Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni: Testo Coordinato DL 34/2020 con DL 77 del 31 Maggio 2021

Il Decreto Legge 77 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni) aggiorna il Superbonus 110% attraverso la modifica dell’art. 119 del Decreto Rilancio 34/2020 e successive modificazioni. In dettaglio, viene ampliato il comma 4, aggiungo il comma 10-bis e sostituito il comma 13-ter.
- comma 4: gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono ora essere trainati anche dal sismabonus
- comma 10-bis: viene esteso il superbonus 110% anche alle categorie catastali B/1, B/2, D/4
- comma 13-ter: gli interventi sono realizzabili mediante CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) e la sua presentazione non richiede l’attestazione dello stato legittimo (ma attenzione, leggi sotto!)
Nel dettaglio, riporto le modifiche integrali e in basso l’estratto scaricabile del decreto rilancio con gli articoli 119 e 121 coordinato con la Legge n. 126/2020, Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, DL n. 59/2021 e Decreto Semplificazioni 2021.
Art. 119 DL 34/2020 – Comma 4
Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo pe-riodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Art. 119 DL 34/2020 – Comma 10-bis
Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 119 DL 34/2020 – Comma 13-ter
Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Una prima nota a “caldo” rileggendo il modulo della Cila unificata
ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA
Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, ASSEVERA che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.”
Questa parte del modulo andrà cancellata per gli interventi cui al Superbonus 110% o in linea con la semplificazione, ci sarà un modulo CILA dedicato… ?
Qual è la tua opinione rispetto a queste modifiche? Usa pure i commenti in basso.
Salve, al di là di quanto possa essere efficace l’asseverazione di un tecnico relativamente alla conformità dell’ “INTERVENTO” agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, resta un nodo fondamentale da sciogliere, quello dell’art. 49 del DPR 380/01, che sulla materia è molto chiaro… ovvero sugli interventi abusivi non si possono avere agevolazioni fiscali e/o contributi Statali e di Enti pubblici…
Io non metterei la firma su situazioni illegittime…
In caso di sismabonus con miglioramento o adeguamento sismico, come si potrà firmare una SCA a fine lavori in presenza di abusi?
Non si può dai!
Quello che non è affatto chiaro è come vanno considerati i lavori di miglioramento sismico tipici del sismabonus. Visto che necessitano di una asseverazione sismica specifica, occorre la SCIA o anche per loro (da come è scritta la norma sembrerebbe necessaria la Scia solo per “demolizione e ricostruzione”) è sufficiente la CILA?
Il discorso invece cambia per immobili oggetto (ancora…) di istanza di condono..
Non si precludere ad un cittadino, dopo aver presentato una domanda di condono ai sensi della L.47/85 o 724/94, un’ agevolazione fiscale o contributo statale, solo perché gli enti preposti ( dopo circa un trentennio) non ha ancora rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria..
Grazie a questa nuova semplificazione, invece, sembra proprio vengano esclusi. Si parla di Estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero che sia stato edificato ante 67. Per inciso questa ultima è una dichiarazione del tecnico, non fatta così a cuor leggero ma supportata da una analisi critico storica in cui si dimostri che l’immobile non ricadesse in ambiti di previsione di prg o programmi di fabbricazione antecedenti il 67, che prevedevano obbligo di richiesta titolo
Premesso che per gli interventi sulle opere realizzate in difformità non si possono avere bonus fiscali ed è chiaro ma se da tecnico fotografo la situazione attuale e realizzo interventi consentiti (tipo isolamento termico) non verificando la conformità urbainistica ed edilizia, il non dichiaro il falso. Secondo me i problemi sono:
– la sensibilità del tecnico di non fare verifiche in quanto non obbligatorie;
– fare una sorta di “denuncia” se la situazione attuale non è conforme in quanto fotografa la situazione attuale e per il comune è più semplice fare controlli
Cosa ne pensi?
Permettimi di dissentire.
La sensibilità del tecnico dovrebbe essere legata non alla mera presentazione di una pratica edilizia ma alla presentazione migliore, a tutela del tecnico, del committente e del buon esito dell’intervento.
Provo a raccontare lo scenario che vedo io.
Si presenta una CILA, magari aspettando una modulistica legata ad hoc al superbonus, viste le Asseverazioni esplicitate in quella corrente.
Si evidenziano le difformità, COPERTI DALLA certezza che non si perderanno benefici FISCALI, precisa il legislatore.
Ma subito dopo il testo dice (e il legislatore la sa lunga quando lo scrive) : Resta IMPREGIUDICATA ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Quindi, sei partito, il comune o un altro qualsiasi ente fa un accertamento, viene in cantiere e blocca i lavori.
Difficile per me pensare che questa sia un semplificazione. Per la Partenza forse, ma non per la certezza dell’arrivo. (senza tenere conto del tempo successivo al fine lavori per un eventuale accertamento).
Nulla stiamo dicendo, nè lo ha detto il legislatore, sui vincoli sovraordinati eventualmente presenti (paesaggistici etc)…. Pensa se la difformità interessa anche il loro ambito.
