Prendi il fascicolo tipo che usavi nel 2024 per un fotovoltaico domestico e prova a chiuderci una pratica oggi. Lo scambio sul posto non si può più chiedere e il SUER aspetta un modulo che nel tuo modello non c’è.
Tra il 2025 e il 2026 le pratiche di un impianto fotovoltaico sono cambiate presso quasi ogni ente. Lo scambio sul posto è chiuso agli impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025. Il Modello Unico ha una Parte III da mandare al SUER entro 5 giorni dall’entrata in esercizio. Dal 1° gennaio 2026 gli adempimenti verso l’Agenzia delle Dogane dipendono dalla potenza e dall’uso dell’energia. Il correttivo al Testo unico FER ha poi spostato i confini tra attività libera, PAS e autorizzazione unica.
Qui trovi cosa cambia nel fascicolo, ente per ente, con l’atto che lo stabilisce. Come si compila ciascun modulo lo vediamo invece passo passo nel corso di dicembre.
In questo articolo scoprirai:
- Cosa è cambiato per Comune, SUER, GSE, Dogane e distributore, in una tabella sola
- Quando scatta la Parte III del Modello Unico e cosa vale per gli impianti già in esercizio
- In quale dei 4 casi delle Dogane ricade il tuo impianto
- Da quale ente partire quando un impianto cambia proprietario
Indice
- Cosa è cambiato in un anno, ente per ente
- Quale regime per l’impianto dopo il correttivo al Testo unico FER?
- Cos’è la Parte III del Modello Unico e quando va inviata?
- Senza scambio sul posto, cosa chiedi al GSE?
- Agenzia delle Dogane, i 4 casi dopo la riforma delle accise
- Distributore e Terna, cosa cambia nella connessione
- Voltura di un impianto fotovoltaico: da quale ente parti?
- Domande frequenti
Cosa è cambiato in un anno, ente per ente
Nel fascicolo di un impianto fotovoltaico cambiano 5 cose. Il regime autorizzativo si legge con il correttivo al Testo unico FER e con le aree idonee scritte in legge, al SUER va una Parte III del Modello Unico e con il GSE lo scambio sul posto non è più un’opzione per i nuovi impianti. Con le Dogane conta l’uso dell’energia, mentre al distributore si indica un’altra modalità di ritiro.
| Ente | Prima | Adesso | Atto e decorrenza |
|---|---|---|---|
| Comune | D.Lgs. 190/2024 nella versione originale; aree idonee affidate al DM 21 giugno 2024, in parte annullato dal TAR Lazio | Progetto unico, accumuli nel perimetro, ripotenziamento in attività libera; aree idonee scritte nel D.Lgs. 190 (art. 11-bis) | D.Lgs. 178/2025, dall’11/12/2025; DL 175/2025, convertito dalla L. 4/2026 |
| SUER (GSE) | Modello Unico in due parti: comunicazione con richiesta di connessione, poi fine lavori | Si aggiunge la Parte III, da inviare entro 5 giorni dall’entrata in esercizio per ogni impianto in attività libera | DM MASE 15/7/2026 n. 223 |
| GSE | Scambio sul posto anche per i nuovi impianti | Escluso chi entra in esercizio dopo il 29/5/2025; resta il ritiro dedicato | D.Lgs. 199/2021, art. 9; delibera ARERA 78/2025/R/efr |
| Agenzia delle Dogane | Rinnovabili fino a 20 kW fuori dall’accisa | Fino a 20 kW fuori solo con uso proprio; sopra, comunicazione o licenza secondo l’uso | D.Lgs. 43/2025, dall’1/1/2026; DM MEF 10/3/2026; circolare ADM 21/2026 |
| Distributore e Terna | Scambio sul posto tra le modalità di ritiro del Modello Unico | Va indicata una modalità di ritiro diversa; nessuna modifica al TICA trovata | Delibera ARERA 78/2025/R/efr |

Per un installatore di impianti domestici le righe che pesano di più sono quelle del GSE e del SUER, per chi segue capannoni e aziende quella delle Dogane. Se queste pratiche passano dalla tua scrivania ogni settimana, a dicembre l’Ing. Gian Luca Novarina le riprende una per una sui portali veri nel corso sulle pratiche di un impianto fotovoltaico.
