L’offerta della ESCo si apre con il numero che il committente voleva sentire, cioè il 20% di risparmio garantito sulla bolletta termica. Il contratto arriva tre giorni dopo, quaranta pagine, con la stessa percentuale in grassetto da qualche parte in mezzo. Quello che non c’è, in nessuna delle quaranta pagine, è su quali consumi si calcola quel 20%, entro quale confine, con quali correzioni per un inverno più mite del solito e con quale strumento si misura.
Se ti capita di leggere un contratto di prestazione energetica EPC prima che il committente lo firmi, il lavoro che ti sta chiedendo non è di valutare la tecnologia proposta. È di capire se, fra due anni, quel risparmio potrà essere dimostrato da qualcuno che non sia il fornitore stesso. Le due domande da fare al tavolo sono secche. Rispetto a quale consumo di riferimento si misura il risparmio? E chi lo misura, con quale metodo scritto dove?
In questo articolo scoprirai:
- che cosa separa un contratto di prestazione energetica da un contratto servizio energia, con la differenza che decide chi rischia
- quali elementi minimi il decreto impone agli EPC pubblici e quali la norma europea chiede a tutti
- i quattro cardini su cui si regge la verificabilità, dalla baseline al metodo di misura
- perché il piano di misura e verifica va allegato al contratto prima della firma, non dopo
- che cosa succede quando l’incertezza del metodo è più grande del risparmio da dimostrare
- una checklist pre-firma in sei blocchi, da usare sul contratto che hai sul tavolo
Indice
- Che cosa distingue un EPC da un contratto servizio energia?
- Gli elementi minimi: Allegato 8 e UNI CEI EN 17669
- I quattro cardini della verificabilità
- Perché il piano di M&V va allegato prima della firma?
- Quando l’incertezza è più grande del risparmio
- Chi si prende i rischi quando cambiano le condizioni?
- Che cosa controlla il GSE nel Conto Termico 3.0
- La checklist pre-firma
- Domande frequenti
Che cosa distingue un EPC da un contratto servizio energia?
Un contratto di prestazione energetica rende verificabile il risparmio quando fissa per iscritto, prima della firma, quattro cose: il consumo di riferimento, il confine di misura, le correzioni da applicare al variare delle condizioni e il metodo di misura con la sua incertezza. Se ne manca una, la garanzia resta una promessa commerciale.
Il punto di partenza è la definizione di legge, che è più severa di quanto si creda. L’articolo 2, comma 2, lettera n) del D.Lgs. 102/2014 chiama contratto di rendimento energetico l’accordo su una misura di miglioramento dell’efficienza verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, in cui gli investimenti realizzati «sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente». La verifica sta dentro la definizione di legge, prima ancora che nelle clausole operative del contratto.
Il confronto con l’altra forma contrattuale diffusa nel civile chiarisce la posta in gioco. Nel contratto servizio energia, disciplinato dall’allegato II del D.Lgs. 115/2008, il corrispettivo è un canone periodico «riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore». Il DPR 74/2013 lo ribadisce all’articolo 6, comma 7, dove la remunerazione «non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita». Sono due architetture diverse del rischio.
| Contratto servizio energia | Contratto di prestazione energetica (EPC) | |
|---|---|---|
| Come si paga | canone periodico su parametri fissati a monte | pagamento in funzione del miglioramento conseguito |
| Rapporto col consumo | corrispettivo indipendente dal consumo corrente | corrispettivo legato al risparmio misurato |
| Chi compra il combustibile | il fornitore, per obbligo | dipende da come il contratto ripartisce la fornitura |
| Che cosa serve per pagare | la prestazione erogata | la misura del risparmio, verificata |
| Obiettivo di risparmio | soglia stimata alla prima stipula (5% sull'indice invernale) | miglioramento garantito e verificato per tutta la durata |
| Base normativa | allegato II D.Lgs. 115/2008, DPR 74/2013 | art. 2 co. 2 lett. n) D.Lgs. 102/2014, UNI CEI EN 17669:2023 |
Quella riga finale, sul che cosa serve per pagare, è la ragione per cui in un EPC la misura diventa una questione contrattuale e non tecnica. Se il risparmio non si misura, il meccanismo di pagamento non ha il suo input.
