Obblighi FER: come documentare impossibilità tecnica e non convenienza

Il committente apre sul tavolo un disegno della copertura e indica la zona in ombra. Secondo lui il fotovoltaico non ci sta e vorrebbe chiudere subito la questione degli obblighi FER. Prima di rispondergli, però, hai ancora diverse cose da verificare. Quel disegno può segnalare un limite reale, ma da solo dice poco sulle alternative disponibili per l’edificio e sulla parte dell’obbligo che potresti comunque soddisfare.

L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 e il nuovo Allegato III prevedono l’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica, anche parziale. Per motivarla, il progettista deve esaminare tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili nel caso. Il lavoro consiste quindi nel ricostruire quali soluzioni hai valutato, perché alcune sono praticabili e quali dati ti portano a escluderne o ridurne altre. È da questo confronto che prende forma il fascicolo da condividere con il cliente e da riportare nei documenti della pratica.

In questo articolo scoprirai:

  • come distinguere un limite tecnico da una valutazione economica;
  • quali evidenze mettere a confronto prima di motivare una riduzione o un’impossibilità;
  • come gestire relazione, Comune, GSE e requisito compensativo senza attribuire alla norma soglie che non contiene.

Indice

  1. Da quale obbligo stiamo partendo?
  2. Impossibilità tecnica e non convenienza: due motivazioni diverse
  3. Un fascicolo comparativo evita le deroghe di carta
  4. Caso ipotetico: copertura difficile e quattro opzioni
  5. Relazione, Comune e GSE: documenti con funzioni diverse
  6. Quando resta da verificare EPH,C,W,nren
  7. Domande frequenti

Da quale obbligo stiamo partendo?

Prima di cercare spazio per i moduli o per una pompa di calore, conviene riaprire i documenti dell’intervento. Servono la classificazione energetica delle opere e la data di presentazione della richiesta del titolo. Il nuovo Allegato III, modificato dal D.Lgs. 5/2026, si applica nei casi previsti alle richieste di titolo presentate dal 3 agosto 2026. La data di apertura del cantiere non sostituisce questo controllo. Il riferimento da consultare è il D.Lgs. 5/2026 in Gazzetta Ufficiale, in particolare l’art. 29 che modifica l’Allegato III.

Da quell’inquadramento dipende anche il confronto che farai dopo, perché una ristrutturazione importante di primo livello porta con sé regole diverse dal secondo livello o dalla ristrutturazione dell’impianto termico. Se resta un dubbio sulla categoria, vale la pena chiarirlo prima di chiedere preventivi o sviluppare alternative: potresti impostare tutto il lavoro su un obbligo diverso da quello applicabile. L’approfondimento su primo e secondo livello aiuta a ricostruire questi confini.

Nel passare dalla disciplina nazionale a quella territoriale, trovi poi l’art. 26, comma 7, che consente alle Regioni e alle Province autonome di aumentare i valori dell’Allegato III. Per esigenze di qualità dell’aria possono inoltre prescrivere in tutto o in parte impieghi FER diversi dalla combustione delle biomasse. Restano da leggere le disposizioni locali e i vincoli sul progetto concreto. Due edifici simili possono così richiedere valutazioni differenti in territori diversi, anche quando la categoria dell’intervento coincide.

Se devi tenere insieme classificazione, quote e documenti, il corso RED III sui Requisiti Minimi aiuta a ricostruire la sequenza delle verifiche prima di entrare nelle scelte impiantistiche.

Impossibilità tecnica e non convenienza: due motivazioni diverse

Tornando al problema segnalato dal cliente, un limite tecnico riguarda la possibilità di realizzare e far funzionare una soluzione in quell’edificio. Nel fascicolo possono entrare gli ombreggiamenti rilevati, la superficie utilizzabile, la verifica strutturale, le distanze, la rumorosità o l’accessibilità per posa e manutenzione. Anche il collegamento con distribuzione e terminali esistenti può incidere sulla scelta. Dire che il tetto è scomodo lascia aperte tutte queste domande: servono dati e alternative esaminate per arrivare a una motivazione.

