Ricarica dal 2027: CIR, CEI 0-21 e art. 45-bis

Ti trovi a revisionare il capitolato impiantistico di un parcheggio aziendale o di un’autorimessa privata, vedi comparire una wallbox da 11 kW e un collega o l’installatore ti fa la classica domanda che circola tra i professionisti, chiedendosi se dal 2027 servirà per forza il Controllore di Infrastruttura di Ricarica (CIR) con la nuova CEI 0-21.

L’istinto immediato porta a guardare la potenza di targa dell’apparecchio o ad accontentarsi di qualche dicitura rassicurante sulla brochure del produttore. La risposta corretta, però, non si esaurisce nelle caratteristiche nominali della colonnina. Per inquadrare con chiarezza CIR e CEI 0-21, dobbiamo prima accertare se l’infrastruttura rientra nel campo di applicazione dell’art. 45-bis del D.Lgs. 199/2021 e solo dopo verificare quali schemi di connessione e quali prove documentali devono accompagnare la fornitura.

A partire dal 1° gennaio 2027, il requisito nazionale riguarda esclusivamente i punti di ricarica che rispettano quattro condizioni cumulative fissate dalla legge. Si tratta di un passaggio che chiama in causa il progettista, l’installatore e il committente, perché può orientare la scelta delle apparecchiature, il collegamento di più stazioni allo stesso POD (il punto di consegna con la rete pubblica) e i documenti di collaudo da esigere prima dell’ordine.

In questo articolo scoprirai:

  • quali punti ricadono nell’art. 45-bis e quali dati servono per verificarlo;
  • perché la CEI 0-21 va letta con la variante V1 di agosto 2026;
  • come distinguere CIR Base, disponibilità della frequenza e PAS 57-127;
  • quale limite resta da chiarire per ricarica locale, V1G e V2G.

Indice

  1. Il 1° gennaio 2027 cambia la domanda di progetto
  2. Le quattro condizioni dell’art. 45-bis
  3. Cosa chiede la CEI 0-21 al CIR?
  4. Quali documenti servono prima dell’ordine?
  5. Tre transitori da tenere separati
  6. L’esclusione tecnica chiude il caso?
  7. Domande frequenti

Il 1° gennaio 2027 cambia la domanda di progetto

Quando un fornitore presenta una colonnina dichiarandola pronta per il 2027, la prima verifica da compiere non riguarda il software a bordo, ma il perimetro normativo dell’opera. La legge collega la ricarica intelligente alla comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti e richiede la certificazione ai sensi dell’Allegato X della CEI 0-21. Prima di addentrarsi nei protocolli di comunicazione, però, occorre dimostrare se quel singolo punto di ricarica possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dalla norma nazionale.

Il calendario dei lavori ha subito un rinvio importante rispetto alle prime formulazioni. La scadenza originaria del 30 giugno 2026 è stata infatti posticipata dalla legge 49/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90, che ha fissato la decorrenza definitiva al 1° gennaio 2027. Nel fascicolo tecnico di progetto conviene annotare questa data accanto alla valutazione del perimetro, evitando di considerarla una scadenza automatica per qualunque stazione installata dopo tale termine.

Questa sequenza logica serve soprattutto a non confondere gli obblighi di prodotto con le prescrizioni edilizie del parcheggio. Il capitolo 6 dei Requisiti Minimi stabilisce punti di ricarica, canalizzazioni e funzionalità richieste nei casi previsti per edifici nuovi, ristrutturati ed esistenti. L’art. 45-bis del D.Lgs. 199/2021 si rivolge invece a una specifica categoria di punti di ricarica, con criteri propri e indipendenti dalla superficie del piazzale. Per inquadrare la conformità edilizia dell’area di sosta, puoi consultare il nostro approfondimento su ricarica EV, tabelle e canalizzazioni.

Distinguere i due piani normativi impedisce un errore frequente negli studi professionali: una prescrizione urbanistica o edilizia per il parcheggio non comporta automaticamente che ogni apparecchio debba montare un CIR. Allo stesso modo, un punto che ricade pienamente nell’art. 45-bis richiede una verifica tecnica e documentale che non si risolve semplicemente contando il numero degli stalli.

