Scarichi il modulo di candidatura dal sito dell’organismo di certificazione, apri la tabella dell’esperienza pregressa e ti accorgi che dieci anni di cantiere non bastano a riempirla. Non perché manchi il lavoro svolto, ma perché la commissione esaminatrice non valuta la tua anzianità di laurea o gli anni di partita IVA. Cerca invece prove scritte e tracciabili che dimostrino lo svolgimento di compiti specifici della norma UNI CEI 11339:2023. I requisiti certificazione EGE non si superano con un curriculum discorsivo, ma con un fascicolo di evidenze verificabili capace di reggere l’istruttoria formale.
In questo articolo scoprirai:
- quanti anni di esperienza documentata servono in base al tuo titolo di studio formale
- quali sono i 4 compiti obbligatori e i 2 facoltativi per accedere all’esame nel settore civile
- le 4 informazioni minime che ogni incarico, fattura o rapporto deve contenere per essere valido
- come gestire le evidenze controverse tra Superbonus, contratti di fornitura e computi metrici
- cosa richiede la norma rispetto ai regolamenti interni adottati dai singoli organismi accreditati
- le regole annuali di mantenimento per non rischiare la sospensione del certificato
Indice
- Quali sono i requisiti di certificazione EGE per titoli ed esperienza?
- Quali compiti devi documentare nel settore civile?
- Le 4 informazioni che ogni documento deve contenere
- Le trappole documentali: Superbonus, bollette e computi metrici
- Cosa chiede la norma e cosa aggiunge l’organismo di certificazione
- Come mantenere la certificazione: le regole dei 6 mesi e delle 16 ore
- La traccia per costruire il tuo dossier passo dopo passo
- Domande frequenti
Quali sono i requisiti di certificazione EGE per titoli ed esperienza?
I requisiti certificazione EGE combinano un titolo di studio formale di livello minimo NQF 4 con un numero variabile di anni di esperienza professionale informale. Per l’area scientifico-tecnologica servono 5 anni con diploma NQF 4, 4 anni con laurea triennale NQF 6 e 3 anni con laurea magistrale NQF 7, maturati in una finestra mobile maggiorata di 5 anni.
L’Appendice A della norma UNI CEI 11339:2023 ha valore prescrittivo e normativo, non informativo. Questo significa che i criteri fissati per accedere alla valutazione non sono linee guida facoltative, ma vincoli inderogabili sia per il candidato sia per l’organismo di certificazione.
Il primo punto fermo riguarda il raccordo tra titolo ed esperienza. Per l’accesso alla procedura, il punto A.3 stabilisce che la formazione scolastica «deve risultare tanto più approfondita ed attinente compiti e competenze dell’EGE quanto minore è l’esperienza professionale maturata». Questo meccanismo di compensazione opera però all’interno di una soglia definita, poiché la tabella dell’apprendimento informale al punto A.2 individua nel livello 4 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (NQF) il livello minimo di istruzione formale ammesso. Attenzione a non leggerlo come «serve la maturità»: al livello 4 la norma colloca i diplomi quinquennali di liceo, istituto tecnico e istituto professionale, ma anche il diploma professionale di tecnico dei percorsi quadriennali di IeFP e il certificato di specializzazione tecnica superiore dei percorsi IFTS. Il requisito è il livello, non un titolo in particolare. La norma non contempla percorsi d’accesso per chi è privo di un titolo almeno pari a NQF 4, né formule che permettano di sostituire integralmente il titolo di studio con anni supplementari di lavoro.
