Diagnosi energetica nel Conto Termico 3.0: quando è obbligatoria, chi la firma e quanto rimborsa

La diagnosi energetica nel Conto Termico 3.0 è obbligatoria in 3 casi: isolamento delle superfici opache, trasformazione in nZEB e interventi su interi edifici con impianti di riscaldamento da 200 kW in su. La firma un EGE o una ESCo certificati; il GSE rimborsa il 100% alla PA, il 50% ai privati.

Eppure è il documento che fa più paura nelle pratiche sopra soglia. Un po’ per la parcella, un po’ perché un errore qui può costare l’incentivo intero. La buona notizia è che la diagnosi è anche l’unico pezzo della pratica che il GSE ti paga prima ancora di aprire il cantiere, se sai come chiederlo.

In questa guida trovi:

  • i 3 casi di obbligo e i casi limite della soglia dei 200 kW (caldaia ACS, interventi parziali)
  • chi può firmarla davvero (l’esperienza da termotecnico, da sola, non basta)
  • il contributo anticipato in 3 fasi, con causale del mandato e tempi di erogazione
  • la Tabella 21 dei massimali spiegata con 2 parcelle vere, dalla scuola al condominio
  • i 7 errori che fanno decadere l’incentivo in verifica

Indice della guida

Quando la diagnosi energetica è obbligatoria nel Conto Termico 3.0?

L’Art. 15 del D.M. 7 agosto 2025 disegna un perimetro preciso. La diagnosi ante-operam, accompagnata dall’APE post-operam, serve in 3 situazioni: quando isoli le superfici opache che delimitano il volume climatizzato (intervento II.A, sempre, anche su una singola unità immobiliare), quando trasformi un edificio esistente in nZEB (intervento II.D, sempre, pure se il committente è un privato) e quando l’intervento tocca un intero edificio il cui impianto di riscaldamento raggiunge i 200 kW di potenza nominale totale. In quest’ultimo caso l’obbligo vale per la sostituzione di infissi e schermature (II.B e II.C) e per tutti gli interventi impiantistici del Titolo III, dalle pompe di calore alla biomassa fino al solare termico.

Fuori da questi 3 casi la diagnosi non è dovuta e viene sostituita da una relazione tecnica descrittiva, un documento molto più leggero che dimostra l’ammissibilità dell’intervento. La differenza in parcella e in tempi è notevole, per cui stabilire da che parte della soglia ti trovi è la prima verifica di fattibilità, come racconta la FAQ sui casi in cui la diagnosi è obbligatoria, una delle più lette del portale.

È sulla soglia dei 200 kW che si concentrano i dubbi veri delle pratiche. Tre paletti aiutano a non sbagliare:

  • conta l’impianto esistente, non la macchina nuova: la potenza da confrontare con i 200 kW è quella nominale totale del focolare (o utile, dove il focolare non è applicabile) dell’impianto di riscaldamento ante-operam, come confermato nella risposta sul riferimento dei 200 kW
  • conta l’intero edificio: se sostituisci gli infissi di un solo piano di un albergo con centrale da 300 kW, l’obbligo non scatta perché l’intervento è parziale. Il caso è sviscerato nella FAQ dell’albergo con impianto sopra i 200 kW
  • conta il servizio riscaldamento: una caldaia dedicata solo all’acqua calda sanitaria, idraulicamente separata, resta fuori dal conteggio. Con 120 kW di riscaldamento e 116 kW di ACS separata la diagnosi non è dovuta, come spiegato a chi ci ha posto il quesito della caldaia ACS separata

Quasi nessuno cita poi l’esenzione del comma 2 dell’Art. 15, che toglie dall’obbligo gli impianti abbinati alla produzione di calore di processo e quelli asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Se lavori su queste configurazioni, diagnosi e APE non ti verranno chiesti nemmeno sopra soglia.

Chi progetta nel pubblico incontra poi la diagnosi anche fuori dal Conto Termico. Nei lavori su edifici pubblici esistenti te la chiede il criterio 2.3.1 dei nuovi CAM Edilizia del D.M. 24 novembre 2025, a prescindere dall’incentivo, come raccontiamo nella guida ai documenti CAM per l’opera pubblica. E per le grandi imprese resta in piedi la diagnosi quadriennale dell’art. 8 del D.Lgs. 102/2014, con la stessa norma tecnica e un perimetro diverso.