Quale regime per l’impianto dopo il correttivo al Testo unico FER?
I regimi restano i tre degli allegati A, B e C del D.Lgs. 190/2024, cioè attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Dall’11 dicembre 2025, però, li leggi con il correttivo, il D.Lgs. 178/2025, che ha cambiato il modo di contare la potenza e ha allargato l’attività libera.
Il cambio sulla potenza passa dal progetto unico, che per scegliere il regime somma gli interventi della stessa fonte in aree vicine riconducibili a uno stesso centro di interessi. Nel perimetro del decreto entrano anche gli accumuli. Per chi rifà un impianto vecchio la notizia è buona, perché il ripotenziamento e il rifacimento anche integrale di un fotovoltaico esistente stanno in attività libera a prescindere dalla potenza, se non aumentano volume e superficie occupati e rispettano le misure di mitigazione fissate per l’impianto originario.
Prima ancora del regime c’è da capire dove sta l’impianto. Con il DL 175/2025, convertito dalla legge 4/2026, l’elenco delle aree idonee è entrato direttamente nel D.Lgs. 190, all’articolo 11-bis, mentre l’11-quater regola le procedure semplificate. Gli edifici e le loro pertinenze lo sono per legge, quindi per un impianto su tetto la risposta arriva subito. Il fotovoltaico con moduli a terra in zona agricola è ammesso solo in una parte delle aree elencate, con eccezioni come l’agrivoltaico con moduli elevati. In area idonea cambia anche il peso del paesaggio, perché l’autorità competente esprime un parere obbligatorio che non vincola. Il caso più discusso, i tetti dei centri storici, l’abbiamo raccontato nell’articolo sul fotovoltaico nei centri storici con il Testo unico FER.
Cos’è la Parte III del Modello Unico e quando va inviata?
La Parte III è il nuovo modulo del Modello Unico per gli impianti in attività libera, adottato con il DM MASE 15 luglio 2026 n. 223. La compila il proponente (o l’installatore delegato) e la trasmette al SUER, lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili gestito dal GSE, entro 5 giorni dall’entrata in esercizio.
Per il fotovoltaico su edificio fino a 200 kW le due parti del DM 297/2022 restano dove erano: la Parte I con la comunicazione e la richiesta di connessione, la Parte II a fine lavori. La Parte III si aggiunge e sposta la chiusura del fascicolo un passo più avanti. Il decreto vale per tutti gli impianti rinnovabili in attività libera, non solo per il fotovoltaico.
Cinque giorni passano in fretta, soprattutto quando l’entrata in esercizio coincide con l’attivazione del distributore e in ufficio la notizia arriva con una settimana di ritardo. Conviene legare la scadenza allo stesso promemoria dell’attivazione. Per gli impianti già in esercizio prima che il modulo fosse disponibile il decreto concede 6 mesi, che decorrono dalla messa a disposizione sul SUER (il decreto la fissa entro 15 giorni dall’entrata in vigore). Per sapere quale dei due termini vale per un impianto attivato nel 2026, controlla sul portale da quando il modulo è disponibile.
Senza scambio sul posto, cosa chiedi al GSE?
Un impianto entrato in esercizio dopo il 29 maggio 2025 non può più accedere allo scambio sul posto. Lo prevede l’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 199/2021, a cui la delibera ARERA 78/2025/R/efr ha dato attuazione. Per l’energia immessa restano il ritiro dedicato del GSE o uno degli altri meccanismi previsti dallo stesso decreto.
