Il DM 24 novembre 2025 (Nuovi CAM Edilizia) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entra ufficialmente in vigore il 2 febbraio 2026. Con l’arrivo della nuova normativa, molti colleghi architetti e ingegneri, e soprattutto molti RUP, si stanno ponendo una domanda cruciale: cosa succede ai progetti già approvati o in fase di chiusura? Dobbiamo buttare via tutto e riprogettare?
La risposta si trova nell’Articolo 2 del Decreto, che disciplina le disposizioni transitorie creando una “finestra di salvaguardia”. Tuttavia, il modo in cui è scritta la norma nasconde un’insidia operativa molto pericolosa che rischia di invalidare intere gare d’appalto.
Vediamo nel dettaglio come funziona e come non cadere in errore.
La regola base del Regime Transitorio
Il legislatore ha stabilito che i vecchi CAM (il D.M. 23 giugno 2022, noto come DM 256) continuano ad applicarsi in due casi specifici:
- Per i contratti congiunti di progettazione esecutiva e lavori (Appalto Integrato): se la gara è basata su un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) validato in vigenza del vecchio decreto.
- Per i contratti di sola esecuzione lavori: se la gara è basata su un Progetto Esecutivo validato in vigenza del vecchio decreto.
Affinché questa “salvezza” sia valida, però, c’è una condizione tassativa: il bando o l’avviso di gara deve essere pubblicato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto posto a base di gara.

L’illusione del “2 maggio 2026”: qual è la trappola?
L’errore più comune che si sta diffondendo tra i professionisti è pensare che il decreto conceda una proroga generalizzata di 3 mesi dalla sua entrata in vigore, e che quindi si possano usare i vecchi CAM per tutti i bandi pubblicati fino al 2 maggio 2026.
Questa interpretazione è falsa e molto rischiosa.
La norma afferma chiaramente che i 3 mesi decorrono dalla data di validazione del singolo progetto, NON dall’entrata in vigore del decreto. La data del 2 maggio 2026 rappresenta esclusivamente la scadenza matematica assoluta per chi riesce a validare un progetto proprio sul filo del rasoio, ovvero il 1° febbraio 2026 (l’ultimo giorno di vita dei vecchi CAM).
Due esempi pratici per non sbagliare
Per capire meglio la criticità, facciamo due esempi operativi:
Esempio 1: La scadenza “bruciata”. Un team di progettazione consegna un Progetto Esecutivo redatto con i vecchi CAM, e il RUP lo valida ufficialmente il 10 dicembre 2025. In base alla norma, la Stazione Appaltante ha tempo esattamente 3 mesi da quella data. La finestra per pubblicare il bando scade quindi il 10 marzo 2026. Se il RUP attende il mese di aprile, convinto di avere tempo fino a maggio per via del regime transitorio, commette un illecito. Dal 11 marzo in poi, quella gara non può più uscire con i vecchi CAM: il progetto dovrà tornare sul tavolo degli ingegneri e degli architetti per essere obbligatoriamente adeguato ai Nuovi CAM 2025 prima di poter essere appaltato.
Esempio 2: Il salvataggio in extremis. Un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per un Appalto Integrato viene completato e validato il 25 gennaio 2026, pochissimi giorni prima dell’entrata in vigore del nuovo DM. Calcolando i 3 mesi da questa data di validazione, la Stazione Appaltante ha tempo fino al 25 aprile 2026 per mandare in gara l’opera utilizzando i vecchi CAM.
Un’ultima nota sulla Progettazione Interna
Attenzione anche al caso in cui la progettazione sia svolta internamente alla Stazione Appaltante (da tecnici dipendenti dell’ente). L’Articolo 1 del nuovo decreto precisa che la sola “lettera d’incarico” firmata prima del 2 febbraio 2026 non è sufficiente a garantire l’uso dei vecchi CAM: se alla data di entrata in vigore il progetto interno non è ancora stato validato, si passa immediatamente e obbligatoriamente ai Nuovi CAM 2025.
La Regola d’Oro
Il regime transitorio è un’eccezione, non la regola. È una finestra d’emergenza pensata per non buttare via il lavoro chiuso e validato.
La regola d’oro per architetti, ingegneri e RUP è questa: nel dubbio, applicate i nuovi CAM. Se state lavorando a un progetto che andrà in gara nella primavera del 2026, non fate affidamento su tempistiche burocratiche incerte per la validazione e la pubblicazione del bando. Allineate subito le vostre scelte progettuali al DM 24/11/2025 per dormire sonni tranquilli e non rischiare di dover rifare computi e relazioni all’ultimo minuto.
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