Ti trovi sulla scrivania la planimetria di un parcheggio con cinquanta stalli numerati e una richiesta secca del committente: «Quante colonnine dobbiamo installare per essere in regola?».
L’istinto immediato porta ad aprire il catalogo delle wallbox o a fare una moltiplicazione al volo sui posti auto. Prima di calcolare potenze e scegliere i modelli, però, bisogna capire dove ricade quel parcheggio nel decreto.
Nei nuovi Requisiti Minimi, la ricarica EV si legge incrociando tre dati: la destinazione dell’edificio, il regime di accesso effettivo al parcheggio e il tipo di intervento edilizio. Se uno di questi dati cambia, può cambiare anche la tabella applicabile e con essa il numero di punti A e B, le canalizzazioni e le funzioni richieste. Questo ordine evita sia capitolati sovradimensionati sia relazioni che non documentano i passaggi necessari per la conformità.
In questo articolo scoprirai:
- come distinguere accesso pubblico e privato senza farti ingannare dalla proprietà dell’area;
- quali quote minime impongono le tabelle tra nuovo, ristrutturazione importante ed edifici esistenti;
- per quale motivo punti installati, canalizzazioni e smart charging richiedono tre verifiche autonome;
- come interpretare il caso didattico del MASE con 200 posti auto senza concatenare le equivalenze.
Indice
- Da quale tabella si parte?
- Accesso pubblico e privato: le fasce complete
- Nuovo, ristrutturazione importante ed edifici esistenti
- Perché canalizzazioni e punti seguono conti separati?
- Il caso MASE con 200 posti privati
- Quali funzioni di smart charging chiede il decreto?
- Quando il capitolo 6 non si applica
- Domande frequenti
Da quale tabella si parte?
Prima di contare gli stalli, chiarisci la destinazione dell’edificio e verifica se il parcheggio è interno oppure adiacente nel significato tecnico del decreto. Il capitolo 6 dell’Allegato 1 del D.M. 28 ottobre 2025 riguarda infatti gli edifici con parcheggi che rispettano presupposti geometrici e impiantistici precisi. Se l’area di sosta non rientra tra i parcheggi interni o adiacenti definiti dal decreto, il capitolo 6 non si applica.
Un parcheggio è adiacente solo se appartiene ai proprietari dell’edificio o ad alcuni di essi e soddisfa almeno una di queste due condizioni: condivide un lato o un vertice con l’area in cui insiste l’edificio oppure ha impianti tecnologici in comune con l’edificio. Una piazza poco distante o un’autorimessa di proprietà di terzi non entrano per questo nel perimetro. Va distinta anche la gestione dalla proprietà: se il parcheggio appartiene ai proprietari dell’edificio ed è adiacente, l’obbligo può sussistere anche quando l’esercizio è affidato a un operatore terzo.
Per gli edifici esistenti, la sola qualifica di ristrutturazione importante non attiva automaticamente l’obbligo. Se il parcheggio è interno, il cantiere deve coinvolgere direttamente il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; se è adiacente, le lavorazioni devono riguardare il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio. Un intervento sull’involucro o sulla copertura che non tocca l’area di sosta né gli impianti elettrici pertinenti non estende la tabella a quel cantiere.
Il testo normativo che governa questa sequenza è il D.M. 28 ottobre 2025 in Gazzetta Ufficiale, Allegato 1, capitolo 6, entrato in vigore il 3 giugno 2026.
Nel singolo cantiere va comunque verificato se regolamenti edilizi locali o leggi regionali hanno introdotto prescrizioni integrative. Mettere in fila questi requisiti prima di ordinare le apparecchiature aiuta a motivare ogni scelta nella relazione tecnica della Legge 10.
Se stai coordinando la classificazione delle opere e i documenti autorizzativi, il programma del corso RED III approfondisce come gestire obblighi e controlli tecnici evitando sovrapposizioni tra norme diverse.
Accesso pubblico e privato: le fasce complete
Nel gergo commerciale capita che un committente dica: «Il parcheggio è mio, l’ho pagato io, quindi è privato». Per il decreto conta invece l’accesso garantito agli utenti, non la titolarità catastale del terreno. I posti auto di un supermercato riservati alla clientela sono quindi ad accesso pubblico anche se l’immobile appartiene a una società privata, mentre un piazzale aziendale protetto da varchi e riservato ai soli dipendenti autorizzati è ad accesso privato. Nelle strutture ricettive e negli spazi a uso promiscuo serve verificare come il pubblico generale possa davvero usare l’area.