L’esperienza professionale, definita dalla norma come apprendimento informale, si misura in anni di attività documentabile nel settore della gestione dell’energia. La durata minima richiesta dipende dal livello NQF del titolo di studio e dall’area disciplinare di appartenenza, come stabilito dalla tabella inserita al punto A.2 della norma.
| Livello NQF del titolo | Area Scientifico-Tecnologica | Area Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria |
|---|---|---|
| Livello 4 (Diploma di maturità) | 5 anni | 10 anni |
| Livello 5 (Diploma ITS) | 4 anni | 7 anni |
| Livello 6 (Laurea triennale) | 4 anni | 6 anni |
| Livello 7 (Laurea magistrale) | 3 anni | 5 anni |
Per chi possiede un dottorato di ricerca (livello NQF 8), la norma non indica una cifra minima di anni. La tabella si ferma al livello 7, lasciando all’organismo la valutazione del percorso formativo specifico.
Un dettaglio operativo spesso trascurato riguarda la continuità degli anni. La norma specifica che l’esperienza non deve essere necessariamente continuativa, potendo essere maturata all’interno di una finestra temporale massima pari alla durata minima richiesta aumentata di 5 anni. Per un ingegnere magistrale con titolo scientifico (3 anni richiesti), l’esperienza utile può collocarsi all’interno degli ultimi 8 anni; per un perito industriale (5 anni richiesti), la finestra si estende fino a 10 anni. L’attività svolta durante il percorso di studi formali, tramite tirocini curriculari o collaborazioni tecniche tracciate, può essere conteggiata come esperienza informale.
Per quanto riguarda corsi o seminari di formazione, il punto A.2 stabilisce testualmente che «l’apprendimento non formale non contribuisce al calcolo degli anni di apprendimento informale», indicando come «Nessuno» il requisito non formale d’accesso. La frequenza di corsi non riduce quindi gli anni di esperienza minima richiesti per l’ammissione all’esame.
Quali compiti devi documentare nel settore civile?
I 4 compiti obbligatori prescritti dall’Appendice A.3 della norma sono identici sia per il settore civile sia per quello industriale, ovvero C.1, D.2, F e G, a cui si aggiungono almeno 2 compiti a scelta tra i restanti dieci del punto 4. Ciò che distingue la certificazione civile è il perimetro a cui tali evidenze devono riferirsi, ossia le prestazioni energetiche del settore civile e terziario, gli insediamenti urbanistici omogenei e gli edifici, come dettagliato al punto 4.2.2 della norma.
Nel settore civile l’attività dell’Esperto in Gestione dell’Energia si concentra sull’involucro edilizio, sugli impianti di climatizzazione, sui sistemi di regolazione, sulle comunità energetiche e sui vettori energetici a servizio degli occupanti. Questo ambito applicativo differisce da quello industriale, incentrato sui processi di produzione e sulle linee di trasformazione della materia.
Il punto 4.1 della norma elenca le macroaree di attività contrassegnate dalle lettere da A ad H. Per accedere alla prova d’esame, l’Appendice A.3 impone di documentare lo svolgimento dei seguenti 4 compiti principali.
- Compito C.1: Diagnosi energetiche in conformità alla serie UNI CEI EN 16247. È l’unico compito per cui la norma fissa una soglia temporale esplicita di recenza: il candidato deve aver partecipato ad almeno una diagnosi condotta negli ultimi 10 anni, conforme al D.Lgs. 102/2014 o alla serie UNI CEI EN 16247 (parte 2 per gli edifici).
- Compito D.2: Misura e verifica dei risparmi energetici ottenuti dall’EPIA. Riguarda la valutazione e verifica dei risparmi conseguiti tramite interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (EPIA), documentabili attraverso progetti TEE (Certificati Bianchi), rendicontazioni ex art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/2014, o attestazioni del miglioramento continuo in sistemi ISO 50001.
- Compito F: Applicazione della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e ambientale. Comprende la verifica di conformità a leggi e decreti di settore. Rientrano in questo ambito la nomina di Energy Manager da parte di soggetti obbligati ai sensi della legge 10/1991, le relazioni ex legge 10, gli attestati di prestazione energetica depositati, i contratti EPC o le pratiche per incentivi.
