale, poi si tara il fotovoltaico di conseguenza. Mai il contrario.

La pratica GSE: cronologia, documenti e controlli

Sul piano procedurale il fotovoltaico segue la pratica del multi-intervento insieme alla pompa di calore. I punti dove si sbaglia più spesso sono tre.

La cronologia delle spese

Le date di fatture e bonifici devono essere coerenti con la cronologia dell’intervento. Per le imprese c’è un passaggio in più: la richiesta preliminare al GSE va inviata prima dell’inizio dei lavori, e le spese devono essere successive. Componenti acquistati anni prima, o impianti già montati, invalidano la pratica.

La data di fine lavori

L’allaccio alla rete può richiedere mesi, ma non blocca la pratica: se l’impianto è fisicamente installato e le pratiche di connessione sono avviate (Modello Unico inviato o preventivo accettato), la data di conclusione del multi-intervento coincide con l’ultimazione della pompa di calore, e da lì decorrono i 90 giorni per presentare l’istanza. Non serve il verbale di attivazione del contatore. La regola completa è nella FAQ sulla data di fine lavori del fotovoltaico nel multi-intervento.

I documenti da curare fin dal cantiere

Due fascicoli vanno costruiti durante i lavori, non dopo:

I controlli del GSE

Il GSE incrocia documentazione fotografica ante-operam, fatture, numeri di matricola di moduli e inverter (da cui risale all’anno di produzione), dati del gestore di rete e sopralluoghi anche senza preavviso. Dichiarare componenti già installati come nuovi comporta la decadenza dall’incentivo per dati non veritieri. Meglio arrivarci preparati.

Conto Termico, detrazioni o CER: quale strumento per il fotovoltaico?

Il Conto Termico non è l’unico modo di finanziare un impianto fotovoltaico, e la scelta dello strumento giusto è parte del lavoro di consulenza. Tre criteri orientano la decisione.

La velocità di rientro. Il Conto Termico è un contributo diretto in conto capitale, erogato dal GSE in 2 o 5 rate annuali (e in rata unica nei casi previsti per importi contenuti): non richiede capienza fiscale né attese decennali. Le detrazioni fiscali distribuiscono il beneficio su orizzonti molto più lunghi e presuppongono imposte sufficienti da compensare, un tema critico per PA ed enti non commerciali, che infatti dal Conto Termico ottengono le percentuali migliori.

Il perimetro soggettivo. Come visto, il fotovoltaico del CT 3.0 esclude il residenziale dei privati: lì lo strumento naturale restano le detrazioni edilizie vigenti oppure, in prospettiva di autoconsumo collettivo, le Comunità Energetiche Rinnovabili. Il rapporto tra CER e Conto Termico ha però le sue regole: il privato residenziale che partecipa a una CER non aggira il vincolo del Titolo II, come chiarisce la FAQ sul privato residenziale, CER e fotovoltaico con pompa di calore.

La cumulabilità. Per lo stesso intervento gli incentivi statali di norma non si sommano: la scelta va fatta a monte, confrontando i numeri sul caso concreto. Per orientarti sugli interventi ammissibili e sui chiarimenti ufficiali parti dalla guida dal webinar GSE del 16 aprile 2026; il confronto sistematico tra Conto Termico e detrazioni, con i casi svolti, è uno dei moduli del Workshop Conto Termico 3.0.

Gli 8 errori da evitare

La checklist finale, dalla pratica delle domande arrivate al portale FAQ:

  1. chiedere il fotovoltaico senza pompa di calore elettrica, o con un sistema ibrido
  2. proporlo a un privato sulla propria abitazione residenziale (Titolo II precluso)
  3. dimensionare sui consumi storici invece che sullo scenario post-intervento
  4. superare il +5% di producibilità o la potenza disponibile sul POD
  5. ignorare il cap della pompa di calore e sovradimensionare fotovoltaico e accumulo
  6. riutilizzare componenti esistenti o “dimenticare” un impianto mai allacciato
  7. mescolare moduli di sezioni ENEA diverse sperando nella maggiorazione
  8. per le imprese, far partire i lavori prima della richiesta preliminare al GSE

Domande frequenti sul fotovoltaico nel Conto Termico 3.0

Si può richiedere il fotovoltaico da solo con il Conto Termico 3.0?

No. Il fotovoltaico (intervento II.H) è un intervento trainato: è incentivabile solo se realizzato congiuntamente alla sostituzione di un impianto di climatizzazione esistente con una pompa di calore elettrica (intervento III.A). Da solo, o abbinato a un sistema ibrido, non è mai ammesso.

Quanto vale l’incentivo per il fotovoltaico nel Conto Termico 3.0?

Il 20% delle spese ammissibili, entro i massimali di 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW e 1.000 €/kWh per l’accumulo. La percentuale sale fino a +15% con moduli made in EU del registro ENEA e arriva al 100% per gli edifici dei Comuni fino a 15.000 abitanti. L’incentivo non può comunque superare quello della pompa di calore trainante.

Un privato può incentivare il fotovoltaico sulla propria casa?

No. Per i soggetti privati gli interventi del Titolo II, fotovoltaico compreso, sono ammessi solo su edifici del settore terziario. Sull’abitazione residenziale il privato può incentivare la pompa di calore (Titolo III) ma non i pannelli.

Si può aggiungere solo una batteria di accumulo a un fotovoltaico esistente?

No. L’accumulo è incentivabile solo come componente dell’intervento II.H, insieme a un impianto fotovoltaico interamente nuovo trainato dalla pompa di calore. Aggiungere una batteria a un impianto esistente è un potenziamento, escluso dall’incentivo.

Come si dimensiona il fotovoltaico per rispettare l’autoconsumo?

La producibilità annua stimata non può superare del 5% la somma dei consumi elettrici medi annui dell’edificio (inclusa la nuova pompa di calore) e dei consumi equivalenti dei combustibili. Il calcolo si fa sullo scenario post-intervento, documentato con bollette di 12 mesi, fatture dei combustibili e report PVGIS.

Da dove partire

Tre takeaway da portare in studio:

  • il fotovoltaico del Conto Termico è un vagone della pompa di calore: senza III.A elettrico non esiste, e il suo incentivo non supera mai quello della trainante
  • il dimensionamento corretto parte dai consumi post-intervento e resta dentro il +5% di autoconsumo
  • soggetto ed edificio decidono l’accesso: terziario per i privati e le imprese, tutti gli edifici per PA ed ETS non economici

Se vuoi passare dalla teoria alla pratica, parti dal toolkit gratuito del Conto Termico 3.0: checklist pre-portale, matrice del Soggetto Responsabile e modulo raccolta dati, pronti da usare sulla prima pratica.

Gratis, niente spam. E quando arriva la pratica vera, le risposte puntuali ai casi particolari le trovi nel portale FAQ del Conto Termico 3.0, oppure nel Workshop Conto Termico 3.0 con gli 8 casi studio svolti dall’inizio alla fine.

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