Ti telefona un’azienda del terziario. Vuole «un energy manager, come quelli che la legge obbliga a nominare». Fai due domande e scopri il problema vero. Le serve una diagnosi energetica per partecipare a un bando regionale, non un nominativo da comunicare al Ministero. Le due pratiche si somigliano solo da fuori. La differenza tra energy manager ed EGE decide chi puoi mettere in campo.
La confusione ha una ragione precisa. La legge 10/1991 e la UNI CEI 11339:2023 rispondono a domande diverse. La prima dice chi deve comunicare un nominativo, la seconda dice chi ha le competenze certificate per firmare una diagnosi o gestire un sistema energetico. La nomina ti mette in carico un ruolo. La certificazione ti apre porte specifiche, come i certificati bianchi. La domanda giusta, prima di accettare un incarico o scrivere un capitolato, non è chi è più bravo tra le due figure. È cosa devi poter firmare.
In questo articolo scoprirai:
- la differenza esatta tra la nomina dell’articolo 19 e la certificazione EGE
- quattro scenari reali, dall’azienda sopra soglia ai certificati bianchi
- le soglie, le sanzioni e i dati FIRE aggiornati al 2024
- gli errori contrattuali che nascono quando le due figure si confondono
Indice
- La nomina e la certificazione: due piani diversi
- Scenario 1: sopra soglia, ma senza obbligo di certificazione
- Scenario 2: perché la PA fatica a rispettare l’obbligo?
- Scenario 3: la diagnosi che solo un certificato può firmare
- Scenario 4: come si arriva ai certificati bianchi senza distributore?
- Gli errori contrattuali che nascono dalla confusione tra le due figure
- Domande frequenti
La nomina e la certificazione: due piani diversi
L’articolo 19 della legge 10/1991 obbliga certi soggetti a comunicare al Ministero il nominativo di un tecnico responsabile per l’uso razionale dell’energia. È un atto amministrativo legato ai consumi. La UNI CEI 11339:2023 certifica invece le competenze di una persona come esperto in gestione dell’energia, verificate da un organismo accreditato. Sono percorsi indipendenti e nessuno dei due sostituisce l’altro.
Il testo vigente dell’articolo 19 comma 1 non chiede alcuna certificazione al tecnico responsabile. Chiede un nominativo, entro il 30 aprile di ogni anno, da parte dei soggetti che nell’anno precedente hanno superato una soglia di consumo. Punto. Nessun requisito di certificazione, nessuna abilitazione professionale specifica.
Qui arriva puntuale un dubbio che vale la pena togliere subito. La legge 10/1991 è ancora in vigore, tanto che l’articolo 19 è stato modificato nel maggio 2025. Quello che è caduto è la sua parte più nota tra i tecnici, la relazione di progetto dell’articolo 28, abrogata dal D.Lgs. 48/2020. Sono due capitoli diversi della stessa legge: la relazione non esiste più sotto quel nome, l’obbligo di nomina resta.
La UNI CEI 11339:2023 misura tutt’altro. Al punto 3.14 definisce l’EGE come la persona fisica che ha conoscenza, abilità e competenza per gestire l’uso razionale dell’energia e per eseguire diagnosi energetiche in conformità alla UNI CEI EN 16247. È una certificazione di terza parte, ottenuta dalla singola persona dopo un esame presso un organismo accreditato, non un atto comunicato dal soggetto obbligato.
I due mondi si toccano solo nelle appendici informative della norma, mai nel corpo normativo. In Appendice D, quella degli esempi di evidenze, la sigla «EM» compare tre volte. Per il compito F (applicare la legislazione energetica) la norma cita testualmente «Nomina EM da parte del soggetto obbligato». La sigla non viene mai sciolta nel documento. Quelle righe non dicono che la nomina sostituisce la certificazione, dicono che può contare come prova di esperienza quando chiedi di essere certificato. È un ponte a senso unico, dalla nomina verso la certificazione, mai nella direzione opposta.
Se hai già letto come si fissa il confine di un incarico da EGE settore civile, la logica ti è familiare. Il profilo dell’EGE copre otto compiti definiti dalla norma. Qui però la domanda non è cosa puoi fare, è quale dei due sistemi ti serve per la pratica che hai davanti. Da quello stesso confine parte il Modulo 1 del corso EGE settore civile di Naturalnzeb. I quattro scenari che seguono rispondono alla stessa domanda.