Cambia anche il rischio che il fornitore si prende. Nel servizio energia si accolla l’acquisto del combustibile a fronte di un canone, quindi rischia sul costo dell’energia che consuma per erogare il servizio.
Un obiettivo di miglioramento c’è anche qui, perché alla prima stipula il contratto deve prevedere una riduzione stimata di almeno il 5% dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale rispetto all’attestato di prestazione energetica, ma è una soglia fissata una volta sola all’inizio. Il canone, intanto, resta indipendente dal consumo corrente.
Nell’EPC il rischio è sul risultato per tutta la durata: se il miglioramento misurato resta sotto quello garantito, il corrispettivo ne risente secondo i rimedi scritti nel contratto.
Gli elementi minimi: Allegato 8 e UNI CEI EN 17669
Chi apre un contratto EPC per la prima volta cerca una lista di riscontro. La trova, ma sono due liste distinte, che vale la pena non confondere fra loro.
La prima sta nell’Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 e conta 12 lettere. Attenzione al titolo per esteso, perché delimita il campo: «Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d’appalto». Vincola quindi gli EPC con la pubblica amministrazione, non ogni contratto privato, come l’articolo 14 comma 1 rende esplicito. Le lettere che pesano di più, quando si tratta di verificabilità, sono quattro.
- b) i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto
- e) data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati
- j) disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie
- k) la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono su contenuto e risultati, a titolo di esempio la modifica dei prezzi dell’energia o l’intensità d’uso di un impianto
La seconda lista è quella della norma europea recepita in Italia come UNI CEI EN 17669:2023, in vigore dal 16 febbraio 2023. La sua clausola 5 elenca 16 elementi che un EPC deve contenere come minimo, con il registro linguistico dell’obbligo di conformità.
Fra questi c’è l’indicatore di prestazione energetica riferito al confine dell’intervento, l’algoritmo che lo lega alle variabili rilevanti e ai fattori statici, il miglioramento garantito per l’intera durata, la metodologia di misura e verifica con frequenza almeno annuale della rendicontazione, la proprietà degli asset, la ripartizione dei costi di esercizio e manutenzione, i rimedi se i risparmi restano sotto il garantito e una clausola che permetta alle parti di gestire i cambiamenti giustificati.
Le due liste si sovrappongono solo in parte e nessuna assorbe l’altra. Sul tavolo di lavoro conviene tenerle affiancate, perché il decreto dice quando un EPC pubblico è conforme, mentre la norma dice come si scrive un contratto che regge tecnicamente, chiunque sia il committente.
I quattro cardini della verificabilità
Fra gli elementi richiesti dalle due liste ce ne sono quattro che reggono tutto il resto, distribuiti su clausole diverse della norma. Se li leggi in questo ordine, il contratto ti si apre come un meccanismo.
La baseline è il consumo di riferimento rispetto a cui si conta il risparmio. La clausola 6 della EN 17669 chiede una valutazione ex-ante qualitativa e quantitativa che indichi i confini del sistema energetico, il periodo e la durata della misura, i consumi misurati in modo diretto o indiretto, i driver energetici con i fattori di normalizzazione e la definizione degli indicatori significativi.
Sulla scelta del periodo la norma raccomanda che sia abbastanza lungo da catturare le condizioni operative reali. Quando un contratto fissa la baseline su un solo anno anomalo, il resto della costruzione si muove su sabbia. Su come le baseline si spostano senza che nessuno se ne accorga vale la pena rileggere il caso dell’EnPI che migliora mentre le bollette crescono.
I confini dicono che cosa entra nel conto. Un confine tirato sull’intero edificio include usi che l’intervento non tocca, mentre un confine sul singolo sottosistema li esclude, ma richiede strumentazione dedicata. La scelta non è neutra, perché decide quanta parte del rumore di fondo finisce dentro il risparmio da dimostrare.