- Compito G: Redazione e cura della reportistica e dell’informazione per la direzione, il personale e l’esterno. Implica la predisposizione di comunicazioni periodiche, bilanci energetici e report di sintesi, distinti dal rapporto di diagnosi iniziale.
Oltre a questi 4 compiti, il dossier deve includere l’evidenza di almeno 2 sotto-compiti a scelta tra i restanti dieci previsti dal punto 4. Tra le opzioni più frequenti per il civile troviamo lo studio di fattibilità degli interventi con eventuale valutazione dei rischi (compito C.2), la misura e il monitoraggio degli EnPI (compito D.1), l’analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia (compito B.2), oppure l’ottimizzazione energetica della conduzione e manutenzione degli impianti (compito E.1).

Chi richiede la doppia certificazione (civile e industriale) deve fornire un doppio corredo di prove, presentando progetti pertinenti per entrambi i settori. Per chiarire dove la firma dell’EGE risulti obbligatoria sul mercato, può essere utile rileggere la guida sugli sbocchi professionali dell’EGE nel settore civile, in cui vengono analizzati i contesti operativi e le riserve di legge.
Le 4 informazioni che ogni documento deve contenere
Ogni prova documentale inserita nel dossier deve contenere quattro campi descrittivi, ovvero nome e cognome del candidato, committente o datore di lavoro, funzioni tecniche svolte e durata dell’attività con date certe.
Sul piano documentale, l’Appendice A.3 e l’Appendice D della norma fissano lo standard formale per considerare ammissibile un’evidenza. Un errore comune tra i professionisti consiste nell’allegare centinaia di pagine di relazioni tecniche in cui il proprio nome compare solo nell’intestazione dello studio o non compare affatto.
Un’evidenza è considerata idonea dalla commissione quando dimostra un nesso diretto tra il candidato e la prestazione tecnica svolta. Le tipologie di documenti ammessi comprendono diverse categorie formali:
- contratti di consulenza e lettere di incarico professionale
- frontespizi e colophon di rapporti di diagnosi energetica firmati
- attestati di prestazione energetica depositati nel catasto regionale
- fatture elettroniche con descrizione dettagliata della prestazione
- lettere di referenza su carta intestata del committente o del responsabile tecnico
Tutti i documenti prodotti devono riportare in modo inequivocabile i quattro campi prescritti dalla norma:
- Identità. Nome e cognome del professionista, riportati per esteso sul documento.
- Committenza. Ragione sociale del datore di lavoro o del committente dell’incarico.
- Ruolo. Funzioni, compiti specifici e attività tecniche effettivamente svolte.
- Periodo. Durata complessiva dell’attività, con data di inizio e data di fine.
Se il candidato ha lavorato come dipendente o collaboratore interno a una struttura, la prova ideale è costituita da una dichiarazione formale del datore di lavoro o del responsabile dell’ufficio tecnico. Il documento deve attestare quali compiti della norma il candidato ha svolto direttamente, su quali commesse e per quale periodo temporale.
A coronamento del fascicolo, la norma prescrive che l’intero insieme delle evidenze sia richiamato in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 su Normattiva. Questa dichiarazione impegna la responsabilità penale del candidato sulla veridicità delle dichiarazioni fornite, sollevando l’organismo da indagini di polizia giudiziaria sui documenti allegati.
Le trappole documentali: Superbonus, bollette e computi metrici
Alcuni documenti tipici della pratica professionale non sono ammessi dalla norma, oppure vengono accettati solo a condizioni rigorose che richiedono particolare attenzione prima dell’invio.
La redazione del dossier nasconde alcune insidie ricorrenti che portano al rigetto delle istanze o alla richiesta di integrazioni formali. Conoscere le esclusioni esplicite sancite dall’Appendice D evita perdite di tempo e contestazioni.
Il caso delle asseverazioni Superbonus
Il punto più dibattuto riguarda le asseverazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica del Superbonus. La norma affronta la questione in due passaggi distinti.
