Cessione del Credito e Scadenza Superbonus 110 Unifamiliari: Pubblicato in Gazzetta il Decreto Aiuti

Decreto aiuti proroga unifamiliari e cessione credito

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Aiuti, Decreto Legge 50 del 17 maggio 2018, in vigore a partire da oggi 18 maggio 2022 che introduce delle novità rispetto alla cessione del credito (superbonus 110% e bonus ordinari) nonchè estende dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 la data entro cui effettuare almeno il 30% dei lavori complessivi (o solo superbonus) sugli edifici unifamiliari per poter usufruire della scadenza al 31 dicembre 2022.

A breve il testo del Decreto Rilancio 34 coordinato con il nuovo Decreto Aiuti.

Di seguito l’estratto dell’art. 14 in cui sono trattati i temi di cui sopra.

Art. 14.
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 119, comma 8 -bis , il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;

Quindi è chiaro che adesso il 30% di cui sopra (ATTENZIONE non stiamo parlando dei SAL per la cessione del credito) può essere calcolato anche solo sui lavori superbonus 110%, escludendo eventuali altri lavori non incentivati. Prima di questo decreto l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che andasse calcolato esclusivamente sui lavori complessivi. Leggi qui la FAQ dell’AdE in merito.

b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a) , le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili
cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;

2) alla lettera b) , le parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».

Corso congruita spese allegato A

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