Gli aggiustamenti riportano due periodi diversi a condizioni confrontabili. La coppia di termini che si usa per distinguerli, ordinari e straordinari, viene dal protocollo IPMVP e non dalla norma europea, che parla più genericamente di fattori di normalizzazione.
Gli ordinari seguono variabili che cambiano sempre, il clima in testa. Gli straordinari servono quando succede qualcosa che la formula non prevedeva, un cambio d’uso, un’ala chiusa, un orario di esercizio riscritto. Il contratto deve dire in anticipo chi li propone, con quali criteri si validano e quando si valutano.
Il metodo di misura chiude il cerchio. La clausola 8 pretende che la metodologia ex-post si fondi su misure con contatori identificati per posizione, matricola, accuratezza e certificati di taratura, che includa l’algoritmo di confronto con la baseline, che renda le misure e le cifre usate nell’algoritmo disponibili e utilizzabili senza ambiguità da qualsiasi terza parte nominata per verificare il miglioramento, che mantenga tracciabile l’origine del dato nel tempo e che dichiari le incertezze di misura.
Il testo ufficiale della norma è in inglese, quindi quella sulla terza parte nominata è una traduzione, non una citazione. Resta il cuore della questione, perché distingue un contratto verificabile da uno in cui l’unico soggetto in grado di dire se il risparmio c’è stato è chi lo deve garantire.

Perché il piano di M&V va allegato prima della firma?
Tutti e quattro i cardini vivono in un documento solo, il piano di misura e verifica. Sul momento in cui quel documento deve esistere le fonti tecniche sono più chiare di quanto siano molte trattative reali.
La guida che l’Efficiency Valuation Organization (EVO) dedica ai contratti di prestazione energetica, pubblicata nel 2025 per i proprietari di immobili, mette la questione in cima al suo primo argomento.
La situazione corretta è che il piano di M&V sia completato alla consegna della diagnosi di livello investimento, approvato prima dell’attuazione da tutte le parti (proprietario, sponsor del progetto, ESCo, agente di M&V), con la versione approvata allegata all’EPC per la firma. Senza quel piano il proprietario resta privo delle informazioni con cui capire se il risparmio promesso sarà dimostrabile.
La stessa fonte indica anche il minimo sotto cui non si scende, quando redigere un piano per ogni singola misura non è praticabile. Il piano deve coprire almeno tutte le misure di un edificio rappresentativo, che la guida definisce in due modi alternativi: quello dove si genera più del 50% dei risparmi, oppure un edificio quasi identico agli altri compresi nel progetto. Vale in alternativa anche una singola misura rappresentativa, che da sola generi più del 50% dei risparmi.
Se nemmeno questo minimo è raggiungibile, la raccomandazione è di considerare il rinvio della firma. Ancora più netta la regola sui dati: un piano di M&V non va preparato su dati di baseline incompleti o scorretti. Finché la situazione non è rettificata, la firma del contratto non dovrebbe essere consentita.
Se ti stai chiedendo che cosa entri di preciso in quel documento, la struttura tipica è codificata in quindici sezioni dall’IPMVP, il protocollo internazionale di misura e verifica della prestazione energetica, dall’opzione scelta al budget di M&V, dalla gestione dei dati mancanti al formato del rapporto.
Va detto con precisione che si tratta di un protocollo volontario, non di un obbligo di legge italiano. Nel dettaglio della normalizzazione e degli aggiustamenti è più utile un passaggio dedicato, quello sul risparmio previsto al 20% e misurato all’8%, dove il metodo è applicato a un caso completo.
Quando l’incertezza è più grande del risparmio
C’è una frase, nella guida EVO, che spiega perché questa materia sia così scivolosa: è impossibile misurare i risparmi, perché rappresentano l’assenza di un consumo. Si misurano consumi e si confrontano con una stima di ciò che sarebbe successo senza intervento, quindi ogni risparmio porta con sé un’incertezza che dipende dal modello, dal campionamento e dagli strumenti.