Chi era in esercizio entro quella data aveva tempo fino al 26 settembre 2025 per presentare l’istanza. Anche quella finestra si è chiusa. Le convenzioni in corso proseguono, ma non si rinnovano oltre 15 anni dalla prima firma. Quando una convenzione si risolve per il limite dei 15 anni, il GSE attiva al suo posto un ritiro dedicato, a meno che il produttore non abbia già chiesto a Terna un nuovo contratto di dispacciamento. Nel fascicolo la novità si vede già nel Modello Unico, dove per i nuovi impianti va indicata una modalità di ritiro diversa dallo scambio.
Per il ritiro dedicato il GSE pubblica ogni anno i prezzi minimi garantiti. Nel 2026 il fotovoltaico ha 47,5 €/MWh fino a 1.500.000 kWh l’anno, per impianti fino a 1 MW. Funziona da pavimento, perché se a fine anno i prezzi zonali orari hanno reso di più il GSE riconosce quelli a conguaglio. Quanto valgono davvero le ore centrali della giornata lo trovi nell’articolo sul prezzo zonale orario e l’accumulo, utile quando il cliente chiede se gli conviene una batteria.
Agenzia delle Dogane, i 4 casi dopo la riforma delle accise
Dal 1° gennaio 2026 quello che devi fare verso l’Agenzia delle Dogane dipende da due cose, la potenza disponibile e l’uso dell’energia. Lo stabilisce il D.Lgs. 43/2025, attuato dal DM MEF 10 marzo 2026 e spiegato dalla circolare ADM n. 21/2026 dell’11 agosto. La soglia resta 20 kW, ma da sola non dice più se serve la licenza di officina.
| Caso | Licenza di officina | Cosa fai verso le Dogane |
|---|---|---|
| Fino a 20 kW, energia per uso proprio (anche con immissione dell’eccedenza) | No | Niente |
| Fino a 20 kW, con cessione di energia a consumatori finali | Sì | Denuncia con cauzione, diritto di licenza, dichiarazioni semestrali |
| Oltre 20 kW, immissione totale in rete | No | Comunicazione di avvio con codice identificativo, comunicazione annuale entro marzo, variazioni entro 30 giorni |
| Oltre 20 kW con autoconsumo | Sì | Denuncia con cauzione, diritto annuale, dichiarazioni semestrali |
Sopra i 20 kW con immissione totale te la cavi con una comunicazione, ma è l’equilibrio più fragile della tabella, perché basta un consumo proprio anche dei soli servizi ausiliari per finire tra i soggetti obbligati, con licenza e dichiarazioni semestrali. La stessa circolare ricorda che gli ausiliari alimentati dalla fornitura di un venditore non contano come consumo proprio. Prima di chiudere il fascicolo, chiedi al progettista come sono alimentati.
Sotto i 20 kW la sorpresa riguarda chi cede energia a consumatori finali, perché il titolare viene trattato come un venditore, licenza compresa. Anche l’esenzione dall’accisa per l’autoconsumo oltre i 20 kW ha confini stretti, perché vale solo se l’energia la usa lo stesso soggetto, nello stesso sito, in locali diversi dalle abitazioni. Anche quando l’energia è esente dall’accisa, licenza e dichiarazioni restano.
Per gli impianti già attivi al 31 dicembre 2025 il decreto fissava al 31 marzo 2026 la comunicazione dei produttori e le denunce dei piccoli impianti che cedono energia a consumatori finali. Il decreto è arrivato in Gazzetta il 20 marzo, così la circolare considera quelle scadenze prorogate di fatto, senza indicarne una nuova. Ai 4 casi il programma del corso di dicembre dedica un blocco, con uno schema per scegliere il fascicolo giusto nel toolkit in preparazione: la pre-iscrizione è gratuita fino al 16 novembre sulla pagina del corso.