Da questa distinzione dipendono le quote delle tabelle, espresse in due tipologie di stazioni di ricarica. Il punto di tipo A richiede una potenza nominale di almeno 7,4 kW e una corrente di almeno 32 A per ogni singola fase; il punto di tipo B opera in corrente continua con potenza nominale di almeno 50 kW.
| Fascia di posti auto | Nuovo, A / B | Ristrutturazione importante, A / B | Esistente, valore pieno A / B |
|---|---|---|---|
| 11-20 | 2 / nessun B | 1 / nessun B | Non previsto in questa riga |
| 21-100 | 2 ogni 20 / nessun B | 1 ogni 20 / nessun B | 2 ogni 20 / nessun B |
| 101-250 | 2 ogni 50 / 1 | 1 ogni 50 / nessun B | 2 ogni 50 / 1 |
| 251-500 | 2 ogni 50 / 2 | 1 ogni 50 / 1 | 2 ogni 50 / 2 |
| 501-1000 | 2 ogni 50 / 3 | 1 ogni 50 / 2 | 2 ogni 50 / 3 |
| Oltre 1000 | 2 ogni 50 / 4 | 1 ogni 50 / 3 | 2 ogni 50 / 4 |
| Fascia di posti auto | Nuovo, A / B | Ristrutturazione importante, A / B | Esistente, valore pieno A / B |
|---|---|---|---|
| 11-20 | 3 / nessun B | 2 / nessun B | Non previsto in questa riga |
| 21-100 | 3 ogni 20 / nessun B | 2 ogni 20 / nessun B | 3 ogni 20 / nessun B |
| 101-500 | 3 ogni 50 / 1 | 2 ogni 50 / nessun B | 3 ogni 50 / 1 |
| 501-1000 | 3 ogni 50 / 2 | 2 ogni 50 / 1 | 3 ogni 50 / 2 |
| Oltre 1000 | 3 ogni 50 / 3 | 2 ogni 50 / 2 | 3 ogni 50 / 3 |
Nelle nuove costruzioni le quote minime sono più elevate, mentre nelle ristrutturazioni importanti il fabbisogno scende in relazione all’impatto dell’intervento. Per gli edifici esistenti, il valore a regime torna a coincidere con quello del nuovo nelle strutture con più di venti stalli.
Quando il numero dei posti non è divisibile per venti o cinquanta, come nel caso di quarantacinque o centoventi stalli, il D.M. non indica un criterio generale di arrotondamento per le formule «ogni 20» e «ogni 50». Nello studio tecnico è quindi prudente riportare la formula letterale senza introdurre arrotondamenti preventivi che la norma non prevede.
L’articolo 2 del Regolamento AFIR aiuta a leggere la qualifica di accesso pubblico: sbarre, pedaggi o procedure di autenticazione non rendono privato un parcheggio aperto a tutti. Esplicitare questo passaggio nella relazione tecnica chiarisce i presupposti adottati in caso di controllo.
Nuovo, ristrutturazione importante ed edifici esistenti
Nel non residenziale nuovo e nelle ristrutturazioni importanti con oltre dieci posti, le tabelle 4 e 5 richiedono l’installazione delle stazioni di tipo A e B nelle quote indicate. Nel residenziale la tabella 6 segue un’altra logica: richiede la predisposizione infrastrutturale per tutti i posti auto, senza fissare una quota di colonnine da installare al collaudo.
Per gli edifici esistenti senza interventi, le tabelle 4 e 5 riportano due tappe, il 50% dei valori entro il 1° gennaio 2025 calcolato con arrotondamento per difetto e il 100% entro il 1° gennaio 2030. La prima data è anteriore al D.M. 28 ottobre 2025 e raccoglie la disciplina previgente: l’art. 4, comma 1-bis, lettera c), del D.Lgs. 192/2005 richiedeva almeno 1 punto di ricarica entro il 1° gennaio 2025 per gli edifici non residenziali con più di 20 posti. Il nuovo 50% non coincide con quel singolo punto storico.
Quando si ricostruisce una situazione passata, occorre controllare titolo abilitativo e disciplina applicabile all’edificio alle scadenze considerate, compresi gli obblighi sopravvenuti per gli esistenti.
Se desideri inquadrare le diverse tipologie di intervento all’interno del quadro generale dei Requisiti Minimi, puoi consultare la nostra analisi su ristrutturazione di primo livello, secondo livello e impianto termico.
Perché canalizzazioni e punti seguono conti separati?