Quando quell’incertezza è comparabile al risparmio da dimostrare, il contratto produce una lite invece di un pagamento. Alcuni EPC prevedono per questo una fascia di neutralizzazione, un intervallo entro il quale la prestazione si considera raggiunta senza bonus né penali. La guida EVO la descrive come un meccanismo che un contratto adotta a volte, non come una clausola obbligata.
Raccomanda che l’ampiezza sia pari all’incertezza attesa del metodo di misura, calcolata su un ciclo operativo completo, per esempio un anno, non sull’intera durata del contratto. Sopra il limite superiore scatta il bonus, sulla sola parte eccedente. Sotto il limite inferiore scatta la penale, calcolata a partire da quel limite.
Un esempio costruito per questo articolo rende visibile la differenza. Un edificio terziario ha una baseline di 1.200 MWh/anno sui tre anni precedenti. L’intervento riguarda centrale termica e regolazione, con risparmio garantito di 240 MWh/anno.
Il piano di M&V stima l’incertezza del metodo scelto e qui sta il bivio, perché con la misura sulle fatture dell’intero edificio, dove pesano anche usi che l’intervento non tocca, il caso arriva a ±12%, cioè ±29 MWh, mentre con la misura diretta sul sottosistema scende a ±4%, cioè ±10 MWh. Il primo anno il risparmio normalizzato risulta di 225 MWh, 15 sotto il garantito.
| Misura sulle fatture dell'edificio | Misura diretta sul sottosistema | |
|---|---|---|
| Incertezza del metodo | ±29 MWh (±12%) | ±10 MWh (±4%) |
| Fascia di neutralizzazione | da 211 a 269 MWh | da 230 a 250 MWh |
| Risultato misurato | 225 MWh | 225 MWh |
| Esito contrattuale | dentro la fascia, nessuna penale | sotto il limite, penale dovuta |
Stesso impianto, stesso risparmio reale, esito opposto. A deciderlo è stata una clausola scritta mesi prima, quando qualcuno ha scelto dove mettere il contatore.
La lezione da portarsi via non è che convenga il metodo meno preciso. Una fascia larga assorbe anche gli scostamenti veri, quindi il committente continua a pagare il canone pieno mentre il risparmio reale è sotto il garantito. Per simmetria rinuncia al bonus quando il risparmio è sopra.
Il caso limite lo descrive la stessa guida EVO parlando dei risparmi stipulati, quelli dichiarati a tavolino senza misura: non sono un approccio conforme al protocollo, alcune ESCo li chiamano informalmente «opzione E» anche se quell’opzione non esiste. Con i risparmi stipulati il rischio ricade per intero sul proprietario, senza rivalsa verso la ESCo. L’incertezza, insomma, è un parametro che si paga in un modo o nell’altro: ridurla costa strumentazione, allargarla costa visibilità sul risparmio vero.
I due valori di incertezza dell’esempio sono del caso e vanno calcolati nel piano di M&V del progetto specifico, perché le fonti tecniche non fissano soglie universali di incertezza accettabile. Un contratto che le presentasse come standard di settore starebbe citando qualcosa che non esiste.
Chi si prende i rischi quando cambiano le condizioni?
Il passo successivo, una volta chiarito come si misura, riguarda che cosa succede quando le condizioni cambiano. La clausola 19 della EN 17669 elenca otto rischi che il contratto deve affrontare come minimo: danni durante costruzione ed esercizio, cambiamenti nei fabbisogni energetici del beneficiario, ritardi di attuazione, cambiamenti nella prestazione degli interventi, cambiamenti nel meccanismo di finanziamento, cambiamenti normativi, cambiamenti regolatori e cambiamenti nei programmi di incentivo.
La norma chiede di identificarli, mitigarli e allocarli, però non li assegna: l’allocazione concreta resta materia di negoziazione, mentre l’allegato C offre una matrice di esempio con le colonne da spuntare, informativa e non prescrittiva.
Quella matrice suggerisce anche il criterio con cui leggere questa parte del contratto. Ogni rischio è una riga con tre caselle possibili, beneficiario, fornitore o terzo. Le righe che restano senza casella spuntata sono i punti da negoziare, perché un rischio non nominato resta comunque un rischio. Si scopre quando si presenta, con la discussione che avviene a impianto acceso.