Scenario 1: sopra soglia, ma senza obbligo di certificazione
Immagina un’azienda del terziario, una catena di supermercati per esempio, che l’anno scorso ha superato i 1.000 tep di consumo energetico complessivo. Per il settore civile, terziario e trasporti la soglia è questa; sale a 10.000 tep solo per chi rientra nelle sezioni ATECO B, C, D, E e F, quindi estrazione, manifatturiero, energia, gestione di acqua e rifiuti, costruzioni. Un tep non è un’unità astratta. La circolare ministeriale fissa il coefficiente dell’elettricità di rete, 0,187 tep per MWh, cioè circa 5.300 kWh per tep, mentre il Rapporto FIRE traduce in via convenzionale lo stesso tep anche in 11.600 kWh termici o 1.200 metri cubi di gas naturale. In ogni caso 1.000 tep corrispondono a diversi milioni di kWh l’anno. Un supermercato di medie dimensioni ci arriva senza sforzo.
Superata la soglia, l’obbligo è uno solo: comunicare al Ministero, entro il 30 aprile, il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. La comunicazione passa dalla piattaforma NEMO di FIRE, con un accreditamento iniziale via PEC che richiede fino a 5 giorni lavorativi. Nessuna norma chiede che quel tecnico sia certificato: può essere un dipendente interno o, quando in azienda manca la competenza o il tempo per seguire il ruolo, un professionista esterno.
Chi non comunica in tempo non perde solo una formalità. L’articolo 19 comma 2 è netto: la mancanza della comunicazione esclude il soggetto dagli incentivi della stessa legge 10/1991. E l’articolo 34 comma 8 prevede, per chi non nomina, una sanzione amministrativa non inferiore a 10 milioni di lire e non superiore a 100 milioni. Il testo non è mai stato riscritto in euro. Al cambio ufficiale di 1.936,27 lire per euro fanno circa 5.165 e 51.646 euro, ma è una conversione che facciamo noi per dare la misura, non una cifra che troverai nella norma.
Scenario 2: perché la PA fatica a rispettare l’obbligo?
Quella soglia di 1.000 tep vale anche per gli enti pubblici, comuni compresi. La legge li mette esplicitamente tra i soggetti obbligati. Fin qui nulla di diverso dallo scenario 1.
La novità arriva dal comma 1-bis, introdotto nel 2025 e in vigore dal 14 maggio: i comuni obbligati possono assolvere l’obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, seguendo le regole del TUEL sulle gestioni associate. E la nomina in forma associata resta aperta anche ai comuni che non superano la soglia e non sarebbero obbligati: un piccolo comune può appoggiarsi a un consorzio o a un comune capofila, invece di trovare al proprio interno un tecnico dedicato.
Ma la norma non si traduce da sola in adempimento. Il Rapporto FIRE 2025 parla di «permanente e diffusa inadempienza all’obbligo» per la Pubblica Amministrazione e i numeri lo confermano: nel 2024 sono arrivate 183 nomine dal comparto pubblico, contro un tasso di adempienza del 49% tra i comuni capoluogo di provincia e appena del 16% tra le province. Sessanta comuni hanno nominato l’energy manager per scelta, pur restando sotto soglia: la stessa fotografia che racconta l’inadempienza degli obbligati mostra anche chi lo fa senza doverlo fare.
Per chi lavora con un ente pubblico, questo scenario ha una conseguenza pratica diretta. Verifica se la nomina esiste già, se è singola o associata e se copre davvero l’anno in corso, prima di dare per scontato che l’ente abbia già assolto l’obbligo.
Scenario 3: la diagnosi che solo un certificato può firmare
Uno scenario diverso, ma frequente per chi lavora con grandi imprese o imprese a forte consumo di energia: la diagnosi periodica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014. Qui la legge non lascia margine. Dal luglio 2016 quelle diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, secondo la UNI CEI 11352 per le ESCo o la UNI CEI 11339 per l’EGE. Chi ha semplicemente nominato un energy manager senza certificazione non può firmare questa diagnosi: la nomina copre l’obbligo di comunicazione, non l’obbligo di eseguire e firmare l’audit periodico.
È qui che le due figure possono convivere nella stessa azienda senza sovrapporsi. Il tecnico responsabile nominato ai sensi dell’articolo 19 continua a occuparsi dei bilanci energetici e delle azioni di uso razionale interne. La diagnosi quadriennale, quella che finisce nella banca dati ENEA, la firma un EGE o un’ESCo certificati: la stessa persona, se possiede entrambi i titoli, o due persone diverse con due contratti diversi. Chi omette la diagnosi risponde di una sanzione amministrativa da 4.000 a 40.000 euro, a carico dell’impresa obbligata, prevista dall’articolo 16 comma 1 dello stesso decreto.