Le quattro condizioni dell’art. 45-bis

Il meccanismo dell’art. 45-bis si applica dal 1° gennaio 2027 ai punti di ricarica che soddisfano contemporaneamente quattro condizioni cumulative. I punti devono avere potenza standard, essere nuovi o sostituiti, risultare non accessibili al pubblico ed essere posizionati sul territorio nazionale. Se anche solo uno di questi requisiti viene a mancare, quel solo articolo non può essere invocato per pretendere il dispositivo. Il testo di riferimento per questo controllo è il D.Lgs. 199/2021 su Normattiva.

Per definire la potenza standard soccorre il quadro europeo dell’AFIR consolidato, secondo cui un punto ha potenza standard se la sua potenza di uscita non supera 22 kW. Questo limite riguarda la capacità erogabile dal singolo punto di ricarica. La potenza disponibile al POD e la potenza contrattuale impegnata dall’utenza restano grandezze del tutto distinte. Lo stesso Regolamento AFIR esclude dalla definizione di punto di ricarica i dispositivi fino a 3,7 kW la cui funzione primaria sia diversa dall’alimentazione di veicoli elettrici.

Anche la qualifica di accessibilità richiede un accertamento basato sulla realtà d’uso e non sulla titolarità catastale. La proprietà privata dell’area, la presenza di una sbarra, un sistema di pagamento o un badge di ingresso non rendono automaticamente privato un punto se il pubblico generale può utilizzarlo, anche con condizioni di accesso o limitazioni a categorie generali, come i clienti. Un’infrastruttura riservata in via esclusiva a utenti determinati, come il personale dipendente autorizzato o i condòmini di uno stabile, risponde a una logica diversa. Nella relazione di progetto è opportuno descrivere le modalità concrete di accesso, senza limitarsi alla dicitura commerciale dell’area.

Queste quattro verifiche possono essere riassunte in una voce sintetica della relazione tecnica o nella richiesta d’offerta, specificando potenza di uscita, natura e data delle opere, regime effettivo di accesso e ubicazione. Inserire questa riga prima di confrontare i cataloghi commerciali evita sia di richiedere certificazioni superflue sia di tralasciare documenti obbligatori.

Se all’interno della tua attività professionale devi coordinare prescrizioni edilizie, requisiti di ricarica e schemi elettrici, il programma del corso RED III approfondisce come impostare queste verifiche evitando sovrapposizioni tra norme eterogenee.

Cosa chiede la CEI 0-21 al CIR?

Dal 1° settembre 2026 non è più sufficiente fare riferimento alla sola edizione CEI 0-21:2026-07 diffusa a luglio. La variante CEI 0-21;V1:2026-08, entrata in vigore a settembre, ha sostituito integralmente l’Allegato X. Qualsiasi valutazione tecnica del CIR deve perciò basarsi su questo nuovo testo ufficiale, lasciando da parte le versioni preliminari d’inchiesta o il precedente Allegato X dell’edizione di luglio.

L’Allegato X definisce il CIR come l’apparato incaricato di acquisire misure e coordinare il processo di ricarica in base agli scambi di potenza al POD e all’assorbimento degli altri carichi presenti nell’utenza. Il dispositivo può ricevere dati da impianti di generazione locale, come un impianto fotovoltaico, o da sistemi di accumulo elettrochimico, ma non ha il compito di gestire carichi diversi dalla ricarica del veicolo. La presenza di pannelli solari sul tetto non trasforma quindi il CIR nel gestore energetico dell’intero edificio.

Nel campo regolato dall’Allegato X, la clausola X.4 stabilisce una regola fondamentale che prevede un solo CIR per POD. Lo stesso CIR può servire più stazioni di ricarica sul POD e può essere integrato fisicamente all’interno di un’altra apparecchiatura, ad esempio un quadro generale o una delle wallbox. Non occorre quindi prevedere un controllore dedicato per ciascun punto di ricarica. Nel progetto esecutivo conta attestare la compatibilità tecnica tra il CIR e le stazioni a valle, specificando quale elemento assume il ruolo di coordinamento dei flussi.

Nel funzionamento ordinario, quando il CIR dialoga con un Remote Operator (RO), i comandi del RO prevalgono rispetto alla modalità autonoma, sempre nei limiti della potenza contrattuale disponibile. La risposta alle variazioni di sottofrequenza di rete mantiene una priorità assoluta, secondo le prescrizioni della norma e le relative disposizioni transitorie. Se il collegamento con il RO dovesse interrompersi, il CIR torna a operare in modalità autonoma; tale modalità non basta, da sola, a escludere che l’infrastruttura fornisca servizi alla rete e non ne risolve l’inquadramento giuridico.