Senza aggiungere che, in caso di richiesta di pareri sovraordinati, occorre dichiarare a loro la conformità o stato legittimo e nel caso di difformità alcune non sono ammesse in sanatoria….
L’ultimo periodo del modello CILA è come l’hai riportato tu ed è l’asseverazione che riguarda GLI INTERVENTI che hai progettato e non la legittimità dell’immobile. Per cui ritengo che come asseverazione possa essere rilasciata.
La prima parte dell’asseverazione dice:
Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale,
ESPERITI i necessari ACCERTAMENTI di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo……
COME escludere da questi accertamenti il titolo legittimo dell’immobile su cui stiamo presentando un intervento?
Ciò premesso l’articolo spacciato per semplificazione della semplificazione non dice che NON VA VERIFICATO lo stato legittimo ma che non va ATTESTATO…. quindi vedo la strada cosparsa di una marea di saponette….
Forse non riguarda proprio le ultime novità, ma non mi è ancora chiaro se micropali lungo tutta la fondazione (non solo in punti localizzati che porta ad una ridistribuzione dei carichi) possa essere considerato intervento locale. Lo chiedo perché se ne vedono di tutti i tipi:
Esempio: micropali + intonaco armato + soletta fibroarmata su solaio laterocemento senza soletta, in un caso depositato con metodo semplificato (int.locale e niente collaudo) ed una volta depositato come miglioramento (incremento ζE > 10%) e quindi collaudo.
Guardate, è tutto molto più semplice. Basta che i tecnici che hanno paura, non facciano alcuna pratica e rimangano seduti nel loro ufficio davanti al loro computer, continuando a lamentarsi su ogni forum. Anche delle semplificazioni. L’ottimista vede una opportunità dietro ogni problema, il pessimista vede un problema dietro ogni opportunità.
Ernesto, io avrei paura di tecnici che con superficialità e senza alcuna conoscenza della conseguenza futura, abbiano quale unico obiettivo la “presentazione di pratiche”.
Anche i meno esperti, in questi mesi, hanno avuto il (dis)piacere di confrontarsi con l’operato di chi prima di noi operava con più leggerezza, in nome di un domani in cui non vi è certezza, forse.
In tante letture documentali ci siamo chiesti come avessero fatto a far arrivare a noi pratiche edilizie così approssimative, incomplete o pericolose, esponendo i committenti (che li hanno pagati per una prestazione professionale di consulenza) a rischi anche gravi.
Io non avrei l’aspirazione di aggiungermi a loro nella lista.
Sempre in questi mesi, in tanti, anche i committenti, hanno avuto modo di approfondire cosa sia lo stato legittimo, a cosa serva e perché sia importante, in qualche modo, porre un punto zero di partenza, legittimando lo stato dei luoghi, magari con l’occasione del superbonus.
Per questo una finestra di condono (unico in deroga ad ogni strumento urbanistico e in grado di azzerare ogni reato) sarebbe stata auspicabile.
Non è stato fatto.
Per una scelta politica.
Ed è stata fatta una nota a piè pagina per chiarire che non si perdono i benefici FISCALI, se l’immobile sia in presenza di difformità più o meno gravi.
Precisa che la CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (NON dice che non vada fatta la verifica dello stesso) e Ricorda (il legislatore SA e CONOSCE bene cosa scrive) che “Resta IMPREGIUDICATA la valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, con tutto quello che questo significhi.
Io non sono un politico, né un fiscalista.
Pertanto mi disinteresso di questi temi.
Sono un tecnico, studio e ho studiato per questo e per aver il CORAGGIO ogni giorno di fare delle SCELTE ponderate, con il supporto della conoscenza e del rischio.
Su progetti (non pratiche) legate al Superbonus, se fattibile, come su altri tipi di progetti.
Analizzando Caso per caso, ogni volta unico, come unica e dedicata è la parcella che si presenta.
Non vi è coraggio nel seguire l’onda senza sapere dove ti porta né dove porta il tuo cliente, a prescindere. Solo per presentare una pratica.
Senza certezza che la si concluda, né che in futuro si lasci un danno ben maggiore del beneficio, che è quello che stanno provando a proporre.
Se questo debba significare non fare un progetto, pazienza, il Superbonus, come altre situazioni, non sono per tutti, e forse è il momento di questa consapevolezza.
Però, aggiungo, ognuno di noi è sovrano del proprio timbro, nel bene e nel male, nelle scelte e non scelte e in tutto quello che questo possa significare.
Ahimè non sempre il committente può avere la fortuna di scegliere con altrettanta consapevolezza il tecnico a cui (af)fidarsi.
E per rimanere in tema di citazioni te ne riporto una di un legale che commentava proprio questa pretenziosa e falsa pubblicità di semplificazione: “È meglio evitare l’esca che dibattersi nella trappola”.
concordo
Forse tu non conosci il comune di Bologna: noi nn possiamo mai stare seduti alla scrivania anche se lo volessimo!!!!
C’è un confine sottilissimo tra “tecnico ottimista” e “tecnico sprovveduto”.
