Non Toccare Quei Soldi: 5 Sorprendenti Regole Verdi che Guidano i Miliardi del PNRR

DNSH il manuale verde dell'Unione Europea

I Soldi Ci Sono, Ma a un Patto

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’opportunità storica per l’Italia, mettendo a disposizione miliardi di euro per la modernizzazione e la ripartenza del Paese. Ma attenzione, questi fondi non sono un assegno in bianco. Sono legati a un principio ferreo e non negoziabile imposto dall’Europa: il DNSH, acronimo di “Do No Significant Harm“, ovvero “Non Arrecare Danno Significativo“.

Questo principio funziona come un complesso ma fondamentale manuale di istruzioni che lega ogni singolo euro speso a un obiettivo preciso: garantire che la transizione ecologica sia reale e non solo una dichiarazione di facciata.

Le sue radici affondano nelle più alte strategie continentali, come il Green Deal europeo e l’accordo di Parigi, di cui il DNSH rappresenta l’applicazione pratica e finanziaria. Dalle grandi infrastrutture all’acquisto di un computer per un ufficio pubblico, ogni progetto deve superare un rigoroso esame di sostenibilità.

Questo articolo svela 5 delle regole e dei meccanismi più sorprendenti e impattanti di questo sistema, che stanno già plasmando il futuro del Paese e decidendo quali progetti vedranno la luce e quali rimarranno sulla carta.

1. “Verde” non è un consiglio, è una legge ferrea

Il concetto fondamentale del principio DNSH è tanto semplice quanto potente: qualsiasi progetto finanziato con i fondi del PNRR, dalla costruzione di un asilo nido a una nuova linea ferroviaria, non deve arrecare un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali definiti dall’Unione Europea.

Non si tratta di una raccomandazione o di una linea guida. È un obbligo legale, sancito nero su bianco dal Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. La conseguenza più potente della non conformità è la possibile sospensione dei pagamenti, un’arma che trasforma il principio da dichiarazione d’intenti a vincolo operativo inderogabile.

La Guida Operativa del Governo è esplicita su questo punto:

È, per esempio, opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH.

Questo approccio “senza sconti” rappresenta una novità dirompente nel panorama dei finanziamenti pubblici, abituato a vincoli spesso più formali che sostanziali. Con il DNSH, la sostenibilità ambientale diventa una precondizione legale e finanziaria per accedere ai fondi.

2. Esistono due “livelli” di progetto green: chi aiuta e chi… semplicemente non danneggia

Nel mondo del PNRR, non tutti i progetti “verdi” sono uguali. Per gestire la complessità dei migliaia di interventi previsti, la guida ufficiale li suddivide in due categorie principali, definite “Regime 1” e “Regime 2”, ciascuna con requisiti specifici.

  • Regime 1: Riguarda i progetti più ambiziosi. Questi interventi non devono solo evitare di fare danni, ma devono fornire un “contributo sostanziale” al raggiungimento degli obiettivi ambientali. A questi progetti vengono associati coefficienti di sostegno (i cosiddetti “tagging”) del 40% o del 100%, dove il 100% indica il massimo livello di contributo.

    Ma il “contributo sostanziale” non riguarda solo il clima: la guida (nella “Mappatura 2”) prevede un Regime 1 anche per progetti che incidono in modo decisivo sull’uso sostenibile dell’acqua (es. investimenti in fognatura e depurazione) o sulla transizione all’economia circolare.
  • Regime 2: Include tutti gli altri progetti che, pur non avendo come scopo primario un obiettivo ambientale, devono comunque garantire di “non arrecare alcun danno significativo”. Per questi interventi valgono requisiti minimi ma comunque rigorosi, assicurando che l’intero Piano si muova in una direzione sostenibile.

Questa distinzione permette di applicare requisiti proporzionati alla natura e all’impatto di ogni singolo intervento. Mentre a un progetto come lo Sviluppo agro-voltaico (M2C2 Inv1.1), classificato in Regime 1, si chiede di massimizzare i benefici climatici, a un investimento come quello sulle Infrastrutture digitali (M1C1 Inv1.1), in Regime 2, si chiede “semplicemente” di farlo senza inquinare o consumare risorse in modo sproporzionato.

3. Dalla caldaia di casa all’acquisto di un PC: il dettaglio delle regole è quasi ossessivo

L’aspetto più sorprendente del principio DNSH è la sua granularità. Non si applica solo alle grandi opere, ma scende in un livello di dettaglio quasi ossessivo, normando anche aspetti minuti che toccano la vita quotidiana di cittadini e uffici.

Prendiamo l’esempio della ristrutturazione degli edifici (Scheda 2 della Guida Operativa). Un progetto che vuole dare un “contributo sostanziale” (Regime 1) deve garantire un risparmio di energia primaria di almeno il 30%.

