Dal 3 giugno 2026 il decreto Requisiti Minimi che usavi tutti i giorni è andato in pensione. Il DM 28/10/2025, pubblicato in GU n. 283 del 5 dicembre 2025, è in vigore e riscrive l’Allegato 1 del DM 26/06/2015. Nuova definizione di ponte termico, Tabella 5-bis con 50 valori Ψ, edificio di riferimento ridefinito, Capitolo 6 sulla ricarica dei veicoli elettrici, BACS obbligatori. Se hai pratiche presentate prima di giugno e progetti nuovi in partenza, la prima domanda è procedurale, prima ancora che tecnica.
In questo articolo scoprirai:
- Le 12 modifiche operative in vigore dal 3 giugno 2026
- Quale decreto applicare a una pratica a cavallo della scadenza (la regola non è quella che pensi)
- Cosa contiene la nuova Tabella 5-bis dei ponti termici e perché il software da solo non basta
- Come riconoscere una ristrutturazione importante di 1° o 2° livello ed evitare l’errore di classificazione
- I 3 strumenti gratuiti da scaricare per lavorare con il nuovo decreto
Indice
- Cosa cambia esattamente dal 3 giugno 2026?
- Che decreto applico alla mia pratica?
- La nuova Tabella 5-bis dei ponti termici
- Ristrutturazione importante 1° o 2° livello?
- Cosa fare adesso

Cosa cambia esattamente dal 3 giugno 2026?
Il DM 28/10/2025 non sostituisce l’Allegato 1 del DM 26/06/2015, lo riscrive su 12 fronti operativi. Sono tutti effetti che il software (TerMus, Edilclima, Blumatica, MC4, Namirial) applica ormai in automatico, ma è il tecnico che deve riconoscere quando e perché.
Sintesi delle 12 modifiche:
| # | Cosa cambia | Dove |
|---|---|---|
| 1 | Nuova definizione di ponte termico (recepita UNI EN ISO 10211) | art. 2, nuova lett. h |
| 2 | Tabella 5-bis: 5 nodi × 5 zone × Ψint/Ψest | Appendice B |
| 3 | Edificio di riferimento ridefinito, comprensivo dei ponti termici | Allegato 1, cap. 2 |
| 4 | Nuovi limiti H’T (Tabelle 10 e 11) | Allegato 1 |
| 5 | Classificazione interventi esplicitata (1°, 2° livello, riqualificazione) | § 1.4 Allegato 1 |
| 6 | Nuovo Capitolo 6: infrastrutture di ricarica veicoli elettrici | Allegato 1, cap. 6 |
| 7 | BACS obbligatori in non residenziale con impianti > 290 kW | Allegato 1, § 5.7 |
| 8 | Sicurezza antincendio per infrastrutture ricarica VE | Allegato 1, cap. 6 |
| 9 | Valutazione sicurezza § 8.3 NTC 2018 per nuove e ristrutturazioni importanti | Allegato 1, cap. 1 |
| 10 | Benessere termo-igrometrico e qualità dell’aria come obiettivi di progetto | Allegato 1, cap. 1 |
| 11 | Aggiornamento fattori di conversione e regole sulle rinnovabili (no Joule) | Allegato 1, cap. 1 |
| 12 | Allegato 2 integralmente sostituito (UNI/TS 11300 1-6, EN 15193, ISO 10211, ISO 13786) | Allegato 2 |
Nessuno di questi 12 punti è “marginale”, perché quasi tutti modificano l’edificio di riferimento, cioè il termine di paragone rispetto al quale calcoli H’T e indici EP. Se il tuo software è aggiornato, ma tu non sai cosa è cambiato, firmi un calcolo di cui non controlli più i presupposti.
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Che decreto applico alla mia pratica?
Prima domanda da farsi prima di aprire qualsiasi progetto a cavallo del 3 giugno. La risposta più diffusa negli studi tecnici è sbagliata. Non dipende dalla data di fine lavori. Non dipende dalla data della relazione tecnica. Non dipende da quando consegni l’APE.
Dipende solo dalla data di richiesta del titolo abilitativo.
Il testo coordinato è esplicito: i nuovi requisiti si applicano all’edificio «il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento». Quindi:
| Quando hai presentato il titolo (CILA, SCIA, PdC) | Decreto applicabile |
|---|---|
| Fino al 2 giugno 2026 | DM 26/06/2015 (Allegato 1 previgente) |
| Dal 3 giugno 2026 | DM 28/10/2025 (testo coordinato) |
Quattro esempi reali a cavallo della scadenza:
- PdC presentato il 15/04/2026, inizio lavori settembre 2026, fine 2028 → vecchio DM. La pratica è “blindata” sotto il previgente, anche se i lavori vanno avanti per anni dopo il 3 giugno.