Scenario 4: come si arriva ai certificati bianchi senza distributore?
Normalmente, chi vuole monetizzare un risparmio energetico con i certificati bianchi passa da un distributore di energia elettrica o gas con più di 50.000 clienti finali: sono loro i soggetti obbligati dal meccanismo, con una quota annuale crescente da raggiungere fino al 2030, senza bisogno di alcuna certificazione per presentare i progetti. La norma prevede anche una strada diretta per chi distributore non è. Conviene ricostruirla per intero, perché è stratificata su tre atti diversi e la lettera che si legge per prima non è quella che si applica.
Il testo dell’articolo 12 comma 5 del D.Lgs. 102/2014 rimanda ancora a un decreto del 28 dicembre 2012, dove l’accesso passava per i soggetti che avevano effettivamente nominato il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’articolo 19, con l’alternativa, per imprese ed enti pubblici, di dotarsi di un sistema di gestione certificato ISO 50001. In quelle lettere non compare né l’EGE né la UNI CEI 11339: bastava la nomina. È stato l’articolo 12 comma 5, ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, ad aggiungere a quei soggetti il requisito della certificazione UNI CEI 11352 o UNI CEI 11339.
Il modo in cui il requisito è scritto oggi arriva invece dal DM dell’11 gennaio 2017 e resta identico nel DM MASE del 21 luglio 2025, in vigore dal 12 settembre 2025. All’articolo 6 comma 1 lettera c) sono ammessi i soggetti pubblici o privati che, per tutta la vita utile del progetto, possiedono la certificazione UNI CEI 11352 come ESCo, oppure hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la UNI CEI 11339, oppure possiedono un sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001. Tre vie alternative. La seconda chiede una nomina, non che sia il tuo tecnico responsabile a certificarsi.
Su quel «hanno nominato» le linee guida FIRE aggiungono la precisazione che serve davvero. Va presa per quello che è, cioè prassi qualificata e non dettato di legge: il soggetto certificato UNI CEI 11339 non deve necessariamente coincidere con l’energy manager nominato ai sensi dell’articolo 19. Sono due nomine distinte, che possono ricadere sulla stessa persona senza doverlo fare. In pratica puoi tenere il tuo tecnico responsabile così com’è e affiancargli, solo per il progetto sui certificati bianchi, un EGE certificato ingaggiato per quello. Prima di scriverlo in un contratto, però, conviene verificarlo con l’organismo competente, perché il DM non descrive una procedura di nomina paragonabile a quella dell’articolo 19: non indica forma, destinatario né termine.
Anche l’ISO 50001 sta emergendo come terza via di accesso: nel 2024 i soggetti che avevano nominato un energy manager ed erano anche certificati ISO 50001 erano 451, il 13% in più rispetto al 2023 e più del doppio dei 202 del 2017. Chi valuta quale delle tre strade percorrere trova nel sistema di gestione dell’energia un peso crescente nella scelta.
Se il tuo obiettivo è arrivare tu stesso alla certificazione, la lezione pubblica Come diventare EGE copre il percorso passo dopo passo.
Gli errori contrattuali che nascono dalla confusione tra le due figure
I quattro scenari raccontano situazioni diverse, ma gli errori contrattuali che nascono dalla confusione tra nomina e certificazione si assomigliano tutti.
Il più comune è scrivere «energy manager» in un capitolato quando quello che serve davvero è un EGE certificato per accedere ai certificati bianchi. Il fornitore che risponde con un tecnico interno privo di certificazione rispetta la lettera del capitolato, ma non l’obiettivo per cui è stato scritto.
Il secondo va nella direzione opposta: pretendere la certificazione EGE per la semplice nomina ex articolo 19, quando la norma non la chiede. Capita nei bandi pubblici scritti in fretta, dove un requisito pensato per l’accesso ai TEE finisce incollato a un adempimento che non ne ha bisogno, con l’unico effetto di escludere candidati validi e alzare i costi senza un motivo normativo.
Il terzo riguarda i comuni: trattare la forma associata del comma 1-bis come un automatismo, senza un atto formale che la istituisca secondo il TUEL. Va deliberata, comunicata e verificata anno per anno, come una nomina singola.