Distributore e Terna, cosa cambia nella connessione
Per la domanda di connessione in bassa tensione il TICA, per quanto abbiamo trovato, non è cambiato in questi due anni. La differenza che entra nella domanda arriva ancora dalla delibera 78/2025, che chiede ai gestori di rete di far indicare a chi presenta il Modello Unico una modalità di ritiro diversa dallo scambio sul posto. Il DL 21/2026 ha poi aggiunto al D.Lgs. 190 l’articolo 10-bis, che consente ai distributori di dare soluzioni di connessione in bassa tensione anche prima dei lavori sulle reti di alta e altissima tensione. Lo stesso articolo fissa 90 giorni dall’accettazione della soluzione per presentare la PAS o l’istanza di autorizzazione unica.
Il resto delle novità riguarda altre reti. In media tensione gli impianti fotovoltaici ed eolici da 100 kW in su devono avere il controllore centrale d’impianto previsto dalla delibera ARERA 385/2025, con scadenze rinviate dalla 564/2025. È un tema di progetto più che di pratica. Il DM MASE 291/2026 sulla saturazione virtuale lavora sulla rete di trasmissione di Terna, dove la capacità si riserva in ordine di titolo abilitativo ottenuto. La riforma delle condizioni di connessione che il DL 21/2026 chiede all’ARERA, mentre scriviamo, non risulta ancora pubblicata.
Voltura di un impianto fotovoltaico: da quale ente parti?
Prima del GSE si passa da GAUDÌ. Il GSE prende in carico il trasferimento di titolarità solo se la variazione è già stata inserita sul portale di Terna, come scrive il suo manuale. È l’unico ordine che le fonti ufficiali impongono: per il distributore non ne indicano uno, mentre l’Agenzia delle Dogane entra in gioco solo se l’impianto rientra nei suoi adempimenti.
Prendi un caso che capita spesso. Un cliente vende la casa con un fotovoltaico da 6 kW in scambio sul posto dal 2019 e ti chiede di sistemare tutto per l’acquirente. La convenzione con il GSE si può trasferire al nuovo proprietario, con questi passaggi:
- In GAUDÌ chi vende la casa, come produttore cedente, avvia il cambio di titolarità sull’impianto in esercizio. L’acquirente, che deve essere già registrato sul portale, lo convalida.
- Dopo GAUDÌ si presenta la richiesta di trasferimento sul portale del GSE. Per una convenzione di scambio sul posto va allegata la bolletta intestata a chi subentra o, in alternativa, la copia della richiesta di voltura al fornitore di energia (il GSE può chiedere la bolletta più avanti).
- Tra gli allegati c’è anche la comunicazione del trasferimento all’amministrazione che ha rilasciato il titolo, oppure la dichiarazione di esenzione da quest’obbligo. La richiesta si considera accettata quando arriva la comunicazione espressa del GSE, prima via email e poi con lettera.
Per il distributore le fonti non fissano un ordine rispetto a questi passaggi. La Guida per le connessioni di e-distribuzione, nella versione riportata dall’ARERA, chiede a chi subentra il consenso scritto del precedente titolare, l’accettazione delle condizioni del contratto di connessione e di misura e il regolamento di esercizio aggiornato e firmato. Dal 2014 si aggiunge una dichiarazione sulla piena disponibilità del sito.
Le Dogane qui restano fuori, perché 6 kW con energia per uso proprio non hanno adempimenti. Con impianti più grandi il quadro si allunga. Il manuale GSE, scritto prima della riforma delle accise, chiede sopra i 20 kW la licenza di officina intestata al subentrante o la richiesta di rilascio, mentre dopo la riforma la licenza serve solo nel secondo e nel quarto caso della tabella. Negli altri casi conviene chiedere al GSE cosa allegare. Per le Dogane le fonti non prevedono una voltura vera e propria, solo la comunicazione delle variazioni entro 30 giorni, quindi chiarisci con l’ufficio come trattare il cambio di titolare.
Un’avvertenza da collega a collega. Le istruzioni ufficiali hanno qualche anno (il manuale GSE è del 2022, quello di GAUDÌ sul cambio di titolarità del 2012), quindi prima di avviare la pratica controlla sui portali che la procedura non sia stata aggiornata.