- Per il compito D.2 (misura e verifica dei risparmi), la norma inserisce un divieto espresso e categorico: «Non sono accettabili le Asseverazioni Superbonus». Questo accade perché l’asseverazione fiscale certifica una spesa e il rispetto di requisiti massimi di costo, ma non è una procedura di misura e verifica del risparmio energetico post-operam.
- Per il compito F (legislazione e normativa tecnica), l’Appendice D non cita direttamente le asseverazioni tra gli esempi consigliati, ma la nota del compito D.2 contiene un inciso chiarificatore («diversa da quella eventualmente presentata per F»). Ne consegue che presentare un’asseverazione per il compito F non è vietato in senso assoluto, ma portare tale atto come unica prova normativa è una mossa rischiosa, perché la commissione dell’organismo conserva la facoltà di richiedere evidenze più solide, come una diagnosi o una relazione tecnica di progetto.
Le bollette non sono contratti per il compito B.2
Chi sceglie tra i compiti facoltativi l’analisi dei contratti di fornitura (compito B.2) commette spesso l’errore di allegare semplici fatture energetiche dei fornitori. L’Appendice D della norma specifica testualmente con una nota che «l’analisi dei contratti non coincide con la semplice analisi delle bollette energetiche». Per soddisfare il compito B.2 occorre mostrare l’analisi delle clausole contrattuali, il controllo delle componenti tariffarie o la valutazione economica delle offerte di fornitura e cessione.
Se ti occupi regolarmente di quadratura dei consumi reali rispetto ai calcoli teorici, puoi approfondire la procedura analitica descritta nell’articolo su come riconciliare diagnosi energetica e bollette.
Il computo metrico non è uno studio di fattibilità per il compito C.2
Un’altra trappola frequente riguarda il compito C.2 (studio di fattibilità degli interventi con eventuale valutazione dei rischi). Molti professionisti allegano il computo metrico estimativo redatto con il prezzario regionale, considerandolo prova sufficiente. L’Appendice D della norma liquida la questione con la frase categorica secondo cui «con studio di fattibilità non si intende il computo metrico». Il testo normativo non prescrive una scaletta interna per questo documento, ma nella prassi degli organismi di certificazione l’elaborato deve illustrare la fattibilità tecnica ed economica della soluzione proposta, non un semplice elenco di lavorazioni e prezzi unitari.
La recenza della diagnosi per il compito C.1
Per il compito obbligatorio C.1, l’evidenza fornita deve riferirsi a una diagnosi energetica completata negli ultimi 10 anni. Un lavoro risalente a un periodo precedente viene scartato d’ufficio. Se il committente era un’organizzazione soggetta all’obbligo di legge, la diagnosi deve rispettare i requisiti del D.Lgs. 102/2014, verificabili con i criteri illustrati nella guida sulla diagnosi energetica obbligatoria per grandi imprese ed energivori.
Cosa chiede la norma e cosa aggiunge l’organismo di certificazione
I requisiti sostanziali di ammissione all’esame sono stabiliti dalla norma UNI CEI 11339:2023, mentre le procedure operative, la modulistica e le griglie di valutazione sono stabilite dai regolamenti dei singoli organismi accreditati da Accredia.
Nel panorama nazionale operano diversi organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, tra cui SECEM (facente capo a FIRE), IAS Register, Kiwa Cermet, TÜV Italia, RINA e Dekra, censiti nella banca dati ufficiale di Accredia. Ciascun organismo recepisce la norma tecnica all’interno di un proprio regolamento di schema, aggiungendo disposizioni di dettaglio che il candidato deve conoscere.