Il controllo più utile è incrociare quelle righe con la garanzia: se un rischio che incide direttamente sul risparmio, per esempio un cambio nei fabbisogni dell’edificio, resta sul committente senza un meccanismo di aggiustamento, la garanzia si svuota da sola.
Sul versante italiano il principio è più netto e arriva dalla norma che qualifica le ESCo. La UNI CEI 11352:2014, tuttora in vigore, chiede al punto 4.1 che la società offra garanzia contrattuale di miglioramento «con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati», aggiungendo che l’eventuale quota parte dei rischi non assunti dalla ESCo «deve essere chiaramente definita a livello contrattuale».
Tradotto sul contratto che hai davanti, se la ESCo si dichiara qualificata secondo quella norma, ogni rischio che scarica sul committente deve essere scritto, non sottinteso. La domanda che nasce a questo punto è quanto di quella ripartizione sia negoziabile.
È il nodo che il corso affronta nel modulo dedicato alla contrattualistica e al ruolo delle ESCo. Quasi tutta è negoziabile, a patto di accorgersene prima della firma.
Che cosa controlla il GSE nel Conto Termico 3.0
Fin qui la teoria contrattuale. Nel settore civile italiano esiste però un luogo preciso in cui quella teoria diventa una condizione di ammissibilità che qualcuno verifica davvero. Sono le Regole Applicative del Conto Termico 3.0. Perché una ESCo acceda all’incentivo per conto del soggetto ammesso, il capitolo 12.12.1 chiede che il contratto di prestazione energetica soddisfi condizioni che sono, una per una, la traduzione amministrativa di tutto ciò che hai letto sopra.
Il contratto deve presentare i requisiti dell’Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 e rispettare le disposizioni della UNI CEI EN 17669:2023. Deve fondarsi su risparmi garantiti di energia e non esclusivamente su effetti economici.
Deve prevedere «procedimenti chiari e coerenti per la determinazione delle baseline energetiche di riferimento e per l’individuazione dei metodi di normalizzazione dei parametri al contorno» più un sistema di misura coerente con gli algoritmi dei risparmi da determinare e garantire. E deve essere redatto in modo che il legame fra le parti non sia fittizio, cioè si concretizzi in un canone periodico a fronte di una prestazione da mantenere fino alla fine del contratto.
Il GSE si riserva di chiedere in istruttoria ogni documento utile a verificare quei requisiti. Il contratto va trasmesso con la dichiarazione di rispondenza firmata da entrambe le parti. Chi lavora su pratiche incentivate conosce il seguito di una documentazione che non regge, perché il tema si era già posto con la diagnosi energetica richiesta dal Conto Termico, dove il perimetro di ciò che serve dipende dall’intervento e non dalla buona volontà del progettista.
Per gli edifici pubblici conviene avere sul tavolo un altro riferimento, il contratto tipo di rendimento energetico approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 349 del 17 luglio 2024, che arriva con relazione illustrativa, definizioni, schema di capitolato e una matrice dei rischi già impostata. Quando la controparte pubblica non ha un modello proprio, partire da lì evita di ridiscutere da zero l’allocazione dei rischi.
La checklist pre-firma
Quello che segue è il giro che puoi fare sul contratto prima di restituirlo con le tue osservazioni. Sei blocchi, ciascuno con la domanda che li apre.
- Baseline. Su quali consumi, di quale periodo, misurati o stimati? Il periodo copre condizioni operative rappresentative o è un anno anomalo? I dati sono validati da qualcuno oltre al fornitore?
- Confini e punto di misura. Che cosa entra nel conto e che cosa resta fuori? Gli effetti interattivi oltre il confine sono nominati? Chi ha scelto dove si misura, con quale motivazione scritta? È il confine più stretto ragionevolmente ottenibile per questo intervento? Il confine scelto richiede strumentazione che il contratto prevede davvero?