Volture e accumuli aggiunti dopo sono nel programma del corso di dicembre, in cui l’Ing. Gian Luca Novarina segue un impianto dall’inizio alla fine sui portali reali, dalla dichiarazione di conformità alla convenzione GSE. Sono 4 ore online per chi gestisce i fascicoli. Per chi partecipa è in preparazione un toolkit con la checklist per ogni ente e lo scadenzario degli adempimenti.
Gratuita e senza impegno fino al 16 novembre. Il 17 novembre ti scriviamo se il corso parte e in che data.
Domande frequenti
Un impianto entrato in esercizio a giugno 2025 può avere lo scambio sul posto?
No. L’articolo 9 del D.Lgs. 199/2021, attuato dalla delibera ARERA 78/2025/R/efr, esclude dallo scambio sul posto gli impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025. Per l’energia immessa restano il ritiro dedicato del GSE o un altro meccanismo del D.Lgs. 199/2021.
Un fotovoltaico domestico da 6 kW deve fare qualcosa con le Dogane?
Se l’energia è consumata per uso proprio, anche con immissione dell’eccedenza in rete, non ci sono adempimenti: sotto i 20 kW l’energia è esclusa dall’accisa. Le cose cambiano se l’impianto cede energia a consumatori finali, perché in quel caso servono denuncia e licenza di officina.
La Parte III sostituisce la comunicazione di fine lavori?
No. Per il fotovoltaico su edificio fino a 200 kW le Parti I e II del Modello Unico restano. La Parte III, introdotta dal DM MASE 223/2026, si aggiunge e va trasmessa al SUER entro 5 giorni dall’entrata in esercizio.
Nella voltura si aggiorna prima GAUDÌ o il GSE?
Prima GAUDÌ. Il manuale GSE sul trasferimento di titolarità chiede di inserire la variazione sul portale di Terna prima di presentare la richiesta al GSE.
Tre cose da portare via
- Lo scambio sul posto è chiuso agli impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025, quindi nel Modello Unico va indicata un’altra modalità di ritiro.
- Dopo l’entrata in esercizio di un impianto in attività libera hai 5 giorni per mandare la Parte III del Modello Unico al SUER.
- Per le Dogane conta l’uso dell’energia: oltre i 20 kW basta un consumo proprio, anche dei soli ausiliari non alimentati da un venditore, perché serva la licenza di officina.
Le pratiche di un impianto fotovoltaico non hanno finito di cambiare, perché la riforma delle connessioni chiesta all’ARERA è ancora attesa. Per il quadro più largo, con incentivi e scadenze dell’anno, c’è la nostra guida alle novità sulle rinnovabili 2026.
Fonti
- D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190, regimi amministrativi per le fonti rinnovabili (Testo unico FER)
- D.Lgs. 26 novembre 2025 n. 178, correttivo al D.Lgs. 190/2024, in vigore dall’11 dicembre 2025
- DL 21 novembre 2025 n. 175, convertito dalla L. 15 gennaio 2026 n. 4, aree idonee
- DM MASE 15 luglio 2026 n. 223, Modello Unico Parte III
- Delibera ARERA 78/2025/R/efr, conclusione dello scambio sul posto
- GSE, prezzi minimi garantiti 2026
- D.Lgs. 28 marzo 2025 n. 43, DM MEF 10 marzo 2026 e circolare ADM n. 21/2026, accise sull’energia elettrica
- GSE, manuale per la richiesta di trasferimento di titolarità (2022), manuale GAUDÌ per il cambio di titolarità (2012) e Guida per le connessioni di e-distribuzione, par. B.11, riportata nella delibera ARERA 386/2020/E/eel
- Delibera ARERA 385/2025/R/eel e 564/2025/R/eel, controllore centrale d’impianto in media tensione
Contenuto informativo basato sui testi ufficiali elencati qui sopra, verificati il 29 ottobre 2026. Le regole sulle pratiche cambiano spesso: verifica sempre la versione vigente e il caso specifico prima di presentare un fascicolo.
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