Il software del CPR che ancora non esiste

Un fabbricante di isolanti prepara la documentazione per il nuovo Regolamento prodotti da costruzione. Arriva alla parte ambientale della dichiarazione di prestazione e di conformità e legge che deve indicare il riferimento alla versione del software utilizzato, fornita dalla Commissione. Apre il sito della Commissione per scaricarlo. Non lo trova.

Non è distrazione sua: al 10 agosto 2026 quel software non risulta pubblicamente disponibile, mentre il regolamento che lo impone è in vigore.

In questo articolo scoprirai:

  • Cosa prevede esattamente l’articolo 15 del Regolamento 2024/3110 sul calcolo ambientale
  • I quattro punti in cui quello strumento è incastrato nel meccanismo, non un accessorio
  • Cosa dovrebbe essere davvero, secondo il considerando che accompagna la norma
  • Quando l’obbligo diventa esigibile, famiglia di prodotti per famiglia di prodotti

Indice

Cosa dice l’articolo 15

Il Regolamento (UE) 2024/3110, che sostituisce il vecchio CPR, cambia natura alla dichiarazione che accompagna i prodotti da costruzione. Non è più solo dichiarazione di prestazione: diventa dichiarazione di prestazione e di conformità. Al paragrafo 2 dell’articolo 15 comprende la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita, rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate elencate nell’allegato II.

La stessa disposizione dice come quel valore si ottiene. La prestazione comprende l’imballaggio utilizzato o che sarà probabilmente utilizzato ed è calcolata usando l’ultima versione del software messo a disposizione a titolo gratuito sul sito web della Commissione.

C’è anche una regola sugli aggiornamenti, che vale la pena leggere due volte: gli aggiornamenti del software diventano obbligatori ai fini del regolamento un anno dopo la loro pubblicazione, mentre possono essere applicati volontariamente da subito. Vuol dire che il rilascio di una nuova versione fa partire un orologio per tutti i fabbricanti che hanno dichiarato con la versione precedente.

Dove il software entra nel meccanismo

Chi legge di sfuggita può archiviarlo come un dettaglio tecnico. Guardando il testo per intero, quello strumento regge quattro passaggi diversi del sistema.

Il primo è il calcolo: la prestazione ambientale della dichiarazione si ottiene con quel software, non con uno a scelta del fabbricante.

Il secondo è la tracciabilità della versione: tra i contenuti della dichiarazione, accanto alla sostenibilità ambientale espressa secondo l’articolo 15 paragrafo 2, il regolamento chiede il riferimento alla versione del software utilizzato fornita dalla Commissione.

Il terzo è la verifica di parte terza: nell’allegato IX, quello sui sistemi di valutazione e verifica, tra i compiti degli organismi notificati compare la convalida dell’uso corretto del software adeguato per la valutazione. Per i sistemi che riguardano la sostenibilità ambientale il testo è ancora più esplicito, perché la convalida riguarda i calcoli e i dati di ingresso, l’uso del software fornito dalla Commissione e l’affidabilità degli eventuali dati specifici dell’impresa.

Il quarto è il ciclo di vita della dichiarazione stessa, per via della regola dell’anno sugli aggiornamenti.

Quattro punti significa che il software non è un aiuto messo a disposizione per comodità. È il metodo di calcolo. E il metodo di calcolo è parte dell’obbligo.

Che tipo di strumento dovrebbe essere

Qui il regolamento aiuta più di quanto sembri, perché il considerando che accompagna la disposizione dice cosa quel software deve contenere: la Commissione dovrebbe metterlo a disposizione per eseguire il calcolo, in particolare i fattori di caratterizzazione applicabili conformemente alla norma europea EN 15804 o alle future norme applicabili.

Letta così, l’aspettativa si ridimensiona e si mette a fuoco. Non stiamo parlando di un software di analisi del ciclo di vita che l’Unione regalerebbe ai fabbricanti, cioè di un concorrente pubblico degli strumenti commerciali. Stiamo parlando dello strumento che fissa i fattori con cui si convertono i flussi in indicatori, più la versione con cui quel calcolo viene datato e reso confrontabile.

È una differenza che spiega perché due affermazioni apparentemente incompatibili possano convivere: che la Commissione non stia sviluppando un software di LCA e che il regolamento imponga di calcolare con un software della Commissione. Il primo è un tool di modellazione, il secondo è un riferimento di calcolo.

Nel regolamento, del resto, le dichiarazioni ambientali di prodotto non compaiono mai. Nessuna menzione delle EPD, nessun richiamo alla ISO 14025, nessun riferimento alla verifica di terza parte in stile dichiarazione di tipo III. L’unica etichettatura volontaria citata è l’ecolabel di tipo I. Il CPR non promuove l’EPD a obbligo: apre un canale dichiarativo proprio, che quel lavoro di calcolo lo assorbe dentro la marcatura CE. Se ti interessa il documento che ne esce, l’ho trattato nell’articolo sulla dichiarazione di prestazione e di conformità.

Cosa non c’è, ad agosto 2026

Alla data di questo articolo, il software non risulta pubblicato. Ho cercato sulla pagina della Commissione dedicata al CPR, nel primo piano di lavoro CPR per il 2026-2029, nei materiali della conferenza sul nuovo regolamento, nelle prese di posizione delle associazioni di settore e dei programmi EPD europei. Nessun rilascio, nessuna data annunciata, nessuna specifica pubblica su cosa conterrà.