Per chi si occupa della progettazione integrata dell’edificio, l’approccio più efficace consiste nel separare le logiche del parcheggio da quelle impiantistiche del POD. Nell’articolo dedicato alle ristrutturazioni importanti e alla classificazione dell’intervento puoi analizzare la fase preliminare, indispensabile quando la ricarica dei veicoli rientra in una riqualificazione più ampia.

Quali documenti servono prima dell’ordine?

Nelle richieste d’offerta non basta accontentarsi della dicitura “conforme CEI” stampata sul dépliant commerciale. Il nuovo Allegato X distingue con chiarezza la dichiarazione rilasciata dal costruttore dal certificato di conformità emesso da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. In entrambi i casi il documento conclusivo deve essere comprovato da rapporti di prova completi, perché un’autocertificazione priva di riscontri oggettivi non chiude l’iter di verifica.

Le prove previste dalla norma investono aspetti funzionali e di sicurezza, comprendendo la comunicazione corretta tra misuratore e CIR, il comportamento alle variazioni di sottofrequenza e la trasmissione dati, con i relativi requisiti di cybersecurity, tra il CIR e il Remote Operator. I test devono essere eseguiti ordinariamente da laboratori accreditati ISO/IEC 17025; la norma ammette l’impiego di laboratori non accreditati per le sole prove funzionali, purché operino sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell’organismo ISO/IEC 17065. Non serve trasformare l’ordine dei materiali in un audit industriale, ma occorre verificare che la documentazione tecnica esista realmente.

Prima di confermare l’acquisto, è prudente raccogliere una documentazione mirata comprendente:

  1. identificazione univoca del modello di CIR e del relativo POD a cui sarà associato, indicando se si tratta di dispositivo separato o integrato;
  2. dichiarazione formale del costruttore o certificato ISO/IEC 17065, completi dei riferimenti ai rapporti di prova prescritti;
  3. dichiarazione di compatibilità funzionale con le stazioni di ricarica installate a valle e indicazione delle versioni firmware minime;
  4. attestazione di conformità come CIR Base e formale impegno all’aggiornamento software gratuito, qualora si applichi il regime transitorio.

Questa selezione offre una guida operativa per impostare il fascicolo tecnico e prevenire contestazioni in fase di collaudo, quando cavidotti, quadri e stazioni sono già stati posati. Per padroneggiare il percorso dalla qualificazione dell’intervento alla stesura della documentazione finale, puoi fare riferimento anche al corso RED III sui Requisiti Minimi.

Tre transitori da tenere separati

Il 1° gennaio 2027 è la decorrenza dell’obbligo previsto dall’art. 45-bis. Accanto a questo termine temporale coesistono tre regimi transitori di natura tecnica che non vanno mescolati, ossia la qualifica di CIR Base, la disponibilità del dato di frequenza dal contatore 2G e la coesistenza tra le edizioni della norma PAS 57-127. Accorparli in un’unica clausola di capitolato porta a generare scadenze inesistenti o interpretazioni errate.

Il regime transitorio della variante V1 consente l’impiego del CIR Base, ovvero un apparato capace di scambiare informazioni con il Remote Operator anche se non ancora pienamente allineato a tutte le specifiche della PAS richiamate nell’Allegato X. Il costruttore deve assumere l’impegno formale ad aggiornare la certificazione e a rilasciare gratuitamente gli aggiornamenti software necessari per abilitare le funzioni complete entro un anno dalla data di pubblicazione della variante V1. Tutte le altre verifiche previste dall’Allegato X continuano ad applicarsi regolarmente; è importante ricordare che il termine annuale decorre dalla data di pubblicazione della norma e non da quella di entrata in vigore del 1° settembre.

Una seconda disposizione transitoria riguarda la disponibilità del valore di frequenza fornito dal contatore di seconda generazione (2G) tramite il canale Chain 2 per una specifica modalità operativa. Le prove stabilite al punto X.9(b) restano richieste. La procedura alternativa prevista dalla clausola X.7.1.2 quando il canale Chain 2 non è accessibile è una soluzione tecnica da verificare sull’assetto effettivo dell’impianto e non va intesa come un’esenzione generale dalla funzione di risposta in sottofrequenza.

Infine, la specifica CEI PAS 57-127:2026-07 è operativa dal 1° agosto 2026, mentre la precedente edizione della PAS rimane valida fino al 31 gennaio 2027. Questo intervallo temporale disciplina esclusivamente la coesistenza tecnica tra le due versioni della specifica normativa e non deve essere confuso con la finestra transitoria del CIR Base.