Per le pompe di calore, che sono il caso più frequente sopra soglia (pensa alle centrali termiche condominiali), il quadro completo dell’intervento III.A è nella guida alle pompe di calore nel Conto Termico 3.0; qui restiamo sul documento.

Infografica: quando la diagnosi energetica è obbligatoria nel Conto Termico 3.0 e i paletti della soglia dei 200 kW
I 3 casi di obbligo, i paletti della soglia dei 200 kW e le situazioni tipo, dall’Art. 15 del decreto.

Chi può firmare la diagnosi: EGE e ESCo certificati

Nei casi di obbligo, la diagnosi deve essere redatta in conformità alle norme UNI CEI EN 16247 e firmata da un Esperto in Gestione dell’Energia certificato UNI CEI 11339 o da una ESCo certificata UNI CEI 11352. Lo dice l’Allegato 1 del decreto e lo ribadiscono le Regole Applicative al paragrafo 9.16. La certificazione è un requisito di validità del documento e quindi di ammissibilità dell’intera pratica.

Il punto duro da digerire per molti colleghi è che l’esperienza non sostituisce la certificazione. Puoi aver firmato duecento APE e progettato centrali termiche per vent’anni, ma senza il certificato UNI CEI 11339 in corso di validità la tua diagnosi non vale ai fini del Conto Termico, come mette nero su bianco la FAQ su quando serve EGE o ESCo. In Italia gli EGE certificati erano circa 3.474 a inizio 2025 (dato FIRE su registri Accredia), pochi rispetto a una platea di pratiche che con il CT 3.0 è destinata a crescere.

Se sei un tecnico dell’area civile e la diagnosi ti passa davanti come un collo di bottiglia, quella strettoia numerica è anche la tua opportunità professionale. La strada più solida è diventare tu il firmatario. Il corso EGE Settore Civile di 40 ore costruisce le competenze richieste dalla UNI CEI 11339:2023 e prepara all’esame di certificazione, con la metodologia EN 16247 applicata a casi studio reali di edifici residenziali, terziario e PA.

Un nodo che emerge spesso in fase di controllo riguarda l’indipendenza. La stessa persona può firmare diagnosi e APE, purché resti indipendente ai sensi del D.P.R. 75/2013. L’EGE consulente puro non ha problemi; la ESCo che redige la diagnosi e poi realizza l’intervento con un contratto EPC perde l’indipendenza e non può certificare l’APE post-operam. Le casistiche complete, comprese le deroghe per i dipendenti pubblici, sono nella risposta su chi firma diagnosi e APE.

Come si redige: UNI CEI EN 16247, dati di partenza, validità

La norma di riferimento è il pacchetto UNI CEI EN 16247 (la parte 1 fissa i requisiti generali, la parte 2 è dedicata agli edifici), integrato dai criteri minimi dell’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014. Quei criteri chiedono 4 cose concrete alla tua diagnosi: dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili; un esame dettagliato del profilo di consumo dell’edificio; valutazioni economiche basate, dove possibile, sul costo del ciclo di vita anziché sul semplice tempo di ritorno; proporzionalità e rappresentatività rispetto all’edificio reale.

E se i dati di consumo non esistono? Capita più spesso di quanto sembri, con gli edifici comunali rimasti vuoti o gli immobili appena acquistati senza accesso alle bollette del precedente proprietario. In questi casi è ammessa la stima dei fabbisogni con calcolo standard o per analogia con edifici simili, purché la scelta sia giustificata e asseverata, come chiarito nella FAQ sulla diagnosi senza consumi storici.

Un altro equivoco frequente negli uffici tecnici riguarda il progetto esecutivo, che per la diagnosi non serve, nemmeno per una trasformazione nZEB in prenotazione. La stima dei costi può essere parametrica, su prezziari regionali o costi standard. Quello che la diagnosi di un intervento nZEB deve avere è la descrizione dettagliata dello scenario post-operam, con tecnologie e spessori ipotizzati che rendano credibile il raggiungimento dei requisiti. Il progetto vero arriva dopo, a fondi prenotati; l’iter completo è ricostruito nella risposta sulle diagnosi nZEB degli edifici comunali.