A me sembra tutta una follia collettiva…
Detto questo, io non firmo 110% su abusi, vadano da chi vogliono. Anche perchè se facessero dei SAL, le banche li accetterebbero comunque? Siamo sicuri?
Detto questo, c’è poi l’altro problema: se cambio una caldaia e radiatori con PdC e riscaldamento a pavimento, se metto la linea vita e isolo il tetto, come faccio ad andare in CILA?
Non parliamo poi del caso in cui rifaccia anche l’orditura…
Bah. Io andrò avanti come prima
Concordo pienamente, non hanno gli attributi di fare un condono e si stanno continuamente arrampicando sugli specchi consapevoli di aver messo in piedi un sistema più grosso di loro. Devono semplicemente accettare di aprire una parentesi di 2-3-5 anni con normative e procedure ad hoc, invece per accontentare tutti…alla fine hanno creato solo confusione e messo un ulteriore masso sulle nostre spalle di tecnici….tanto poi dobbiamo sempre risolvere noi i problemi con i clienti…
Grazie Andrea per la condivisione degli ultimi aggiornamenti.
In tema di Super-Ecobonus, un intervento presso una unità funzionalmente indipendente che comprende:
– sostituzione di sistema di climatizzazione invernale
– installazione sistema fotovoltaico (<20kW) e sistema di accumulo
ricadeva in regime di Ediliza Libera secondo il glossario dell'edilizia. Si rende necessaria una CILA ora?
In questo caso, non mi sembra si tratti di una semplificazione.
Ciao, sì esatto.
La mia prima riflessione è stata quella riferita a quanto riportato nel modello CILA inerente l’asseverazione del tecnico. Mi son posto la stessa domanda: “Cambierà il modello unificato della CILA”?. Tenuto conto che la presentazione della CILA riguarderà solo gli interventi di Sismabonus e Superbonus 110% ci sarà una disparità rispetto a tutti gli altri interventi come Bonus casa, Bonus facciate, Ecobonus ai quali rimane l’obbligo di verificare lo stato legittimo dell’immobile. Per non parlare poi della dimostrazione inerente i fabbricati i cui lavori sono stati ULTIMATI prima del 01.09.1967 (almeno bisogna ricercare l’abitabilità). Infine come elaborati ,allegati alla CILA bisogna produrre quelli assentiti o quelli comprensivi di eventuali abusi?
Seguo e aggiungo una riflessione sulla corrispondenza catastale: se lo stato legittimo non deve essere più certificato, devo però preoccuparmi di far corrispondere la situazione catastale con lo stato di fatto quando possibile ? io penso di si, almeno dove le differenze sono facilmente sanabili.
Buongiorno Ing. Ursini Casalena
Devo coibentare il tetto della mia unità abitativa e mettere il pannello fotovoltaico, di cui sono unico proprietario e che è unità isolata. La licenza edilizia regolarmente depositata e approvata allo Uff Tecnico del Comune, purtroppo , secondo quanto dichiara lo stesso ufficio, ha subito lo smarrimento del solo allegato grafico (planimetrie).
È impossibile quindi determinare la rispondenza dell’immobile a quanto depositato nel 1972, allo Ufficio Tecnico.
Posso procedere a realizzare con la CILA secondo il Decreto Semplificazioni?
Saluti
Enrico Barbara
Ciao Enrico buongiorno.
Chiedi al Comune una risposta scritta sullo smarrimento in modo da avere una dichiarazione ufficiale.
Poi userai il primo accatastamento come planimetria ufficiale.
Grazie Andrea. Quindi stiamo dicendo, se ho capito bene, che userò la prima planimetria depositata in Catasto ( oggi si chia AdE Territorio) qualira dovesse servirmi.
Altra cosa: ma a cosa mi serve la planimetria, visto che il Decreto Semplificazioni non richiede che il Tecnico Professionista asseveri la regolarità urbanistica dell’immobile?
Io comunque sono in possesso di un regolare Titolo abitativo, quindi , se ho capito bene, non dovrei preoccuparmi dell’avvenuto smarrimento della planimetria allegata alla licenza edilizia.
Corretto?
Esatto.
Un condòmino ha aperto una finestraper un bagno su parete comune molti anni orsono installando caldaia con tubo del gas che passva per metà facciata principale. Non aveva chiesto l’autorizzazione al condominio che ha regolamentodi natura contrattuale. La sua DIA dell’epoca era andata persa per inondazione Municipo per cui in assenza è stato costretto a presentare SCIA 2 a seguito esposto di altro condòmino ma in tale circostanza ha fatto inserire false asseverazioni tra cui quella che non vi erano coinvolte parti comuni. Si può revocare il Superbonus con richiesta di annullamento della sanatoria in autotela al Municipio o direttamente all’Agenzia delle Entrate?
Ciao Andrea,
in merito alla CILA superbonus, come mi devo comportare con la fine lavori?
Deve essere inviato al comune la dichiarazione di fine lavori come per la classica CILA o esiste qualcosa di specifico per il superbonus?
Grazie