Ricarica dal 2027: quattro condizioni dell’articolo 45-bis, un CIR per POD e transitori tecnici distinti
Sintesi originale da art. 45-bis, AFIR e CEI 0-21;V1:2026-08. Le condizioni di legge sono cumulative; CIR Base, frequenza e coesistenza PAS non prorogano la decorrenza legislativa. Il raccordo delle esclusioni tecniche con la legge resta da chiarire.

L’esclusione tecnica chiude il caso?

La variante V1 ha ridefinito il perimetro applicativo dell’Allegato X. Il testo del punto X.2 disciplina il controllo per la ricarica V1G (la modulazione unidirezionale della potenza) presso utenze attive o passive allacciate a reti in bassa tensione con obbligo di connessione di terzi, richiamando la normativa nazionale e le delibere ARERA. Lo stesso punto X.2 esclude espressamente la ricarica bidirezionale V2G (lo scambio bidirezionale tra veicolo e rete), mentre il punto 7.4 della norma mantiene l’esclusione per le infrastrutture che non forniscono alcun servizio di rete.

Queste limitazioni tecniche non possono essere utilizzate per formulare conclusioni giuridiche automatiche. Ad oggi la portata normativa di tali esclusioni rispetto a un impianto che rispetta le quattro condizioni dell’art. 45-bis richiede ancora chiarimenti istituzionali. In particolare, non è corretto dichiarare un’esenzione automatica per la ricarica puramente locale o per i sistemi V2G, così come non è lecito imporre il CIR a tutte le stazioni senza una verifica puntuale del campo di applicazione.

La linea di condotta più prudente consiste nel documentare il caso specifico all’interno del fascicolo tecnico, tenendo distinto il piano delle norme tecniche CEI da quello della legge statale e acquisendo i necessari chiarimenti prima di assumere impegni contrattuali vincolanti. Consultare la raccolta CEI delle norme 0-16 e 0-21 offre un quadro normativo indispensabile, ma non esonera dalla verifica puntuale sul singolo progetto né assegna conformità presunta a prodotti commerciali.

Domande frequenti

Dal 2027 tutte le wallbox devono avere un CIR?

No. L’art. 45-bis riguarda dal 1° gennaio 2027 soltanto punti di potenza standard nuovi o sostituiti, non accessibili al pubblico e installati in Italia. Le quattro condizioni vanno verificate insieme; le esclusioni tecniche della CEI non autorizzano però un’esenzione legale automatica nei casi che restano aperti.

Il limite di 22 kW riguarda il POD?

No. Per la definizione AFIR rileva la potenza di uscita del punto di ricarica, non la potenza disponibile al POD o la potenza contrattuale dell’utenza. Anche l’esclusione fino a 3,7 kW richiede che la funzione principale del dispositivo sia diversa dalla ricarica del veicolo elettrico.

Devo prevedere un CIR per ogni punto di ricarica?

No. Nel campo dell’Allegato X, il punto X.4 prevede un solo CIR per POD, anche integrato in un’altra apparecchiatura, a servizio di più stazioni. Vanno comunque documentate compatibilità e configurazione dell’infrastruttura a valle.

Il 31 gennaio 2027 è la scadenza del CIR Base?

No. Il 31 gennaio 2027 riguarda la precedente PAS 57-127. Per il CIR Base il termine è collegato a un anno dalla pubblicazione della variante V1 e non all’entrata in vigore di settembre; quel transitorio non elimina le altre prove previste.

Tre cose da portare via

  • Le quattro condizioni cumulative dell’art. 45-bis vengono prima del catalogo prodotti e della potenza disponibile al POD.
  • La CEI 0-21;V1:2026-08 sostituisce l’Allegato X precedente, confermando che un solo CIR può servire più stazioni sullo stesso POD anche in forma integrata.
  • CIR Base, frequenza e PAS hanno transitori distinti. Per ricarica locale e V2G, l’effetto giuridico delle esclusioni tecniche resta da chiarire.

Quando una pratica richiede di coordinare requisiti edilizi, ricarica intelligente e documentazione, il corso aiuta a mettere in ordine le verifiche prima che diventino richieste urgenti al fornitore.

Leggi il programma e verifica se i casi trattati sono pertinenti alle pratiche che segui.

Fonti

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