Superbonus 110% e Prezzi Massimi Allegato A: Pubblicato il Decreto 14 Febbraio 2022
Superbonus 110%, ecco i nuovi prezzi massimi specifici per la verifica di congruità delle spese in ambito ecobonus 110% ed ecobonus ordinario. E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.63 del 16-03-2022) il DECRETO 14 febbraio 2022 contenente il famigerato Allegato A (nuovo Allegato I): definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.
Entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Varrà la data di presentazione della CILAS/titolo edilizio.
La verifica di congruità delle spese è la prima verifica che va fatta dalla quale scaturisce quello che possiamo chiamare il “computo metrico estimativo CONGRUO“.
Tale computo sarà utilizzato per la redazione dei quadri economici e conseguente calcolo di eventuali “sforamenti” rispetto ai massimali di spesa per tipologia di intervento incentivato.
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Qualche estratto dal Decreto 14 Febbraio 2022
Ambito di Applicazione
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall’allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruita’ delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Costi Massimi Ammissibili
Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Entrata in Vigore
Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A breve ulteriori approfondimenti.
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Buongiorno
Volevo chiederti se era in programma un webinar sulle Comunità energetiche e i gruppi di Autoconsumo.
Ti ringrazio
Sto programmando, grazie per l’interesse. Avviserò via email.
Buonasera Andrea,
appurato che il decreto si applica agli interventi autorizzati dopo la data di entrata in vigore, sarà comunque possibile utilizzare questi prezzi massimi per asseverare la congruità di lavori autorizzati in data antecedente?
Esempio: se ho una CILAS di dicembre 2021, per l’asseverazione finale dovrò obbligatoriamente usare i prezzi da prezzario (o in alternativa i prezzi da Allegato I) o sarà possibile comunque utilizzare il nuovo Allegato A?
Grazie
Ciao no, il decreto parla chiaro. L’Allegato A si applicherà alle asseverazioni di congruità delle spese (per opzione cessione credito/detrazione fiscale) che si riferiscono a CILAS presentate dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto 22 febbraio 2022.
Quindi la risposta è no.
Nel caso in cui i prezzi indicati nel CME redatto con prezzario fossero tutti invaribilmente “sforati” l’asseverazione per il superbonus (che è obbligatoria) come dovrebbe essere emessa?
Dovrai asseverare una spesa uguale a quella massima per legge. L’accollo seguirà quindi una contabilità e fatturazione separata e pagato al 100%.
Ciao Andrea, è possibile utilizzare il programma per le asseverazioni di congruità come specificato nel Decreto 14 Febbraio 2022?
Ciao con la versione in uscita, ReGreen110 v.3.0.0 sarà possibile anche effettuare la verifica di congruità delle spese con i prezzi massimi dell’Allegato A (DM 14 febbraio 2022).
Buongiorno Andrea,
nel mio caso ho presentato la CILAS nel gennaio 2022 e devo fare ancora il primo SAL .
Mi confermi che non rientro nel campo di applicazione dell’Allegato A del 14.02.2022?
Nel caso specifico degli infissi, in cui il prezzo massimo per zone C e’ di 550,00Euro mi sembra di capire che se il prezziario indica un prezzo maggiore al mq la differenza oltre al limite dei 550,00 Euro non usufruiisce della detrazione fiscale. Pertanto, dato che si tratta di infissi in acciaio che non si trovano dei prezziari forse mi conviene fare un nuovo prezzo che non superi i 550,00 Euro. I valori dei prezzi dell’allegato I per gli infissi si riferiscono alla realizzazione del solo bene finito o comprendono anche il trasporto, la posa in opera. Mi puoi dare delle indicazioni a riguardo. Super grazie
Ciao sì sei ancora soggetto alla “vecchia” verifica di congruità. La data spartiacque è il 15 aprile 2022.
Detto questo, in merito agli infissi, non devi fare la verifica con l’Allegato A, ma con i prezzari, appunto.
I prezzi dell’Allegato I sono di sola fornitura. Se li interpreti, invece, mediante la FAQ MiTE-ENEA, sarebbero comprensivi di tutte le lavorazioni necessarie per realizzare quell’intervento (fornitura e posa), escluso sicurezza, ponteggi, spese tecniche e IVA.
Invece in merito alla nuova verifica di congruità, trovi tutti i dettagli qui.
Buongiorno, dopo annoso tormento, un condominio mi incarica la scorsa settimana per un “Bonus facciate” non termico, quindi di sola pulitura e tinteggiatura da ultimare …il 31 dicembre! E’ il primo caso che mi capita dopo l’introduzione del DM massimali; il dubbuio riguarda il massimale di opere dell’All. A a cui fare riferimento per questa tipologia di opere che non è contemplata perché i punti riguardano tutti interventi energetici! Grazie per la risposta
Salve l’Allegato A riguarda solo interventi di efficientamento energetico mediante ECOBONUS.
E quindi? Per il Bonus Facciate ha suggerimentiper come operare? Grazie
Operi con la verifica classica mediante prezzari regionali o DEI.