Fotovoltaico nei centri storici: ora si può (Testo Unico FER)

Mettere il fotovoltaico sui tetti dei centri storici è sempre stato un percorso a ostacoli, fatto di vincoli paesaggistici e attese infinite. Con il Testo Unico delle rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) qualcosa è cambiato davvero: gli edifici dei centri storici rientrano tra le aree idonee e, nella maggior parte dei casi, il parere della sovrintendenza non blocca più l’intervento. Vediamo cosa significa in pratica, e quali sono le eccezioni.

In questo articolo scoprirai:

  • Cosa cambia con il Testo Unico FER sulle aree idonee
  • Perché anche i tetti dei centri storici sono ora considerati idonei
  • Le condizioni da rispettare (taglia, coperture, sagoma)
  • Perché il parere della sovrintendenza è obbligatorio ma non vincolante
  • Cosa puoi fare concretamente, e da quando

Cosa cambia con il Testo Unico FER?

Il Testo Unico delle rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), con la revisione entrata in vigore a fine 2025, ha riscritto la mappa delle aree idonee: le zone dove realizzare impianti da fonti rinnovabili è più semplice, perché l’intervento è considerato compatibile con gli strumenti urbanistici. E questa mappa è diventata molto più ampia di prima.

Anche i centri storici sono aree idonee?

Sì, ed è la novità che cambia le carte in tavola. Tutti gli edifici e le strutture edificate, con le relative superfici pertinenziali esterne, sono considerati aree idonee indipendentemente dalla collocazione urbanistica, quindi anche nelle zone a centro storico.

In concreto: il tetto di un palazzo nel cuore della città, prima quasi off-limits, oggi è terreno idoneo per il fotovoltaico.

Quali condizioni devi rispettare?

L’idoneità nei centri storici non è a maglie larghe: vale per impianti con caratteristiche precise. Sono queste:

  • Potenza inferiore a 12 MW
  • Installazione su tetti e coperture esistenti
  • Senza modifica della sagoma dell’edificio

Niente impianti fuori scala su edifici monumentali, insomma. Ma per un impianto su tetto, anche in centro storico, il percorso diventa molto più semplice e si fa quasi sempre in regime di attività libera.

Il parere della sovrintendenza ti blocca ancora?

Qui sta il punto chiave, ma va spiegato con precisione. Nelle aree idonee soggette a vincolo paesaggistico, il parere della sovrintendenza resta obbligatorio ma non vincolante: l’amministrazione deve comunque richiederlo, però se il parere è negativo non blocca l’intervento e, se non arriva entro il termine previsto, si procede ugualmente. Attenzione a un punto delicato: non vincolante si riferisce al contenuto del parere, non significa che puoi ignorarlo e iniziare i lavori il giorno dopo averlo chiesto.

In concreto i casi sono due. Se il tetto non è gravato da uno specifico vincolo, l’impianto integrato sulla copertura rientra nell’attività libera e puoi procedere senza alcun parere paesaggistico. Se invece c’è un vincolo paesaggistico, presenti la procedura abilitativa e acquisisci il parere: una volta formato il titolo, un parere negativo o tardivo della sovrintendenza non ferma più l’impianto. È qui che cambia la prospettiva rispetto a prima, quando un parere contrario poteva bloccare tutto. Resta però un’eccezione importante: per gli immobili tutelati come bene culturale con vincolo diretto (Parte II del Codice dei beni culturali, D.Lgs. 42/2004) il regime cambia. Non si tratta di un parere superabile: serve la vera e propria autorizzazione del Soprintendente (art. 21 del Codice), da ottenere prima di iniziare i lavori.

PrimaCon il Testo Unico FER
Centri storici di fatto preclusiTetti dei centri storici tra le aree idonee
Parere paesaggistico bloccanteParere obbligatorio ma non vincolante
Si aspetta la risposta per partireParere non bloccante: decorso il termine si procede comunque
Parere sempre ostativoEccezione: beni culturali con vincolo diretto, serve l’autorizzazione del Soprintendente
Il confronto sintetizza il cambio di passo introdotto dal D.Lgs. 190/2024 per gli impianti su tetto in centro storico.

Bene culturale vincolato: qui serve l’autorizzazione del Soprintendente

Su questo punto conviene essere precisi. Quando l’immobile è tutelato come bene culturale con vincolo diretto (Parte II del D.Lgs. 42/2004), non parliamo di un semplice parere paesaggistico: serve una vera e propria autorizzazione del Soprintendente (art. 21 del Codice). È un atto a sé, che si acquisisce all’interno della conferenza di servizi della procedura abilitativa (PAS, art. 8 del Testo Unico FER).

La differenza con il parere paesaggistico è sostanziale. Sul bene culturale vincolato il dissenso della Soprintendenza non si supera con il criterio delle “posizioni prevalenti” che di norma chiude la conferenza di servizi: senza autorizzazione, l’intervento non parte. La deroga dell’art. 11-quater del Testo Unico, che nelle aree idonee rende il parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante, riguarda la tutela del paesaggio, non l’autorizzazione sul bene culturale con vincolo diretto, che resta un presupposto da ottenere prima dei lavori.

In sintesi

  • Con il Testo Unico FER i tetti dei centri storici sono aree idonee per il fotovoltaico.
  • Vale per impianti sotto i 12 MW, su coperture esistenti e senza modifica della sagoma.
  • Dove c’è un vincolo paesaggistico il parere della sovrintendenza è obbligatorio ma non vincolante: decorso il termine si procede comunque. Fanno eccezione i beni culturali con vincolo diretto, dove serve la vera e propria autorizzazione del Soprintendente (art. 21 del Codice), da ottenere prima dei lavori.

Questa apertura si somma alle altre novità 2026 per chi produce energia: vedi i 3 contributi dell’energia condivisa e cosa cambia per i vecchi Conto Energia.

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