Se invece il problema riguarda i costi, il ragionamento cambia. La preferenza del committente per una spesa iniziale più bassa non dimostra da sola la mancata convenienza economica. L’art. 26 e il nuovo Allegato III non fissano un payback, un VAN, un tasso di attualizzazione o un orizzonte temporale che facciano scattare automaticamente questa condizione. Per un progetto reale occorre dichiarare il metodo adottato, le ipotesi e le fonti dei costi, motivando perché il criterio sia pertinente al caso. Un preventivo isolato offre pochi elementi per un confronto del genere.

Le due motivazioni possono convivere nello stesso edificio, dove potresti trovare una falda sulla quale le ombre limitano la potenza installabile e una soluzione termica tecnicamente possibile, ma non conveniente secondo il metodo economico esplicitato. Tenendole distinte, chi legge la pratica riesce a seguire le verifiche e a riconoscere la parte dell’obbligo ancora realizzabile. Una frase generica sulla difficoltà dell’intervento perderebbe proprio questa informazione.

Per questo il confronto deve andare oltre la tecnologia che il cliente vorrebbe scartare. La sezione D.1 dell’Allegato III richiede di esaminare la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili. Quel perimetro va costruito sul caso, considerando servizi presenti, edificio, vincoli, configurazioni ibride e disciplina territoriale. Le sole soluzioni già preventivate potrebbero non esaurirlo.

Un fascicolo comparativo evita le deroghe di carta

Per rendere leggibile il confronto anche a distanza di mesi, puoi partire da una raccolta ordinata dello stato di fatto. Fotografie datate, rilievo delle superfici, ombreggiamenti, elaborati, vincoli e informazioni sugli impianti permettono di risalire ai dati usati nelle valutazioni. Servono anche durante il colloquio con il cliente, quando devi spiegare perché una soluzione che sembrava semplice richiede altri accertamenti.

Su questa base puoi aprire una scheda per ogni opzione disponibile, annotando nella stessa griglia il servizio interessato, il contributo rinnovabile da valutare, l’assetto impiantistico, le verifiche tecniche, i costi documentati e l’esito motivato. Se una soluzione è praticabile solo in parte, la scheda deve distinguere quanto puoi realizzare dal residuo da motivare. È un passaggio da rendere visibile, perché il fascicolo deve spiegare anche ciò che hai deciso di mantenere nel progetto.

La sequenza seguente è una proposta di lavoro, non un modulo prescritto dalla legge:

  1. delimitare intervento, servizi di riscaldamento (H), raffrescamento (C) e acqua calda sanitaria (ACS) effettivamente presenti e disciplina applicabile;
  2. raccogliere dati tecnici, autorizzativi ed economici con data e fonte;
  3. confrontare tutte le opzioni disponibili per quel caso e motivare gli esiti;
  4. definire la soluzione praticabile e verificare separatamente quote termiche e potenza elettrica;
  5. completare relazione, allegati, ricevute e controlli di coerenza con il progetto realizzato.

L’ultima distinzione merita attenzione durante la compilazione delle schede. La quota FER termica e la potenza elettrica hanno dati e formule propri: dal rispetto parziale di una non puoi dedurre automaticamente l’esito dell’altra. Conviene tenere separate le due verifiche fin dall’inizio, per ritrovarle senza ambiguità nella relazione. La guida agli obblighi FER negli edifici ricostruisce l’ordine delle verifiche dell’Allegato III.

Obblighi FER: alternative, motivazione tecnica o economica, relazione o Comune e verifica energetica residua
Percorso documentale della sezione D dell’Allegato III al D.Lgs. 199/2021. La verifica energetica residua riguarda i casi D.1 per nuovi edifici e ristrutturazioni importanti di primo livello. Schema originale di orientamento, non attestazione di conformità.

