Sostituzione Ascensore con Superbonus 110%: E’ Sempre Possibile?

Sostituzione ascensore superbonus 110

Secondo te è possibile adeguare o sostituire (oltre che installare ex-novo) l’ascensore di un condominio come intervento trainato (eliminazione barriere architettoniche) con il Superbonus 110%? 

Da una lettura combinata dell’art. 119 comma 2 del Decreto Rilancio e della Circolare 19E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe proprio di sì, a patto che l’intervento sia effettivamente di eliminazione di barriere architettoniche, così come indicato dal DM 236/1989 (prescrizioni tecniche).


Quindi, ad esempio, se l’ascensore esistente non rispettasse una o più prescrizioni del DM 236/1989, il rifacimento/adeguamento dello stesso potrebbe essere ammesso come intervento trainato al superbonus 110%. 

Qual è la tua opinione in merito?  

Qui le fonti:

REQUISITI TECNICI DEGLI ASCENSORI SECONDO IL DM 236/89 – 8.1.12

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  • cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  • cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

c) L’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

  • cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.

Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di ore 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e, ove possibile, l’installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

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Risposte

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  1. Buongiorno,
    secondo lei per accedere al superbonus per la sostituzione dell’ascensore preesistente, è strettamente necessario che il nuovo ascensore soddisfi TUTTE le prescrizioni della legge DM 236/89 – 8.1.12, o che il lavoro finito sia migliorativo anche non rispettandole tutte?

    Glielo chiedo perché nel caso pratico, sarebbe un condominio con annesso ascensore anni 60 che non rispetta nessuno dei seguenti requisiti:
    – dimensioni cabina di circa 110×70
    – luce porte ai piani di 70
    – 2 porte interne manuali a battente verso l’interno
    – 1 porta manuale a battente a piano verso ogni pianerottolo
    – bottoniere esterna ad altezza maggiore di 1,40
    – bottoniera interna ad altezza maggiore di 1,40 e a meno di 35 cm dal lato porta
    – campanello di allarma ad altezza maggiore di 1,40
    – nessuna scritta in rilievo nè in braille
    – nessun segnale sonoro
    – nessuna seduta

    La sostituzione ed il rinnovo dell’ascensore risolverebbero tutti i requisiti previsti, meno quello della dimensione cabina, vincolato alla sezione del vano ascensore.

    Sarebbe comunque detraibile?

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