Conto Termico 3.0: Ecco le Regole Applicative GSE del D.M. 7 AGOSTO 2025

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La riqualificazione del patrimonio edilizio italiano non è più un semplice adempimento normativo, ma un imperativo strategico per la sostenibilità economica dei territori.

Il passaggio al Conto Termico 3.0, disciplinato dalle nuove Regole Applicative del GSE per il DM 7 agosto 2025, segna una svolta netta.

Per le Pubbliche Amministrazioni (PA), le Imprese e gli Enti del Terzo Settore (ETS), questo aggiornamento trasforma l’efficienza energetica da costo operativo a leva di valorizzazione patrimoniale.

Come consulente, il mio obiettivo è guidarti attraverso i meccanismi tecnici per ottimizzare gli investimenti e blindare le risorse.

Di seguito troverai un focus sulle 5 novità che rivoluzioneranno l’efficienza energetica grazie al conto termico 3.0 (più in basso trovi il link diretto alle regole applicative del GSE).

Inoltre ho preparato per te 2 infografiche e due documenti in formato slide PDF per illustrarti in maniera rapida, ma rigorosa, da un lato le principali novità introdotte dalle regole applicative, dall’altro un focus sul calcolo degli incentivi. Trovi il materiale scaricabile qui sotto.

1. La “Corsia Preferenziale” per la PA: 200 Milioni Blindati

Il nuovo decreto potenzia drasticamente il meccanismo della prenotazione, risolvendo l’incertezza finanziaria che spesso blocca i progetti pubblici. Ben il 50% del contingente annuo destinato alle PA (pari a 200 milioni di euro) è riservato esclusivamente alle richieste tramite prenotazione.

Questa riserva protegge i progetti pubblici dalla concorrenza dell’accesso diretto dei privati, permettendo una programmazione economica sicura. Tuttavia, da un punto di vista strategico, è fondamentale monitorare il rischio temporale: qualora venga raggiunto il limite dei 200 milioni, il GSE continuerà ad accettare le richieste, ma condizionerà l’erogazione degli acconti al ripristino del budget dell’anno successivo (Paragrafo 12.8).

“Il GSE, all’accoglimento delle istanze di prenotazione, impegna a favore del Soggetto Responsabile richiedente la somma corrispondente all’incentivo massimo riconoscibile. […] L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE rappresenta un impegno all’erogazione delle risorse, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di ammissibilità.”

2. Diagnosi Energetica: Ora il GSE “Anticipa” le Spese

Il vero game changer per avviare i cantieri è l’eliminazione dei costi iniziali di consulenza. Ai sensi del D.lgs. n. 102/14, il GSE riconosce ora un contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica, dedicato esclusivamente a PA e ETS non economici.

Per accedere a questo beneficio, è necessario rispettare i seguenti requisiti minimi (Paragrafo 9.16.2):

  • La diagnosi deve essere finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi incentivabili previsti dal Decreto.
  • L’istanza deve essere trasmessa tramite il Portaltermico (di prossima pubblicazione).
  • Il procedimento di valutazione si conclude tassativamente entro 60 giorni.

Questa misura permette di mappare i fabbisogni e progettare interventi mirati (come la trasformazione in nZEB) senza intaccare il bilancio corrente prima dell’avvio dei lavori.

3. Comuni Sotto i 15.000 Abitanti: Incentivi al 100%

Per i piccoli comuni, il Conto Termico 3.0 introduce una misura di eccezionale impatto sociale: la copertura del 100% delle spese ammissibili per interventi su edifici di proprietà comunale destinati ad attività pubblico-sociali (scuole, impianti sportivi, centri di assistenza).

Un dettaglio tecnico fondamentale per i project manager: l’incentivo al 100% si estende anche agli edifici utilizzati da soggetti terzi per finalità collettive, purché tali soggetti non siano imprese. È inoltre un’opportunità irrinunciabile per i territori del Cratere Sisma 2016, che possono avvalersi degli Uffici Speciali per la Ricostruzione come Soggetto Responsabile.

Per la conformità, è obbligatorio allegare al Portaltermico:

  • La visura catastale dell’immobile.
  • La dichiarazione di rispetto della soglia demografica tramite i Modelli 1 e 2.

4. CER e Autoconsumo: Obblighi Statutari e Sinergie

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e i Gruppi di Autoconsumo Collettivo assumono un ruolo centrale, potendo agire direttamente come Soggetto Responsabile (paragrafo 3.5.4). La sinergia con il DM CACER Ã¨ evidente, ma richiede un’attenzione particolare alla cumulabilità: i due incentivi sono integrabili solo entro i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalle rispettive norme.

L’azione necessaria per i consulenti: se una CER è già ammessa ai benefici del DM 414/2023 ma il suo statuto non menziona esplicitamente la promozione di interventi di efficienza energetica, è obbligatorio integrare lo statuto prima di presentare domanda per il Conto Termico. L’oggetto sociale deve riflettere l’assenza di scopo di lucro finanziario prevalente e il perseguimento di benefici ambientali e sociali.

5. Addio Complicazioni: “Immediate Technical Compliance” via Catalogo

Per semplificare l’iter burocratico, il GSE ha potenziato il Catalogo degli apparecchi. Per generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m², l’uso del catalogo garantisce la conformità tecnica immediata, eliminando il rischio di rigetto durante l’istruttoria.

Il catalogo include:

  • Pompe di calore e sistemi ibridi.
  • Microcogeneratori con potenza elettrica < 50 kWe.
  • Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (senza limiti di potenza per l’inserimento).

“Il Soggetto Responsabile può accedere al Catalogo degli apparecchi domestici… contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, conformi ai requisiti tecnici previsti dal Decreto 7 agosto 2025.”

Verso una Nuova Efficienza

Il passaggio al Conto Termico 3.0 sarà ufficiale dal 25 dicembre 2025. Entro tale data, le organizzazioni devono aver pianificato il passaggio dal CT 2.0 per non perdere i benefici.

È fondamentale ricordare che, una volta effettuato l’ultimo pagamento, restano solo 120 giorni per dichiarare la conclusione dei lavori; tuttavia, le spese per prestazioni professionali (diagnosi e certificazioni) non rilevano ai fini di questo calcolo temporale, offrendo più respiro alla gestione amministrativa.

Per interventi complessi volti alla qualifica di nZEB, il termine di conclusione lavori si estende fino a 36 mesi dalla prenotazione.

Sei pronto a trasformare un costo energetico in un asset patrimoniale? Il mio consiglio strategico: inizia oggi la Diagnosi Energetica per essere pronto a caricare i progetti sul Portaltermico già dal primo giorno di operatività del nuovo decreto.

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