Conto Energia e DL Bollette: la scelta del 31 maggio spiegata coi numeri

Se gestisci un impianto fotovoltaico sopra i 20 kW ancora agganciato al Conto Energia, il DL Bollette ti ha messo davanti a una scelta con scadenza al 31 maggio 2026: rinunciare a una parte della tariffa in cambio di mesi di incentivo in più. Quella finestra si è chiusa, ma il criterio per decidere resta utile anche oggi, perché vale identico per la finestra del 30 settembre 2026, ancora aperta, su uscita volontaria e repowering.

In questo articolo scoprirai:

  • Chi era coinvolto dalla scadenza del 31 maggio (e chi no)
  • Le due opzioni del DL Bollette, messe a confronto
  • La regola d’oro per capire se ti conviene, con un esempio numerico completo
  • La seconda finestra del 30 settembre (uscita volontaria e repowering)
  • La checklist di valutazione, buona anche per la finestra del 30 settembre

A chi si rivolgeva la scadenza del 31 maggio?

Riguardava gli impianti fotovoltaici oltre i 20 kW con un Conto Energia che prosegue almeno fino al 1° gennaio 2029. Concretamente, gli impianti entrati in esercizio dal 2009 in poi, per cui i 20 anni di incentivo non sono ancora terminati.

Il riferimento normativo è l’art. 2 del DL 20-2-2026 n. 21, convertito nella Legge 10-4-2026 n. 49. Se il tuo impianto rientra in questa fascia, la scelta ti riguardava direttamente; se il Conto Energia scade prima del 2029, la misura non ti toccava.

La decisione era volontaria e la finestra stretta: passato il 31 maggio 2026, l’opzione non si riapre.

Le due opzioni del DL Bollette

Il meccanismo è uno scambio: rinunci a una parte dell’incentivo nei 18 mesi che vanno dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027 e in cambio ottieni un prolungamento del periodo di Conto Energia.

OpzioneCosa rinunci (1/7/26-31/12/27)Cosa ottieni
A: riduzione all’85%rinunci al 15% della tariffaConto Energia esteso di +3 mesi
B: riduzione al 70%rinunci al 30% della tariffaConto Energia esteso di +6 mesi
Le due alternative previste dall’art. 2, c. 3 del DL Bollette. La scelta andava comunicata entro il 31 maggio 2026.

Sembra una semplice questione di percentuali. Ma c’è un dettaglio che ribalta tutto il ragionamento.

La regola d’oro: il calendario, non la percentuale

La domanda giusta non è “quanto rinuncio”, ma “quando incasso i mesi in più”. Perché 3 mesi estivi producono molto più di 3 mesi invernali: la convenienza dipende dal mese in cui scade il tuo Conto Energia, non dalla percentuale in sé.

Prima ancora di guardare l’85% o il 70%, recupera la data di entrata in esercizio del tuo impianto e calcola in quale stagione cadono i mesi aggiuntivi. È quel calendario a decidere se ci guadagni o ci rimetti.

Esempio pratico: impianto da 100 kW

Prendiamo un caso concreto. Impianto da 100 kW entrato in esercizio il 1° luglio 2010, tariffa Conto Energia di 0,30 €/kWh, produzione di 100.000 kWh/anno: circa 30.000 € l’anno di incentivo.

Con l’opzione A (85%) lasci sul tavolo circa 6.750 € (il 15% del secondo semestre 2026 più il 15% del 2027). In cambio ottieni 3 mesi in più di incentivo. Ma quanto valgono quei 3 mesi?

Quando cadono i mesi extraProduzione incassataEsito
Estate (giugno-agosto)≈ 11.100 €Ci guadagni (recuperi più di quanto rinunci)
Inverno (novembre-gennaio)≈ 3.900 €Ci rimetti (rinunci più di quanto recuperi)
Opzione 85%, impianto 100 kW: a parità di scelta, lo stesso prolungamento vale quasi il triplo se cade in estate.

Stessa logica per l’opzione a 6 mesi: una finestra primavera-estate ripaga ampiamente la rinuncia del 30%, una finestra tutta invernale molto meno. Morale: parti dalla data in cui scadono i tuoi 20 anni, poi scegli.

Se vuoi approfondire come funzionano gli incentivi per il fotovoltaico nel quadro normativo attuale, trovi una guida dedicata sul blog.

Guarda la spiegazione con l’esempio numerico completo:

Non solo 31 maggio: uscita volontaria e repowering

C’è una seconda finestra, ancora aperta: entro il 30 settembre 2026 si può uscire del tutto dal Conto Energia abbinando il repowering dell’impianto (art. 2, c. 4). In questo caso il GSE riconosce il 90% dell’incentivo residuo in rate costanti, con la possibilità di rifare l’impianto e raddoppiarne la produzione.

Il dettaglio operativo da ricordare: chi ha aderito alla scelta del 31 maggio ha ottenuto la priorità sull’uscita volontaria, perché l’accesso è contingentato fino a un tetto complessivo di 10 GW. Se hai in mente di muoverti in quella direzione, conviene comunque partire subito. Abbiamo dedicato un approfondimento a parte alle regole della uscita dal Conto Energia e al repowering entro il 30 settembre.

La checklist di valutazione (buona anche per il 30 settembre)

  1. Recupera la data di entrata in esercizio e la tariffa riconosciuta dal tuo Conto Energia.
  2. Verifica che il Conto Energia prosegua oltre il 1° gennaio 2029 (altrimenti la misura non ti riguarda).
  3. Individua in quale stagione cadrebbero i 3 o 6 mesi di prolungamento.
  4. Confronta l’importo a cui rinunci con quello che recuperi nei mesi extra.
  5. Valuta se ti interessa la seconda finestra del 30 settembre (uscita + repowering) e la relativa priorità.
  6. La scelta 85%/70% andava comunicata al GSE entro il 31 maggio 2026: quella finestra è chiusa, resta aperta quella del 30 settembre.

Per i dati di riferimento puoi consultare i portali ufficiali del GSE e del Gestore dei Mercati Energetici.

Cosa resta di questa scadenza

  • Il 31 maggio 2026 era la scadenza per scegliere tra riduzione all’85% (+3 mesi) o al 70% (+6 mesi).
  • La convenienza dipende dalla stagione in cui cadono i mesi extra, non dalla percentuale.
  • Chi ha aderito ha la priorità sulla finestra del 30 settembre 2026, ancora aperta, per uscita volontaria e repowering.

Se hai un impianto in queste condizioni e stai ragionando sulla finestra del 30 settembre, un parere sui numeri prima di decidere aiuta: contattaci. E se vuoi restare aggiornato sulle novità normative del 2026, iscriviti alla newsletter di Naturalnzeb.

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Fonti

Contenuto a scopo informativo, basato sul DL 20-2-2026 n. 21 conv. in L. 10-4-2026 n. 49 e sulle interpretazioni illustrate nel webinar dell’Ing. M. Carbone. Non sostituisce una valutazione tecnico-fiscale sul caso specifico.

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