Sulla validità temporale la regola è morbida. Una diagnosi redatta nel 2025 resta utilizzabile finché fotografa fedelmente lo stato di fatto. Diventa rigida solo quando chiedi il contributo anticipato, dove la data di redazione non può precedere la richiesta di più di 12 mesi. Ed è proprio del contributo che dobbiamo parlare, perché è la parte del meccanismo che gli enti pubblici conoscono meno.

Il contributo anticipato: la diagnosi pagata prima del cantiere

Per Pubbliche Amministrazioni ed ETS non economici l’Art. 15, comma 6 prevede una cosa che nel panorama degli incentivi non esiste da nessun’altra parte: il GSE ti anticipa metà del rimborso della diagnosi quando ancora non hai né la diagnosi né l’intervento. Serve a sbloccare il problema tipico del piccolo Comune, che senza copertura in bilancio non affida l’incarico e senza diagnosi non parte con la pratica.

Il percorso si articola in 3 fasi:

  1. richiesta di contributo anticipato: sul Portaltermico, selezionando “Valutazione Diagnosi Energetiche” come tipologia di accesso, si carica un preventivo di spesa per la redazione della diagnosi con il documento di identità del Soggetto Responsabile. Il GSE risponde entro 60 giorni con provvedimento espresso (niente silenzio assenso) e fissa il “massimale prenotato”; l’acconto del 50% arriva entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del bimestre della comunicazione
  2. invio della diagnosi entro 12 mesi dall’accettazione, con data di redazione non anteriore a 12 mesi e almeno un intervento incentivabile dei Titoli II o III al suo interno, più fatture e mandati di pagamento intestati all’ente con la causale esatta “redazione diagnosi energetica contributo anticipato D.M. 7 agosto 2025”. Qui il contributo viene rimodulato sulle spese reali
  3. saldo del restante 50% quando trasmetti la richiesta di incentivo, in prenotazione o accesso diretto, per almeno uno degli interventi raccomandati dalla diagnosi

La fase 1 è volutamente leggera perché la diagnosi non esiste ancora e basta il preventivo, come conferma la FAQ sul contributo prima della prenotazione. Le clausole di rientro però sono serie. Se la diagnosi non arriva entro i 12 mesi decadi dal diritto e restituisci l’acconto; se la diagnosi arriva, ma non realizzi nessuno degli interventi, il saldo non viene erogato, come spiegato a chi chiedeva cosa succede se non segue l’istanza di Conto Termico.

Due limiti che pochi conoscono, entrambi nel comma 7: una sola richiesta per edificio prima della domanda di incentivo, con un tetto di 3 richieste all’anno per soggetto, che salgono a 5 per Comuni sopra i 30.000 abitanti, Province, Regioni e amministrazioni centrali. Un ente con un parco edifici da riqualificare deve quindi pianificare le richieste, non accumularle. E c’è un contingente dedicato, esaurito il quale le richieste diventano irricevibili fino all’anno successivo.

C’è infine un incastro anti doppio conteggio. Se hai incassato il contributo anticipato, la spesa della diagnosi esce dalle spese ammissibili dell’intervento, perché il decreto te la paga una volta sola. Per fortuna nel modo più generoso possibile, come vediamo adesso.

Infografica: percentuali di rimborso di diagnosi e APE, contributo anticipato in 3 fasi ed esempio della scuola
Le percentuali per soggetto, le 3 fasi del contributo anticipato e l’esempio svolto della scuola comunale.

Fin dove arriva il rimborso? I massimali della Tabella 21

Il rimborso di diagnosi e APE ha un tetto, fissato dalla Tabella 21 dell’Allegato 2 al decreto. Prima di leggerla va capita una cosa che cambia i conti: il plafond è unico e cumulativo per “diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica”. Diagnosi e APE post-operam attingono cioè allo stesso massimale, non a due plafond distinti, come precisato nella FAQ sul cumulo dei massimali. Quando chiedi i preventivi ai professionisti conviene quindi ragionare sulla somma delle due prestazioni, non sulle singole voci.

Destinazione d’usoSuperficie utileCosto unitario maxMassimo erogabile
Residenziale E1 (esclusi collegi, conventi, case di pena, caserme)fino a 1.600 m²1,50 €/m²10.000 €
Residenziale E1oltre 1.600 m²1,00 €/m²
E3 (ospedali e case di cura)qualsiasi3,50 €/m²18.000 €
Tutti gli altri edificifino a 2.500 m²2,50 €/m²13.000 €
Tutti gli altri edificioltre 2.500 m²2,00 €/m²
Tabella 21, Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025: costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi ante intervento più certificazione energetica.