- Aggiustamenti. Quali variabili si normalizzano e con quale algoritmo? Chi propone un aggiustamento straordinario, con quali criteri si valida, in quale momento dell’anno si decide?
- Garanzia e pagamento. Il garantito è espresso in energia oltre che in euro? Esiste una fascia di neutralizzazione legata all’incertezza del metodo? Come si calcolano penali e bonus, a partire da quale soglia? Esiste un tetto massimo alla penale? A vantaggio di chi?
- Dati e responsabilità. Chi installa, tara e mantiene i contatori? Chi fornisce i dati e con quale frequenza? Se un dato manca, che cosa si applica? Un terzo può rifare la verifica sui documenti disponibili?
- Rischi. Gli otto rischi minimi sono trattati? Quelli lasciati al committente sono scritti in modo esplicito? Che cosa succede se cambiano i prezzi dell’energia o l’intensità d’uso dell’edificio?
Tre conclusioni da portare al tavolo della trattativa.
- Un risparmio garantito senza baseline, confini, aggiustamenti e metodo di misura non è una garanzia, è una dichiarazione di intenti.
- Il piano di misura e verifica è un allegato contrattuale da approvare prima della firma. Su una baseline incompleta la firma si rinvia.
- La scelta del punto di misura decide l’esito economico del contratto quanto la tecnologia installata, perché determina l’incertezza entro cui il risparmio va dimostrato.
Questo lavoro di lettura è il punto di arrivo naturale dell’incarico di un esperto in gestione dell’energia nel settore civile. Alimenta anche il dossier di esperienza per la certificazione, dove i contratti seguiti valgono come evidenza dei compiti svolti.
Il Modulo 7 del corso EGE settore civile lavora sul piano di misura e verifica, con le opzioni IPMVP, la normalizzazione e l’incertezza del risparmio. Il Modulo 11 entra nella contrattualistica EPC secondo la UNI CEI EN 17669 e nel ruolo della ESCo qualificata secondo la UNI CEI 11352, compreso il modo in cui il rischio viene assunto.
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Domande frequenti
L’Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 vale anche per un EPC fra privati?
No. Il titolo dell’allegato lo circoscrive ai contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o al relativo capitolato d’appalto, come conferma l’articolo 14 comma 1. Un EPC privato resta libero nella forma, però resta soggetto alla definizione dell’articolo 2, che lega comunque il pagamento al miglioramento verificato. Nella pratica quelle 12 lettere restano la migliore lista di riscontro anche fuori dall’ambito pubblico, perché coprono i punti su cui nascono i contenziosi.
La UNI CEI EN 17669 è obbligatoria?
È una norma tecnica volontaria, quindi non si applica per forza propria. Diventa vincolante in due modi, quando le parti la richiamano nel contratto e quando una procedura la richiede: è il caso del Conto Termico 3.0, dove le Regole Applicative chiedono che il contratto di prestazione energetica rispetti le disposizioni della UNI CEI EN 17669:2023 per accedere all’incentivo tramite ESCo.
Il contratto prevede una riduzione minima del 5% dell’indice di prestazione: è un requisito EPC?
No. Vale la pena non confondere i due contratti. Quella soglia nasce dall’articolo 14 comma 2 del D.Lgs. 102/2014, che la inserisce fra i requisiti del contratto servizio energia modificando l’allegato 2 del D.Lgs. 115/2008. Riguarda la prima stipula contrattuale, si riferisce all’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale rispetto all’attestato di prestazione energetica e va raggiunta non oltre il primo anno di vigenza.
Se il risparmio misurato è sotto il garantito, la ESCo paga sempre una penale?
Dipende da come il contratto ha costruito il meccanismo. La norma europea chiede che il contratto descriva compensazioni, penali o rimedi in caso di risparmi inferiori al garantito, senza imporre una formula. Molti contratti prevedono che il canone si riduca in proporzione al mancato risparmio. È frequente anche la fascia di neutralizzazione legata all’incertezza del metodo, entro cui non scattano né penali né bonus. Se nessuno dei due meccanismi è scritto, lo scostamento diventa materia di trattativa quando ormai il progetto è in esercizio.
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