In fase di computo è facile trattare le canalizzazioni come un accessorio dei punti installati, ma la norma le calcola separatamente. Nel non residenziale, per edifici nuovi o ristrutturazioni importanti con più di dieci stalli, devi realizzare canalizzazioni per almeno un posto ogni cinque con diametri minimi di 25 mm nelle strutture murarie e 90 mm nelle pose interrate.
| Edificio e intervento | Soglia | Canalizzazione | Diametri minimi |
|---|---|---|---|
| Non residenziale nuovo | Oltre 10 posti | Almeno 1 posto su 5 | 25 mm in struttura muraria, 90 mm interrato |
| Non residenziale, ristrutturazione importante | Oltre 10 posti | Almeno 1 posto su 5 | 25 mm in struttura muraria, 90 mm interrato |
| Residenziale nuovo | Oltre 10 posti | Tutti i posti auto | 25 mm in struttura muraria, 90 mm interrato |
| Residenziale, ristrutturazione importante | Oltre 10 posti | Tutti i posti auto | 25 mm in struttura muraria, 90 mm interrato |
In un condominio con ventiquattro posti auto coperti che ricade nella tabella 6, il progetto deve predisporre i passaggi per tutti e ventiquattro gli stalli. L’obbligo riguarda le sole tubazioni corrugate per il passaggio dei cavi e non richiede di montare subito ventiquattro colonnine.
Anche per la proporzione di uno a cinque nel terziario il decreto non fornisce un arrotondamento automatico, quindi un numero intermedio va valutato nel progetto esecutivo.
Per esaminare come questi obblighi si raccordano alle prescrizioni sulle rinnovabili, puoi leggere la nostra guida sulla direttiva RED III negli edifici e obblighi FER.
Il caso MASE con 200 posti privati
Il paragrafo 6.2.3.b consente di sostituire dieci punti A con un punto B, due punti B con un punto da almeno 150 kW e quattro punti B con una stazione da almeno 350 kW. Solo nei parcheggi privati è ammesso anche il percorso inverso, cioè sostituire un punto B con dieci punti A. Le Indicazioni MASE agli operatori, al punto 11, precisano però che queste equivalenze non si applicano in sequenza.
L’esempio didattico del MASE riguarda un nuovo fabbricato non residenziale con parcheggio privato da duecento posti auto. Applicando la tabella 5, duecento diviso cinquanta moltiplicato per tre dà 12 punti A e 1 punto B; convertendo dieci punti A in un punto B aggiuntivo, la composizione diventa di due punti A e due punti B. Quei due punti B non possono poi essere aggregati in una colonnina da 150 kW: la conversione si ferma al primo passaggio.
Sulla stessa area di sosta, la regola delle canalizzazioni delle tabelle 4 e 5 porta a duecento diviso cinque, cioè quaranta posti canalizzati. È un calcolo autonomo dalle equivalenze dei punti di ricarica. L’esempio ha finalità didattica e nella pratica serve sempre una verifica sulle caratteristiche della rete; inoltre ogni punto alimenta un solo veicolo alla volta, perciò più connettori su una colonnina non valgono come più punti se non consentono la ricarica contemporanea.

Per apprendere un metodo di lavoro che parta dall’analisi del fascicolo documentale e ti guidi nella compilazione delle verifiche tecniche, il corso RED III sui Requisiti Minimi dedica moduli operativi a queste casistiche edili e impiantistiche.
Quali funzioni di smart charging chiede il decreto?
Il paragrafo 6.2.3.c richiama i punti 1 e 2 del paragrafo 6.2 e limita l’obbligo dello smart charging al solo perimetro non residenziale delle tabelle 4 e 5. Per le infrastrutture installate in questo ambito richiede la capacità di fornire servizi V1G o smart charging, oppure V2G quando i veicoli possono erogare servizi alla rete attraverso l’infrastruttura. L’AFIR definisce lo smart charging come l’adeguamento dinamico dell’intensità di energia fornita alla batteria sulla base di informazioni ricevute tramite comunicazione elettronica, mentre V2G indica la ricarica bidirezionale nella quale il veicolo può scambiare energia con la rete.
Questa richiesta non passa automaticamente alla tabella 6 residenziale. La presenza di funzioni smart nell’infrastruttura non basta a dimostrare il rispetto dell’articolo 45-bis del D.Lgs. 199/2021 o delle regole sul controllore dell’infrastruttura di ricarica (CIR), che richiedono verifiche proprie. Al committente va quindi spiegato che il decreto impone una capacità funzionale dell’apparato, senza garantire un rendimento economico o un risparmio in bolletta.