La tabella seguente riassume la separazione delle competenze tra il testo normativo nazionale e l’autonomia organizzativa dei singoli enti:
| Ambito di requisito | Disciplinato dalla norma UNI CEI 11339:2023 | Introdotto dal regolamento dell'Organismo |
|---|---|---|
| Titolo di studio minimo (NQF 4) | Prescritto nell'Appendice A.2 | Recepito senza modifiche |
| Anni minimi di esperienza (3-10 anni) | Fissati nella Tabella A.2 | Recepiti senza modifiche |
| Compiti obbligatori (C.1, D.2, F, G + 2 opzionali) | Prescritti nell'Appendice A.3 | Mappati nella modulistica proprietaria |
| Quattro campi minimi dell'evidenza | Richiesti nell'Appendice A.3 e D | Recepiti nei modelli di attestazione |
| Autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 | Prescritta nell'Appendice A.3 | Modello predisposto dall'organismo |
| Struttura delle prove d'esame (PS1, PS2, Orale) | Fissata nell'Appendice A.3 | Gestita con commissioni territoriali |
| Soglie minime di esame (60% scritte, 70% orale) | Fissate nell'Appendice A.3 | Possibile introduzione di punteggi ponderati complessivi |
| Piattaforme di invio e canali upload | Non regolamentate | Definite da ciascun ente (portale o PEC) |
| Tariffe di esame e sorveglianza | Demandate al mercato | Fissate dal listino commerciale dell'organismo |
Alcuni organismi integrano le soglie normative con sistemi di punteggio ponderato complessivo (per esempio richiedendo una media globale di 65/100 tra scritto e orale), oppure definiscono canali specifici per la trasmissione di file pesanti come planimetrie e simulazioni di calcolo.
Le commissioni di esame sono presiedute da esaminatori qualificati che, ai sensi del punto A.6 della norma, devono essere a loro volta Esperti in Gestione dell’Energia certificati da almeno 5 anni nello specifico settore (civile o industriale).
Chiusa l’istruttoria sul dossier, resta la parte che si gioca in aula. La prova pratica consegna un caso studio da svolgere in 60 minuti, quasi sempre con un fascicolo incompleto, e il modo in cui dichiari le assunzioni pesa sul punteggio quanto il calcolo: come si imposta quella risposta lo trovi nell’articolo su esame EGE e caso studio con dati incompleti.
Un punto di assoluta trasparenza riguarda i corsi di preparazione. Per l’accesso all’esame, il punto A.2 fissa testualmente i «Requisiti relativi all’apprendimento non formale: Nessuno», specificando che la formazione non formale non contribuisce al calcolo degli anni di esperienza informale. Per la fase successiva alla certificazione, il punto 4.2.4 chiarisce a sua volta che «il mantenimento, l’aggiornamento e l’evoluzione delle competenze necessarie all’attività professionale dell’EGE non sono subordinati a uno specifico percorso formativo». Ciò che viene valutato formalmente è il possesso dei requisiti di istruzione e dell’esperienza documentata sui compiti della norma, non la frequenza di un percorso di preparazione.
Come mantenere la certificazione: le regole dei 6 mesi e delle 16 ore
Il certificato EGE ha una validità complessiva di 5 anni e richiede una sorveglianza documentale annuale basata su due parametri: continuità lavorativa di almeno 6 mesi all’anno e aggiornamento formativo di almeno 16 ore all’anno.
Ottenere il certificato è solo il primo passo, ma conservarlo richiede un’attività di archiviazione continua delle commesse. L’Appendice A.4 della norma definisce le regole di sorveglianza per i primi 4 anni, mentre l’Appendice A.5 regola il rinnovo al quinto anno.