La lettura corretta funziona così: la spesa ammissibile è il minore tra la parcella effettiva e il prodotto superficie per costo unitario; su quella spesa si applica la percentuale del tuo soggetto (100% o 50%); il risultato non può comunque superare il massimo erogabile dell’ultima colonna. Il costo unitario è a soglia, non a scaglioni. Un condominio da 2.200 m² usa 1,00 €/m² su tutta la superficie, non 1,50 sui primi 1.600.

Nota anche il rapporto tra le colonne. Il massimo erogabile morde solo su immobili molto grandi, oltre i 6.500 m² per la generalità degli edifici, quindi per quasi tutte le pratiche reali il vincolo operativo è il costo al metro quadro. Un’altra caratteristica preziosa del meccanismo è che questo incentivo non erode il massimale dell’intervento. Quando diagnosi e APE sono obbligatorie viaggiano su un plafond separato e il rimborso della caldaia o del cappotto resta intatto. Se invece i documenti non erano dovuti e li fai redigere lo stesso, le spese professionali finiscono dentro le spese ammissibili dell’intervento, sotto il suo massimale.

Quanto ti rimborsa davvero il GSE? Due esempi con la parcella

L’Art. 15 fissa le percentuali: 100% della spesa per PA ed ETS non economici, anche quando a operare per loro conto è una ESCo; 50% per i privati e per le cooperative di abitanti e sociali. Le grandi imprese, ETS economici di pari dimensione compresi, restano fuori: per loro diagnosi e APE non sono spese ammissibili. Le PMI recuperano qualcosa per un’altra via, perché l’art. 26 fa rientrare i costi degli APE ante e post tra le spese ammissibili dell’intervento. In ogni caso la fattura deve essere intestata al Soggetto Responsabile, pena l’inammissibilità della spesa. I dettagli sono nella FAQ sulle percentuali di rimborso.

Esempio 1, la scuola comunale. Edificio scolastico di 1.800 m² di superficie utile, il Comune affida diagnosi più APE post-operam per 5.500 euro. La scuola ricade in “tutti gli altri edifici” sotto i 2.500 m²: il cap vale 1.800 × 2,50 = 4.500 euro. La spesa ammissibile è il minore tra 5.500 e 4.500, quindi 4.500; al 100% l’incentivo è di 4.500 euro, ben sotto il massimo erogabile di 13.000. Il Comune può inoltre attivare il contributo anticipato, con 2.250 euro subito dopo il provvedimento di accoglimento e gli altri 2.250 alla richiesta di incentivo per uno degli interventi in diagnosi. A carico dell’ente restano i 1.000 euro di parcella sopra il cap.

Esempio 2, il condominio con la centrale termica. Condominio residenziale di 2.200 m², centrale da 250 kW da sostituire con pompe di calore. Siamo sopra i 200 kW su un intero edificio, quindi la diagnosi è obbligatoria; la parcella per diagnosi più APE è di 3.800 euro. La fascia E1 oltre i 1.600 m² dà un cap di 2.200 × 1,00 = 2.200 euro; il 50% di 2.200 fa 1.100 euro di rimborso. Nota la distanza dal “50% ai privati” letto sui titoli: sulla parcella vera il condominio recupera il 29%, perché il cap al metro quadro scatta prima della percentuale. È il conto da mostrare in assemblea prima di deliberare, non dopo.

Se vuoi rifare questi calcoli sul tuo edificio, parti sempre dalla superficie utile che risulterà dall’APE post-operam, perché è quella che il GSE assume come riferimento per i massimali.

Un caso a parte sono le imprese del terziario, dove l’APE lavora doppio: per gli interventi di efficienza del Titolo II servono APE ante e post-operam registrati che dimostrino una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10%, che sale al 20% in caso di multi-intervento (Art. 25). Lì il confronto tra i due attestati è il requisito stesso di accesso, misurato sull’indice EPgl,nren dell’intero edificio, come approfondito nella risposta sull’APE ante operam del Titolo V. All’APE nel Conto Termico, tra registrazione nei catasti regionali e casi particolari, dedicheremo comunque un approfondimento a parte.