Caso ipotetico: copertura difficile e quattro opzioni

Proviamo a usare questa impostazione su un edificio privato esistente, classificato nel fascicolo come ristrutturazione importante di primo livello. Assumiamo che la richiesta del titolo ricada nel campo del nuovo Allegato III. Lasciamo aperta la scelta della Regione, senza simularne le prescrizioni. La copertura è in parte ombreggiata, lo spazio per un’unità esterna è limitato e i servizi da considerare sono quelli effettivamente presenti. È un esempio di metodo, non una verifica di conformità o un modello da copiare.

Per il fotovoltaico, il primo lavoro consiste nel raccogliere area utile, ombre e verifiche di posa, valutando anche un’eventuale altra collocazione ammessa. Nella scheda annoti poi la potenza elettrica ottenibile, distinta dal contributo termico. La tabella aiuta a organizzare i dati ancora da chiudere, senza anticipare una conclusione sulla fattibilità.

Opzione illustrativaServizio o verifica distintaEvidenze da raccogliereDato da chiudere
FV sulla faldapotenza elettricaarea utile, ombre, posapotenza installabile
FV in altra collocazione ammessapotenza elettricapertinenza, vincoli, collegamentoautorizzazione e fattibilità
Pompa di caloreH/C/ACS presentirumore, posa, terminali, distribuzioneassetto impiantistico
Solare termicoservizio termico pertinenteaccumulo, integrazione, manutenzionequota effettivamente copribile
Schema didattico per il fascicolo comparativo, non modulo obbligatorio né elenco esaustivo delle opzioni disponibili nel caso.

La scheda della pompa di calore richiede di guardare oltre la macchina. Se servono interventi sui terminali o sulla distribuzione, descrivi l’assetto previsto e il suo impatto tecnico ed economico. Per il fotovoltaico, invece, un esito parziale può essere documentato solo dopo aver confrontato le opzioni disponibili: la difficoltà di usare una falda non chiude da sola l’esame delle altre collocazioni ammesse. Se il confronto conferma che una parte della potenza è realizzabile, la relazione documenta quella parte e motiva il residuo.

Sul versante economico puoi affiancare preventivi comparabili, costi di esercizio e manutenzione, sostituzioni prevedibili e orizzonte di analisi dichiarato. Sono elementi utili a rendere trasparente il metodo scelto; l’articolo non attribuisce alla legge una soglia di ritorno economico. Conservando dati e ipotesi, metti il cliente e chi revisiona la pratica nelle condizioni di ripercorrere il confronto, invece di dover ricostruire a posteriori il significato di un preventivo.

Questo lavoro richiede tempo all’inizio e aiuta a rispondere alle eventuali richieste di integrazione. Nel corso RED III sui Requisiti Minimi lavoriamo sulla catena che va dalla classificazione dell’intervento alle verifiche e alla relazione, con casi da discutere prima di consegnare la pratica.

Relazione, Comune e GSE: documenti con funzioni diverse

Quando il confronto è completo, resta da portarne gli esiti nei documenti previsti. Se la relazione tecnica ex art. 8 del D.Lgs. 192/2005 è dovuta, la sezione D.1 colloca lì la motivazione. Per calcoli e verifiche, l’art. 26, comma 5, richiama la relazione o il provvedimento regionale o provinciale equivalente. Il riferimento è l’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 su Normattiva, da leggere insieme all’Allegato III e alla disciplina locale pertinente.

La relazione può però non essere dovuta. Fra gli esoneri dell’art. 8, comma 1, richiamati dal MASE, rientra l’installazione di una pompa di calore con potenza termica non superiore a 15 kW. L’esonero riguarda la relazione, senza eliminare gli obblighi FER o ogni documento. Nei casi della sezione D.1, quando la relazione non è dovuta, il progettista comunica al Comune le informazioni sulla non fattibilità o sulla mancata convenienza, secondo le modalità individuate dal Comune.

Prima di predisporre questa comunicazione D.1 al Comune, verifica quindi che ricorrano le sue condizioni e quali modalità locali seguire. È utile conservare la prova della trasmissione e la versione degli allegati inviati. Potrai così controllare che motivazione, elaborati e progetto realizzato siano coerenti, anche se nel frattempo sono cambiate alcune scelte.