Il punto A.4 della norma stabilisce che l’Organismo di Certificazione, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, richiede al professionista certificato l’invio della seguente documentazione:
- la documentazione che dimostra almeno 6 mesi di attività lavorativa svolta nell’anno solare sui compiti dell’EGE (anche cumulando più incarichi parziali)
- gli attestati che comprovano almeno 16 ore di aggiornamento professionale pertinente (corsi specialistici, convegni tecnici, docenze universitarie o partecipazione a commissioni normative)
- l’autodichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, che attesta l’assenza oppure la corretta gestione di reclami e contenziosi legali relativi all’attività certificata: la norma non pretende che non ce ne siano stati, e quando ci sono spetta all’organismo valutarne la gestione e decidere fra mantenimento, sospensione o revoca
Se i requisiti non vengono rispettati, scattano due meccanismi di sospensione indipendenti, con conseguenze temporali differenti:
| Requisito annuale | Situazione rilevata | Conseguenza prevista dal punto A.4 |
|---|---|---|
| Continuità lavorativa, almeno 6 mesi | Un solo anno sotto soglia | Nessuna sanzione immediata |
| Continuità lavorativa, almeno 6 mesi | Due anni consecutivi sotto soglia | Esame orale di richiamo, da 20 a 60 minuti |
| Continuità lavorativa, zero mesi | Due anni consecutivi a zero | Sospensione fino a 3 mesi, poi revoca |
| Aggiornamento professionale, almeno 16 ore | Un solo anno sotto soglia | Sospensione immediata fino a 6 mesi, poi revoca |
Mentre per la continuità lavorativa la norma adotta un criterio di tolleranza sul singolo anno, per l’aggiornamento formativo il rigore è immediato, perché l’assenza delle 16 ore documentate genera una sospensione diretta che può durare fino a 6 mesi prima di trasformarsi in revoca definitiva del titolo.
Gli organismi applicano regole severe anche sulla validità delle ore formative. Nei regolamenti di organismi primari come SECEM viene stabilito che le docenze su uno stesso tema contano una sola volta all’anno, che la semplice iscrizione a un evento senza attestato di presenza effettiva non ha valore e che le presentazioni usate come relatore non bastano da sole a giustificare l’aggiornamento.
Al termine del ciclo quinquennale scatta la procedura di rinnovo, e qui la norma aggiunge una condizione che le sorveglianze annuali non intercettano. Il punto A.5 stabilisce che nel corso del ciclo l’organismo mantiene le registrazioni delle evidenze raccolte, con la dimostrazione che fra esse siano incluse quelle relative ai compiti C.1, D.2, F e G. La sorveglianza annuale, invece, accetta attività svolte nell’ambito dei compiti «obbligatori e non obbligatori» del punto 4: puoi quindi superarle tutte e arrivare al quinto anno senza aver coperto uno dei quattro compiti che il rinnovo pretende. Se le quattro sorveglianze sono state superate, i requisiti del quinto anno sono dimostrati e i quattro compiti risultano coperti nell’arco del quinquennio, il certificato viene rinnovato per un ulteriore ciclo; in presenza di carenze o documentazione lacunosa, l’organismo dispone lo svolgimento di un colloquio orale di rinnovo mirato della durata di 20-60 minuti.
Chi gestisce incarichi continuativi complessi sa che la verifica periodica dei risultati è una componente essenziale del lavoro. Per approfondire come strutturare la rendicontazione dei consumi secondo standard verificabili, puoi consultare la guida sulla misura e verifica dei risparmi energetici con il metodo IPMVP.
La traccia per costruire il tuo dossier passo dopo passo
La compilazione del dossier di candidatura richiede metodo e organizzazione preventiva, suddividendo il lavoro tra verifica dei prerequisiti di accesso e raccolta sistematica dei documenti probatori.
Per non farsi respingere la domanda, il percorso ideale segue cinque passaggi operativi:
- Calcolo della soglia di accesso. Incrocia il tuo titolo di studio con la tabella NQF e individua il numero minimo di anni richiesti per l’area scientifico-tecnologica. Verifica che il periodo lavorativo rientri nella finestra mobile massima (anni richiesti + 5 anni).
- Selezione dei 4 compiti obbligatori. Individua la diagnosi energetica civile più solida svolta negli ultimi 10 anni (C.1), un’attività di misura e verifica dei risparmi (D.2), una pratica di conformità normativa o nomina (F) e una relazione tecnica formale (G).