I 7 errori da evitare

Dalle pratiche respinte e dalle domande arrivate al portale, la checklist di ciò che manda in fumo il lavoro:

  • far firmare la diagnosi a un tecnico non certificato: senza EGE UNI CEI 11339 o ESCo UNI CEI 11352 il documento non vale, con tutta l’esperienza del mondo
  • misurare i 200 kW sulla macchina nuova o sul singolo generatore sostituito, invece che sull’impianto di riscaldamento esistente dell’intero edificio
  • sommare nella soglia la caldaia dell’acqua calda sanitaria idraulicamente separata, o al contrario dimenticare di documentarne la separazione con schema funzionale e libretto
  • presentare una prenotazione “caso i” senza diagnosi già pronta: lì il documento è il presupposto dell’atto amministrativo, non un allegato che arriva dopo
  • lasciar passare i 12 mesi del contributo anticipato: la decadenza si porta via anche l’acconto già incassato
  • sbagliare la causale del mandato di pagamento, che deve citare la redazione della diagnosi e il D.M. 7 agosto 2025, o intestare la fattura a un soggetto diverso dal Responsabile
  • affidare diagnosi e APE alla stessa ESCo che poi esegue i lavori: l’indipendenza del certificatore salta e con lei l’attestato post-operam

Domande frequenti sulla diagnosi energetica

La diagnosi energetica è sempre obbligatoria per il Conto Termico 3.0?

No. È obbligatoria in 3 casi: isolamento delle superfici opache (II.A), trasformazione in nZEB (II.D) e interventi realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale pari o superiore a 200 kW. Negli altri casi basta una relazione tecnica descrittiva.

Chi può redigere la diagnosi energetica del Conto Termico 3.0?

Solo un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339 o una ESCo certificata UNI CEI 11352, con diagnosi conforme alle norme UNI CEI EN 16247. L’esperienza professionale o un attestato di formazione non bastano: senza certificazione il documento non è valido.

La caldaia dell’acqua calda sanitaria conta nel calcolo dei 200 kW?

No, se è idraulicamente separata e dedicata solo all’acqua calda sanitaria. La soglia si misura sulla potenza nominale totale dell’impianto di riscaldamento esistente dell’edificio. Conviene documentare la separazione con schema funzionale, libretto di impianto e relazione tecnica.

Quanto rimborsa il Conto Termico 3.0 per diagnosi e APE?

Il 100% della spesa a PA ed ETS non economici, il 50% a privati e cooperative, entro i massimali della Tabella 21: da 1,00 a 3,50 euro al metro quadro secondo destinazione d’uso e superficie, con tetti da 10.000 a 18.000 euro. Il plafond copre diagnosi e APE insieme.

Come funziona il contributo anticipato per la diagnosi?

È riservato a PA ed ETS non economici. Si presenta sul Portaltermico un preventivo di spesa; il GSE riconosce un massimale prenotato ed eroga subito il 50%. La diagnosi va trasmessa entro 12 mesi, pena decadenza e restituzione; il saldo arriva con la richiesta di incentivo per almeno uno degli interventi in diagnosi.

Serve anche l’APE dopo l’intervento?

Sì, nei casi in cui la diagnosi è obbligatoria serve anche l’APE post-operam, registrato al catasto energetico regionale. Per le imprese del terziario l’APE va redatto sia prima sia dopo i lavori, per dimostrare la riduzione di energia primaria di almeno il 10%, o 20% nei multi-intervento.

Da dove cominciare

Se della guida devi trattenere 3 verifiche, sono queste. La prima è la soglia: potenza dell’impianto di riscaldamento esistente, intero edificio, servizio riscaldamento. La seconda è la firma: accertati che chi redige sia EGE o ESCo con certificazione in corso di validità, o diventa tu quella figura. La terza è il conto economico, dove con il plafond unico della Tabella 21 e il contributo anticipato la diagnosi di una PA è di fatto un costo coperto, mentre per un privato il rimborso reale va calcolato prima di firmare il preventivo.

I testi ufficiali per approfondire sono il D.M. 7 agosto 2025 in Gazzetta Ufficiale e le Regole Applicative del GSE, di cui abbiamo pubblicato un’analisi ragionata. Se invece vuoi capire in un’ora se la strada dell’EGE fa per te, con i casi di obbligo del Conto Termico spiegati dal vivo, c’è il webinar gratuito dell’Ing. Mirko Giuntini, registrato e disponibile subito.

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