L’ultimo errore sta a monte di tutti gli altri: firmare un incarico senza specificare quale dei due sistemi, nomina o certificazione, il contratto sta davvero coprendo. Vale la stessa logica del confine di mandato per un EGE settore civile: attività, output e responsabilità si scrivono prima, non si ricostruiscono a consuntivo quando qualcosa non torna. Se stai definendo un capitolato o un incarico legato a una diagnosi energetica nel Conto Termico 3.0, il perimetro cambia perché cambia la norma di riferimento, ma il principio resta lo stesso: prima capisci cosa devi firmare, poi scrivi chi lo firma.
| Scenario | Figura necessaria | Adempimento | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1. Sopra soglia (industria, civile, terziario) | Tecnico responsabile, anche senza certificazione | Comunicazione al Ministero entro il 30 aprile, via piattaforma NEMO | Basta nominare, nessuna certificazione richiesta |
| 2. PA e comuni | Tecnico responsabile, anche in forma associata (comma 1-bis) | Nomina singola o associata; tasso di adempienza ancora basso | Verifica se la nomina esiste già e se copre l’anno in corso |
| 3. Diagnosi obbligatoria ex art. 8 | ESCo (UNI CEI 11352) o EGE certificato (UNI CEI 11339) | Diagnosi quadriennale, dati in banca dati ENEA | Solo un soggetto certificato può firmarla |
| 4. Accesso diretto ai certificati bianchi | ESCo, oppure un EGE certificato nominato dall’organizzazione, oppure ISO 50001 | Presentazione del progetto TEE senza passare da un distributore | Serve una certificazione o un sistema di gestione, non basta il tecnico responsabile generico |
Tre avvertenze prima di usarla come guida. Gli scenari non sono alternativi: la stessa impresa sopra soglia che sia anche grande impresa o energivora ricade insieme nel primo e nel terzo, quindi nomina il tecnico responsabile e fa eseguire la diagnosi da un certificato. Per i certificati bianchi la tabella copre solo l’accesso diretto, mentre la via più battuta resta quella tramite un distributore obbligato, che non richiede alcuna certificazione a chi propone il progetto. E la possibilità di affiancare al proprio energy manager un EGE diverso, nella riga 4, poggia sulle linee guida FIRE, quindi su una prassi qualificata e non su una previsione esplicita del decreto: prima di costruirci sopra un contratto, verificala.
La tabella è un punto di partenza per decidere, non il sostituto di una verifica sul tuo caso specifico: soglie, sanzioni e requisiti vanno sempre controllati sulla situazione reale prima di scriverli in un contratto.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra energy manager ed EGE?
L’energy manager è il tecnico responsabile nominato dal soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/1991: la nomina è un atto amministrativo, senza requisiti di certificazione. L’EGE è una persona fisica certificata secondo la UNI CEI 11339:2023 da un organismo accreditato. Le due figure possono coincidere, ma rispondono a obblighi diversi.
La certificazione EGE serve per essere nominato energy manager?
No. L’articolo 19 chiede solo un nominativo, senza requisiti di certificazione. La certificazione EGE serve invece per firmare le diagnosi obbligatorie dell’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 e per accedere direttamente ai certificati bianchi secondo il DM MASE del 21 luglio 2025.
Cosa rischia chi non nomina l’energy manager pur essendo obbligato?
Perde l’accesso agli incentivi della stessa legge 10/1991 (articolo 19 comma 2) ed è soggetto a una sanzione amministrativa prevista dall’articolo 34 comma 8: tra 10 e 100 milioni di lire nel testo vigente, corrispondenti a circa 5.165 e 51.646 euro al cambio ufficiale.
Tre cose da portare via
- la nomina energy manager è un atto amministrativo legato ai consumi, la certificazione EGE è una competenza verificata da un organismo accreditato: non sono la stessa cosa e non si sostituiscono
- sopra soglia basta nominare, ma la diagnosi obbligatoria la firma solo un certificato UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352, mentre per i certificati bianchi in accesso diretto serve una di quelle due certificazioni oppure un sistema di gestione ISO 50001
- prima di firmare un incarico o scrivere un capitolato, stabilisci quale dei due sistemi ti serve davvero: è quello che decide chi puoi mettere in campo
Se vuoi arrivare al primo incarico da EGE con questi confini già chiari, la manifestazione di interesse per il corso EGE settore civile di Naturalnzeb è aperta fino al 23 agosto 2026: è gratuita, non vincolante e a chi la compila arriva il codice sconto del 20% quando le iscrizioni aprono il 24 agosto.
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