Quando il capitolo 6 non si applica
Prima di completare il progetto o chiudere la relazione tecnica, verifica se l’opera può beneficiare di una deroga formale. Il paragrafo 6.1.3 rinvia alle esenzioni dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera f), del D.Lgs. 192/2005, che richiedono condizioni precise:
- L’edificio deve essere di proprietà di una PMI e contemporaneamente occupato dalla stessa PMI. Se l’impresa possiede l’immobile, ma lo concede in locazione, o se lo occupa come affittuaria, la deroga decade.
- Le istanze di permesso di costruire o atti equivalenti presentate entro il 10 marzo 2021 beneficiano dell’esenzione nei soli limiti delle lettere a) e d).
- Nei microsistemi energetici isolati le canalizzazioni devono provocare problemi sostanziali alla gestione locale e al tempo stesso compromettere la stabilità complessiva della rete. Le due condizioni devono coesistere.
- Nelle ristrutturazioni importanti il costo complessivo delle colonnine e delle canalizzazioni deve superare il 7% del valore totale dei lavori. Questa percentuale si calcola solo sulle ristrutturazioni e non sulle nuove costruzioni.
- Gli immobili pubblici che risultano già conformi a prescrizioni comparabili previste dal D.Lgs. 257/2016 rientrano nell’ultima ipotesi di esonero.
Il testo normativo completo è disponibile sull’articolo 4 del D.Lgs. 192/2005 su Normattiva.
Nel fascicolo di progetto documenta i presupposti della deroga applicata con evidenze pertinenti al caso. La verifica finale comprende anche le misure antincendio del paragrafo 6.2.3.d ed e, per limitare innesco e propagazione delle fiamme e tutelare manutentori e soccorritori; nelle installazioni ad accesso pubblico occorre inoltre predisporre l’invio telematico dei dati alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN), secondo modalità e obblighi del decreto attuativo.
Domande frequenti
Un parcheggio di un supermercato è privato perché appartiene al supermercato?
Non necessariamente: ai fini del decreto rileva l’accessibilità reale garantita al pubblico generico. Se gli stalli sono a disposizione della clientela, l’area si considera ad accesso pubblico anche se il suolo e la gestione fanno capo a un soggetto privato.
Nel residenziale oltre 10 posti devo installare una wallbox per ogni posto?
No, la tabella 6 impone la sola canalizzazione per tutti i posti nel nuovo. Nelle ristrutturazioni importanti i lavori devono riguardare il parcheggio o gli impianti elettrici (dell’edificio se interno, del parcheggio se adiacente).
Posso trasformare 10 punti A in un B e poi due B in un punto da 150 kW?
No, le indicazioni del MASE vietano di concatenare le equivalenze in sequenza. La conversione scelta sostituisce il fabbisogno iniziale senza autorizzare un secondo passaggio verso potenze superiori.
Come leggere la scadenza del 2025 nelle tabelle degli esistenti?
Le tabelle riportano il 50% dei valori, arrotondato per difetto, entro il 1° gennaio 2025 e il 100% entro il 1° gennaio 2030. Nel quadro previgente il D.Lgs. 192/2005 chiedeva almeno 1 punto nel non residenziale oltre 20 posti, quindi il nuovo 50% non coincide con quel requisito. La verifica storica deve considerare la disciplina applicabile all’edificio alle scadenze esaminate, compresi gli obblighi sopravvenuti per gli esistenti.
Tre cose da portare via
- Destinazione, accesso e intervento stabiliscono la tabella applicabile prima di conteggiare i singoli stalli.
- Punti A e B, canalizzazioni e smart charging formano tre adempimenti separati con ambiti e regole autonome.
- Deroghe ed esenzioni storiche esigono riscontri documentali completi, senza affidarsi a semplificazioni verbali.
Se la tua attività professionale ti porta a gestire progetti complessi tra requisiti edilizi e impianti tecnologici, il programma del corso può aiutarti a capire se il taglio operativo è utile alla pratica che stai seguendo.
Leggi il programma e verifica se gli esempi proposti coincidono con il tipo di incarico che stai affrontando.
Fonti
- D.M. 28 ottobre 2025, Gazzetta Ufficiale, Allegato 1, capitolo 6 e art. 11.
- D.Lgs. 192/2005, Normattiva, art. 4, comma 1-bis.
- Indicazioni MASE agli operatori, punto 11.
- Regolamento (UE) 2023/1804, AFIR, art. 2 e considerando 11.
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