- SCIA presentata il 1/06/2026, inizio lavori 15/06/2026 → vecchio DM. Due giorni prima dell’entrata in vigore: sotto il previgente.
- CILA presentata il 3/06/2026, inizio lavori 10/06/2026 → nuovo DM. Il giorno stesso dell’entrata in vigore: nuove regole.
- PdC presentato il 20/07/2026 → nuovo DM. Tutto sotto il regime nuovo.
Ma c’è un problema: le pratiche reali non sono tutte standard. Varianti sostanziali a cavallo del 3 giugno, edilizia libera senza protocollo formale, sanatorie retroattive, proroghe, interventi senza titolo. Per questi casi il criterio del “titolo abilitativo” è insufficiente: servono regole specifiche, ogni caso con il suo riferimento normativo.
Se hai uno studio attivo, dal 3 giugno 2026 il 30-40% delle tue pratiche ricade in qualche zona grigia. E nessun software le risolve.
La nuova Tabella 5-bis dei ponti termici
È la modifica con l’impatto numerico più rilevante: il DM 28/10/2025 introduce, per la prima volta nel decreto Requisiti Minimi, una tabella di trasmittanze termiche lineiche (Ψ) che il progettista deve usare nel calcolo dell’edificio di riferimento.
5 tipi di nodo × 5 zone climatiche × 2 modalità (interna/esterna) fanno 50 valori normativi in totale.
I 5 nodi tabellati:
- Aggancio balcone (è il valore con il delta più alto: si va da 0,57 in zona A-B a 0,39 in zona F per Ψint)
- Davanzale serramento
- Spalla serramento
- Architrave serramento
- Cassonetto serramento
Tutti gli altri ponti termici (pilastri, solai interpiano, attacchi a terra, copertura) non sono nella Tabella 5-bis: si considerano già inclusi nei valori di trasmittanza limite delle Tabelle 1-5.
Il punto operativo è questo: il software li applica in automatico, ma in scatola nera. Il tecnico che firma il calcolo deve poter verificare a mano il singolo nodo e capire da dove esce il numero. Le lunghezze dei ponti termici nell’edificio di riferimento sono pari a quelle dell’edificio reale, quindi se sbagli a misurare i nodi reali, sbagli sia l’edificio di progetto sia il termine di paragone.
Tre verifiche minime da fare oggi sul tuo software:
- La Tabella 5-bis è caricata con i valori del DM 28/10/2025 (non con stime preliminari di settembre 2025)?
- Il calcolo della trasmittanza media equivalente di facciata considera i nodi della 5-bis con le lunghezze reali?
- L’edificio di riferimento ha ricevuto le lunghezze dei ponti termici dall’edificio reale, oppure usa lunghezze standard?
Se a una di queste tre domande non sai rispondere guardando il tuo output, sei nel gruppo di rischio: stai firmando un calcolo che non controlli.
Vuoi i 50 valori della Tabella 5-bis con foglio di calcolo della trasmittanza media equivalente? Lo trovi nel Workbook P3, incluso nel corso: 5 nodi × 5 zone × Ψint/Ψest, celle normative protette, input editabili. Vedi il programma del corso
Ristrutturazione importante 1° o 2° livello?
La classificazione dell’intervento determina quali capitoli dell’Allegato 1 si applicano; sbagliarla significa applicare requisiti diversi da quelli corretti, con tutte le conseguenze del caso in sede di verifica.
Le 4 categorie:
| Categoria | Trigger | Requisiti |
|---|---|---|
| A · Nuova costruzione | Nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione | Capitoli 2, 3 e 6 dell’Allegato 1 |
| B · Ristr. importante 1° livello | > 50% involucro + ristrutturazione impianto termico asservito all’intero edificio | Capitoli 2 e 3 (limitatamente ai servizi coinvolti) e 6, requisiti su tutto l’edificio |
| C · Ristr. importante 2° livello | > 25% involucro (oppure > 50% senza ristrutturazione dell’impianto asservito) | Capitoli 2, 4, 5 e 6, solo porzioni interessate, trasmittanze App. B comprensive di ponti termici |
| D · Riqualificazione | ≤ 25% involucro o intervento parziale impianto | Capitolo 5, solo componenti oggetto di intervento |
L’errore più diffuso è scivolare dal 1° al 2° livello. La condizione di 1° livello richiede contemporaneamente:
- intervento sull’involucro > 50% della superficie disperdente lorda complessiva
- e ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio
L’impianto asservito a tutto l’edificio non è la caldaia di un appartamento. Non è il fancoil di una stanza. È l’impianto che climatizza la totalità dei volumi dello stabile. E “ristrutturazione dell’impianto” significa modifica sostanziale e combinata di generazione + distribuzione e/o emissione, non basta sostituire il generatore.