- Scelta dei 2 compiti facoltativi. Seleziona due attività tra le dieci opzionali del punto 4 in cui possiedi incarichi chiari, come uno studio di fattibilità (C.2) e l’analisi di contratti di fornitura e cessione (B.2).
- Verifica dei 4 campi su ogni allegato. Controlla che su ogni frontespizio, fattura o dichiarazione compaiano nome e cognome, committente, descrizione analitica dell’attività e durata temporale. Se un documento risulta carente, richiedi subito una lettera di referenza a supporto.
- Redazione dell’autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000. Elenca tutte le evidenze raccolte all’interno del modello fornito dall’organismo, firmando digitalmente il fascicolo prima dell’invio telematico.
Nello zip gratuito del nostro toolkit professionale EGE trovi lo strumento G5 (Idoneità e percorsi di certificazione), un foglio di lavoro articolato in 6 sezioni progettato proprio per calcolare automaticamente gli anni minimi in base al tuo livello NQF, mappare le evidenze dei compiti A-H e monitorare le scadenze annuali di sorveglianza.
Domande frequenti
Posso accedere all’esame EGE se possiedo molti anni di esperienza ma nessun diploma?
No. Il punto A.2 della norma UNI CEI 11339:2023 individua nel livello 4 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (NQF) il livello minimo di apprendimento formale per l’accesso alla certificazione. Il livello 4 però non coincide con la sola maturità: la tabella vi colloca anche il diploma professionale di tecnico dei percorsi quadriennali di IeFP e il certificato di specializzazione tecnica superiore dei percorsi IFTS. La tabella non contempla righe di accesso per livelli inferiori né formule che permettano di sostituire integralmente il titolo di studio con l’esperienza lavorativa.
Un’asseverazione Superbonus vale come prova di diagnosi energetica per il compito C.1?
No. L’asseverazione tecnica per le detrazioni fiscali non equivale a una diagnosi energetica conforme ai requisiti del D.Lgs. 102/2014 o della norma UNI CEI EN 16247-2. Per il compito C.1 la norma richiede un rapporto di diagnosi completo che includa l’inventario energetico, i modelli di calcolo dell’edificio e l’analisi costi-benefici degli interventi.
Cosa succede se in un anno di mantenimento non raggiungo le 16 ore di aggiornamento professionale?
L’assenza delle 16 ore minime di formazione annuale comporta la sospensione cautelativa immediata del certificato per un periodo fino a 6 mesi, come disposto dal punto A.4 della norma. Se entro questo termine il professionista non dimostra di aver sanato il debito formativo accumulato, l’organismo di certificazione procede con la revoca definitiva del certificato.
Tre cose da portare via
- Titolo ed esperienza sono requisiti cumulativi. Per accedere all’esame serve almeno un diploma NQF 4 abbinato a un numero di anni di esperienza compreso tra 3 e 5 per l’area tecnica, maturati in una finestra temporale massima estesa di 5 anni.
- Le evidenze documentali richiedono quattro campi certi. Ogni incarico, fattura o rapporto deve riportare nome e cognome del candidato, committente, compiti svolti e durata dell’attività, accompagnati dall’autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000.
- La sorveglianza annuale non ammette dimenticanze sulla formazione. Mentre per la continuità lavorativa un anno sotto soglia viene tollerato, la mancanza delle 16 ore di aggiornamento fa scattare subito la sospensione del titolo fino a 6 mesi.
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Il programma completo delle 48 ore e i docenti di ogni sessione sono consultabili sulla pagina del corso.
Fonti e riferimenti
- UNI CEI 11339:2023, Attività professionali non regolamentate – Esperto in gestione dell’energia – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità. Scheda su store.uni.com
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, artt. 46 e 76 su Normattiva
- Accredia, Registro delle figure professionali certificate e organismi accreditati ai sensi della ISO/IEC 17024 su accredia.it
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