Ma la regola più impattante riguarda le caldaie a gas: per alcuni interventi è prevista la loro “esplicita esclusione”. Anche quando sono ammesse, sottostanno a condizioni molto restrittive: devono essere parte di una ristrutturazione più ampia e il loro costo non può superare il 20% del totale dell’intervento.

Un altro esempio è l’acquisto di computer e apparecchiature elettroniche (Scheda 3). Anche un semplice appalto per forniture informatiche deve rispettare vincoli precisi. I dispositivi devono rispettare standard di efficienza energetica, essere progettati per garantire durabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e non contenere sostanze pericolose. Viene posta un’enfasi particolare sulla gestione del “fine vita” per limitare la produzione di rifiuti.

Questo livello di dettaglio dimostra un approccio olistico: l’Europa non vuole solo progetti con uno scopo finale “verde”, ma vuole che l’intero ciclo di vita dell’investimento – dall’acquisto delle materie prime alla gestione del rifiuto finale – sia sostenibile.

4. Non si parla solo di COâ‚‚, i 6 comandamenti dell’ambiente

6 comandamenti ambientali del PNRR

L’errore più comune è pensare che “sostenibilità” e “DNSH” significhino solo ridurre le emissioni di COâ‚‚. In realtà, il principio adotta una visione olistica, imponendo il rispetto di sei obiettivi ambientali chiave.

Un progetto deve dimostrare di non arrecare un danno significativo a nessuno di essi.

I sei “comandamenti” ambientali del PNRR sono:

  • Mitigazione dei cambiamenti climatici: limitare le emissioni di gas serra (GHG) che portano a un aumento delle temperature globali.
  • Adattamento ai cambiamenti climatici: prevenire l’aumento dell’impatto negativo del clima attuale e futuro sull’attività stessa, sulle persone o sulla natura.
  • Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: evitare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico dei corpi idrici, siano essi superficiali, sotterranei o marini.
  • Transizione verso un’economia circolare: prevenire inefficienze nell’uso di materiali, l’incremento di rifiuti e il loro smaltimento, che causerebbero danni ambientali a lungo termine.
  • Prevenzione e riduzione dell’inquinamento: controllare l’inquinamento di aria, acqua e suolo, limitando l’uso di sostanze chimiche pericolose per la salute e l’ambiente.
  • Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi: salvaguardare habitat e specie, assicurando il buono stato di conservazione degli ecosistemi e non danneggiando aree protette.

Questo approccio a 360 gradi è fondamentale perché impedisce che un intervento, pur virtuoso sotto un profilo (es. riduzione delle emissioni), possa causare danni altrove (es. inquinando una falda acquifera o distruggendo un habitat naturale).

5. Check-list e controlli digitali: la burocrazia che garantisce la transizione

Per garantire il rispetto di un sistema di regole così complesso, è stata creata un’architettura di controllo altrettanto strutturata. Lungi dall’essere solo teoria, il DNSH si traduce in adempimenti pratici e verifiche puntuali in ogni fase di vita di un progetto.

Gli strumenti chiave sono le check-list di verifica e controllo. Ogni soggetto che realizza un progetto PNRR deve compilarle in due momenti fondamentali: ex ante (prima di iniziare) ed ex post (a conclusione dei lavori). Tutta la documentazione deve essere caricata obbligatoriamente sul sistema informativo ReGiS, la piattaforma digitale della Ragioneria Generale dello Stato che monitora l’avanzamento di ogni singolo progetto.

Il controllo è capillare e si articola in tre fasi distinte: la selezione dei progetti, le procedure di affidamento (gare d’appalto) e la rendicontazione delle spese. In queste fasi, le amministrazioni possono richiedere ai soggetti attuatori documenti specifici come una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio per attestare la conformità. Per gli appalti pubblici, inoltre, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), già in uso in Italia, diventa uno strumento pratico per soddisfare buona parte dei requisiti DNSH.

Questo apparato, sebbene indubbiamente burocratico, è uno strumento essenziale di trasparenza e responsabilità, il cui scopo è assicurare che gli impegni “verdi” presi sulla carta si traducano in risultati concreti e misurabili sul campo.

Un’Architettura Complessa per un Futuro Sostenibile

Il PNRR non è solo un’iniezione di liquidità senza precedenti, ma un meccanismo complesso e rigoroso progettato per guidare l’Italia verso una reale e duratura sostenibilità. Il principio DNSH non è un vincolo accessorio, ma il vero e proprio motore di questa trasformazione, che impone un cambio di paradigma nella progettazione, realizzazione e gestione degli investimenti pubblici.

Resta una domanda aperta, la cui risposta definirà il successo di questa sfida storica: questa imponente architettura di regole sarà la chiave per una vera transizione sostenibile o rischia di trasformarsi in un labirinto burocratico insormontabile? E soprattutto, siamo pronti come Paese a navigarla con la competenza e il rigore necessari per non sprecare un’occasione irripetibile?

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