In ambienti tecnici circola l’informazione che la Commissione non svilupperà un software di LCA e che su questo la direzione generale competente sarebbe stata chiara nei tavoli di lavoro. È un’informazione plausibile e coerente con il considerando, ma non ho trovato un documento pubblico che la riporti: la tratto per quello che è, una posizione riferita e non una fonte citabile.

Il punto pratico resta lo stesso in entrambi gli scenari. Se lo strumento sarà un riferimento di fattori di caratterizzazione, chi già fa LCA conformi alla EN 15804 dovrà rifare i conti con quei fattori, non buttare il lavoro. Se invece non arrivasse nulla, resterebbe scoperto un pezzo del meccanismo, perché la dichiarazione deve pur riportare la versione di qualcosa e l’organismo notificato deve pur convalidarne l’uso.

Quando scatta davvero l’obbligo

La domanda che conta per chi produce non è quando il regolamento è entrato in vigore, ma quando l’obbligo diventa esigibile per il suo prodotto. Il testo prevede due meccanismi che si sommano.

Il primo è il calendario dell’articolo 15 paragrafo 3, che scagliona le caratteristiche essenziali dell’allegato II: quelle delle lettere da a) a d) a decorrere dall’8 gennaio 2026, quelle da e) a m) dal 9 gennaio 2030, quelle da n) a s) dal 9 gennaio 2032.

Il secondo, meno noto e spesso decisivo, è l’articolo 95 paragrafo 9: i requisiti e gli obblighi degli operatori economici si applicano a una determinata famiglia di prodotti, o a una categoria interna a quella famiglia, a decorrere da un anno dalla data di adozione dell’atto di esecuzione che rende obbligatoria la norma armonizzata per quella famiglia, salvo che l’atto stesso indichi una data successiva.

Tradotto per chi produce: l’orologio del tuo prodotto non parte con il regolamento, parte con l’atto di esecuzione che riguarda la tua famiglia. Ed è il motivo per cui il primo piano di lavoro CPR, che decide l’ordine con cui le famiglie vengono affrontate, conta più di quanto la sua natura di documento programmatico lasci pensare.

Cosa conviene fare adesso

Per chi produce, tre mosse che non dipendono dal rilascio del software:

  • Tenere un inventario dati solido, con i dati specifici d’impresa tracciabili e documentati, perché l’organismo notificato ne convaliderà l’affidabilità
  • Lavorare in EN 15804, dato che il considerando ancora quel calcolo alla norma europea e alle sue future versioni
  • Seguire gli atti di esecuzione della propria famiglia di prodotti, che sono ciò che fa partire l’anno

Per chi progetta, la conseguenza è diversa e va detta senza giri: nel frattempo lo strumento con cui si lavora resta l’EPD. È il documento che oggi porta gli indicatori nel calcolo dell’edificio, quello che i CAM chiedono di dichiarare nel rapporto quando lo si impiega. Il canale della dichiarazione di prestazione e di conformità si aggiungerà, prodotto per prodotto, con i tempi dei suoi atti di esecuzione.

Nel corso Esperto LCA Edifici il quadro normativo lo trattiamo così, separando quello che è già esigibile da quello che è annunciato.

Domande frequenti

Il CPR rende obbligatorie le EPD?

No. Nel Regolamento (UE) 2024/3110 le dichiarazioni ambientali di prodotto non sono mai menzionate, né la ISO 14025. Diventa obbligatoria la dichiarazione delle caratteristiche ambientali essenziali dell’allegato II dentro la dichiarazione di prestazione e di conformità. L’EPD resta una certificazione volontaria di prodotto.

Che software impone l’articolo 15?

Il testo parla dell’ultima versione del software messo a disposizione gratuitamente sul sito web della Commissione. Il considerando precisa che dovrebbe servire a eseguire il calcolo, in particolare fornendo i fattori di caratterizzazione conformi alla EN 15804 o alle future norme applicabili.

Cosa succede quando esce una nuova versione?

Gli aggiornamenti diventano obbligatori un anno dopo la pubblicazione e possono essere applicati su base volontaria da subito. Chi ha dichiarato con la versione precedente ha quindi un anno per riallineare i calcoli.

Da quando devo dichiarare le caratteristiche ambientali?

Il calendario dell’articolo 15 paragrafo 3 prevede le lettere da a) a d) dall’8 gennaio 2026, da e) a m) dal 9 gennaio 2030, da n) a s) dal 9 gennaio 2032. Per il singolo prodotto vale però anche l’articolo 95 paragrafo 9, che fa partire gli obblighi un anno dopo l’adozione dell’atto di esecuzione relativo a quella famiglia.

Se il software non esiste, come si fa a dichiarare?

Oggi il problema si pone in concreto solo dove l’obbligo è già scattato per la famiglia di prodotti. Nel frattempo la strada praticabile è preparare i dati e i calcoli in conformità alla EN 15804, così che l’adozione dei fattori della Commissione sia un riallineamento e non un lavoro da rifare.

Tre cose da portare via

  • L’articolo 15 paragrafo 2 non suggerisce un software: lo impone come metodo di calcolo, con la versione da riportare in dichiarazione e l’uso da far convalidare all’organismo notificato.
  • Il considerando chiarisce che dovrebbe veicolare i fattori di caratterizzazione della EN 15804, quindi non è il tool di LCA che qualcuno si aspetta.
  • L’obbligo diventa esigibile famiglia per famiglia, un anno dopo l’atto di esecuzione: è lì che va guardato il calendario, non solo alle date dell’allegato II.

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