Decreto Sostegni Ter, Cessione del Credito e Sconto in Fattura: Testo Coordinato Decreto Rilancio

Decreto sostegni ter cessione del credito

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.4 del 27 gennaio 2022, il Decreto Sostegni Ter introduce limitazioni alla cessione del credito e sconto in fattura previsti dal Decreto Rilancio n. 34 in ambito superbonus 110% e altri bonus fiscali.

Le modifiche sono indicate all’art. 28 del suddetto decreto, agendo sugli art. 121 e 122 del Decreto Rilancio.

Di seguito riporto il testo dell’art 28 e più in basso il testo del decreto rilancio coordinato.

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 121, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole «con facolta’ di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione»;
    2) alla lettera b) le parole «, con facolta’ di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione»;
    b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione».
  2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
  3. Sono nulli:
    a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
    b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
    c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

NOTA: in merito alla cessione del credito, questa può essere effettuata a seguito del raggiungimento di un SAL, almeno 30%, 60% e finale, come da Decreto Rilancio. La nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 53/2022 ribadisce che nel caso di interventi combinati Ecobonus 110% e Sismabonus 110%, i SAL vanno ovviamente calcolati separatamente per ecobonus e sismabonus, avendo contabilità separate:

<< Ciò comporta che qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile >>

Con ReGreen110, il software che ho sviluppato per la gestione delle pratiche superbonus e altri bonus collegati, i SAL vengono già calcolati automaticamente separati.


Ho organizzato un nuovo corso insieme alla dottoressa Manuela Micheletti in cui abbiamo fatto il punto della situazione sugli aspetti fiscali e asseverativi di superbonus e bonus ordinari alla luce della legge di bilancio 2022 e decreto ristori ter.

Abbiamo parlato di scadenze incombenti, cessione del credito e sconto in fattura rivisitati, nuovi obblighi, ecc..

Clicca qui sotto per riservare il tuo posto approfittando dell’offerta lancio.

Bonus Fiscali legge bilancio 2022

ENTRA ANCHE TU, SCARICA I TOOLS DI CALCOLO GRATUITI E RISERVATI DEI VANTAGGI SU TUTTI I CORSI DISPONIBILI!

Fogli excel prestazione energetica edifici

Inserisci Nome e Email qui sotto e accedi subito gratis

Articoli Correlati

Superbonus 90% e DL 176/2022: Proroga Unifamiliari e Possibilità 110% per i Condomìni nel 2023

Il Decreto Aiuti Quater (attualmente in bozza) introduce il superbonus 90% al posto del superbonus 110%. A dirla tutta, il 110% non scompare definitivamente: infatti i condomìni e gli edifici ad essi assimilati (edifici da 2 a 4 unità immobiliari), potranno beneficiare del superbonus 110% anche nel 2023 qualora venisse protocollata la CILAS entro la data di pubblicazione del Decreto Aiuti Quater (il Presidente Meloni, in una recente intervista, ha indicato il 25 novembre come data limite).

Risposte

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

  1. Buongiorno a tutti.
    Il decreto Sostegni Ter, dato ART 28 comma 1, per il Contribuente che aveva deciso di fare o sconto in fattura o cessione del credito ad un Istituto Bancario (cessionario), non cambia nulla. Il vincolo si pone per i cessionari.
    Saluti
    Enrico Barbàra

  2. buongiorno ,
    le chiedo per il bonus facciate 90 per cento.
    se il 10 per cento e stato pagato all’impresa nel 2021 ma i lavori non sono stati ancora iniziati ,è possibile usufruire ancora del bonus

ASPETTA, HO UN REGALO PER TE!

Oltre 45.000 professionisti fanno già parte della community di Naturalnzeb.it

ENTRA ANCHE TU, SCARICA I TOOLS DI CALCOLO GRATUITI E RISERVATI UN CODICE SCONTO PER I TUOI ACQUISTI SU NATURALNZEB.IT!

Fogli excel prestazione energetica edifici

Inserisci Nome e Email e scarica i Tools di Calcolo