La copia della relazione al GSE ha una funzione distinta. È prevista dall’art. 26, comma 5 e dalla sezione E dell’Allegato III per il monitoraggio degli obiettivi FER. Le clausole esaminate non indicano qui un termine o un canale operativo che l’articolo possa anticipare. Non bisogna trasferire automaticamente al GSE la comunicazione destinata al Comune o trattare le due operazioni come equivalenti. Prima dell’invio occorre verificare l’adempimento applicabile e conservarne la ricevuta.

Quando resta da verificare EPH,C,W,nren

Una volta documentata la motivazione, nei casi di impossibilità tecnica o mancata convenienza della sezione D.1 resta una verifica energetica per nuovi edifici e ristrutturazioni importanti di primo livello. Il valore EPH,C,W,nren deve essere strettamente inferiore al limite EPH,C,W,nren,limite. L’uguaglianza non soddisfa questa condizione. Il confronto riguarda l’energia primaria non rinnovabile per i servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria effettivamente presenti.

Per determinare il limite bisogna usare l’edificio di riferimento previsto dal decreto Requisiti Minimi, con i parametri del capitolo 3 dell’Allegato 1 e le efficienze della Tabella 1 della sezione D.3 dell’Allegato III. Occorre quindi sviluppare la verifica energetica sul progetto. Una riduzione percentuale forfettaria di un indice già calcolato non sostituisce questo passaggio, che qui descriviamo senza simulare un risultato numerico.

La sezione D.2 non si estende automaticamente alle ristrutturazioni importanti di secondo livello. Conviene perciò tenere separati il fascicolo delle alternative e il calcolo energetico, per poi ricongiungerli nella relazione dove il campo normativo lo richiede. Hai così due risultati riconoscibili: la motivazione delle scelte tecnologiche e, quando prevista, la verifica del requisito energetico residuo. Nessuno dei due può essere dato per concluso solo perché l’altro è stato documentato.

Domande frequenti

Una copertura non adatta basta a motivare l’impossibilità tecnica?

No. Ombre, superficie o vincoli di posa possono essere evidenze rilevanti, ma vanno misurati e messi a confronto con tutte le opzioni tecnologiche disponibili nel caso. Se dal confronto emerge una soluzione praticabile solo in parte, la relazione distingue la parte realizzabile dal residuo motivato.

La non convenienza economica scatta dopo un certo payback?

No. L’art. 26 e il nuovo Allegato III non fissano payback, VAN, tasso od orizzonte temporale. Per un progetto reale è opportuno dichiarare il metodo economico adottato, le ipotesi e le fonti dei costi, motivando la pertinenza del criterio al caso.

Una pompa di calore fino a 15 kW elimina ogni documento?

No. Per l’installazione di una pompa di calore con potenza termica non superiore a 15 kW può ricorrere l’esonero dalla relazione ex art. 8 del D.Lgs. 192/2005, senza un esonero generale dagli obblighi FER. Nei casi D.1, se la relazione non è dovuta, le informazioni vanno comunicate al Comune con le modalità individuate dal Comune.

Il requisito EPH,C,W,nren vale anche per il secondo livello?

No in automatico. La sezione D.2 collega quella verifica ai nuovi edifici e alle ristrutturazioni importanti di primo livello nei casi D.1. Prima di applicarla bisogna controllare classificazione dell’intervento, servizi presenti e campo della disposizione.

Prima della consegna

Prima di chiudere il fascicolo, prova a rileggerlo dal punto di vista di chi non ha partecipato ai sopralluoghi. Riesci a ritrovare le alternative esaminate, i dati che sostengono gli esiti e la parte dell’obbligo ancora da soddisfare? Se il percorso è leggibile, hai gli elementi per spiegare al cliente e a chi controlla la pratica perché una soluzione è stata esclusa, ridotta o mantenuta.

Fonti

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