Un esempio: un condominio con cappotto su 60% dell’involucro + sostituzione caldaia centralizzata + revisione delle distribuzioni è 1° livello (requisiti su tutto l’edificio). Lo stesso condominio con cappotto al 60% e nuova caldaia individuale solo nell’appartamento del committente è 2° livello (requisiti sulle porzioni d’involucro toccate). Conseguenze sui costi e sulla verifica H’T: completamente diverse.
Cosa fare adesso
Tre azioni concrete, se non le hai già chiuse.
1. Mappa le tue pratiche aperte. Per ognuna, registra la data di richiesta del titolo abilitativo. Quelle protocollate fino al 2 giugno restano sotto il DM 26/06/2015, anche a lavori in corso; tutte le nuove nascono sotto il DM 28/10/2025. In qualche caso le nuove regole possono perfino lavorare a tuo favore (es. un cliente che vuole certificare classe A: con la nuova H’T più stretta, il calcolo è più sfidante e più difendibile).
2. Verifica l’aggiornamento del tuo software. Chiama il supporto del software che usi e chiedi tre cose precise: (a) la Tabella 5-bis è caricata con i valori del DM 28/10/2025 definitivo; (b) il calcolo dell’edificio di riferimento usa le lunghezze dei ponti termici dell’edificio reale; (c) i nuovi limiti H’T delle Tabelle 10 e 11 sono distinti per categoria di intervento. Se la risposta a una sola di queste è “stiamo lavorando”, aspetta a chiudere le pratiche fino all’aggiornamento.
3. Procurati strumenti di interpretazione. Il software fa il calcolo. Tu firmi e ti assumi la responsabilità. Tra il “calcolo automatico” e la “firma consapevole” c’è uno spazio che è solo tuo: classificare l’intervento, decidere il regime applicabile, leggere il risultato del software con cognizione di causa.
I take-away in 30 secondi
- Il DM 28/10/2025 è in vigore dal 3 giugno 2026. Riscrive l’Allegato 1 del DM 26/06/2015 su 12 fronti: è una riscrittura, non una manutenzione.
- Per le pratiche a cavallo della scadenza, fa fede la data di richiesta del titolo abilitativo. Non l’inizio lavori, non la fine, non la consegna della Legge 10.
- La Tabella 5-bis introduce 50 valori normativi per i ponti termici di 5 nodi tipo. Il software li applica in automatico, ma il tecnico deve poter verificare a mano: l’edificio di riferimento comprende ora i ponti termici, con le lunghezze dell’edificio reale.
- La classificazione dell’intervento (1° livello vs 2° livello vs riqualificazione) determina quali capitoli applichi. È la decisione che il software ti chiede, non quella che ti dà.
Scarica il toolkit gratuito: 3 strumenti pronti
Per lavorare con il nuovo decreto abbiamo messo insieme un pacchetto gratuito con i 3 strumenti più richiesti dai tecnici:
- Flowchart classificazione intervento (PDF A4, 2 pag.): in 2 step decidi la categoria del tuo progetto
- Schema regime transitorio base (PDF A4, 2 pag.): quale decreto applicare con 4 casi standard a cavallo del 3 giugno
- Poster “12 cose che cambiano il 3 giugno” (PDF A3): sintesi visiva da appendere in studio
Trovi i 3 toolkit gratuiti nella pagina del corso.
Il corso con l’Ing. Sergio Pesaresi
Alle 12 modifiche abbiamo dedicato un corso di 4 ore con un docente che non è arrivato al DM 28/10/2025 all’ultimo momento: Ing. Sergio Pesaresi, Certified Passive House Designer, docente CasaClima, esperto ponti termici. Le 12 modifiche viste sui suoi progetti reali, i casi limite che spaccano la pratica in due, il workbook completo della Tabella 5-bis, le checklist di controllo dell’output software.
Fonti
- DM 28 ottobre 2025, in GU Serie Generale n. 283 del 5 dicembre 2025
- Testo coordinato DM 26/06/2015 + DM 28/10/2025, ed. 2 rev. 1 del 13 maggio 2026
- D.Lgs. 192/2005 (testo su Normattiva)
- UNI EN ISO 10211, UNI/TS 11300 (parti 1-6), EN 15193, ISO 13786 (Allegato 2 del decreto)
Andrea Ursini Casalena · founder Naturalnzeb.it · Accademia Edifici Naturali · oltre 45.000 professionisti formati. Riferimenti normativi citati: DM 28/10/2025 (GU n. 283 del 5/12/2025); testo coordinato DM 26/06/2015 + DM 28/10/2025 ed. 2 rev. 1 del 13/05/2026; D.Lgs. 192/2005 art. 2.

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