SERENA BUTTINI
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SERENA BUTTINI
Membro06/06/2022 alle 21:54 in risposta a: Webinar ReGreen110 Versione 3: Le Nuove Funzioniciao Andrea tutto molto chiaro e ben fatto, non so se mi sono perso qualcosa,
sto facendo un 110 per un condominio minimo e l’impresa fattura ai clienti con sconto in fattura,
le mie spese professionali+cassa ed aggiunge l’iva al 10% , nei vari massimali per cui il totale è inferiore rispetto alle mie spese+cassa+iva 22%, ti risulta corretto ?
Grazie
serena
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SERENA BUTTINI
Membro13/06/2022 alle 21:09 in risposta a: Webinar ReGreen110 Versione 3: Le Nuove Funzioniscusa il ritardo…
Io fatturo al General contractor parcella per DL € 10.000 + cassa 4% = € 10.400 + iva 22%= € 12.688
l’impresa fattura al cliente € 10.400 + iva 10% = € 11.440
Nel considerare i massimali di spesa per ogni singola categoria devo considerare € 11.400 + lavori oppure l’importo con iva al 22%?
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Salve a tutti, mi inserisco anch’io nella discussione solo per sapere se la scadenza dell’eliminazione barriere architettoniche (intervento in condominio trainato dal Superbonus) è sempre al 2023.
Grazie
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Grazie, per cui anche il C/3 posso considerarlo pertinenza ?
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Grazie della risposta, ultime 2 domande:
1) condominio con n. 8 appartamenti A/2, n.1 C/1 , n.1 C/2 , n.2 C/6 , n. 1 C/3 – all’interno dello stesso stabile, TOTALE N. 13 sono tutte da calcolare come spesa massima ammissibile ? anche il C/1 ?
2) Sono presenti anche n.2 C/6 adiacenti ma non sotto l’edificio (che comunque hanno i millesimi ripartiti), come li inserisco nel quadro immobili ? (per avere millesimi corretti)
Grazie
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per la domanda 1, volevo scrive C/3, essendo un laboratorio, può considerarsi pertinenza ?
grazie
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SERENA BUTTINI
Membro16/06/2022 alle 13:53 in risposta a: Webinar ReGreen110 Versione 3: Le Nuove Funzioniok grazie ma il general contractor fattura al committente anche le spese tecniche con iva al 10
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Si grazie la conoscevo, purtroppo c’è molta confusione e non c’è accordo tra agenzia entrate, mite, enea
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ciao Andrea, riprendo dal web:
Il tetto è nominato espressamente nella lettera a) del comma uno dell’articolo 119 che elenca il primo degli interventi trainanti, quello di coibentazione della superficie disperdente lorda dell’edificio. Qui si precisa espressamente che «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente».
La coibentazione del tetto, dunque, rientra a pieno titolo tra gli interventi trainanti a patto che, ovviamente, sia rispettato il requisito della superficie superiore ad almeno il 25% di quella disperdente lorda.
In questo ambito non conta il tipo di ambiente al di sotto del tetto, vano tecnico, soffitta, sottotetto non praticabile, oppure mansarda. La coibentazione del tetto è sempre ammessa al Superbonus a prescindere dalle caratteristiche del vano del quale si trova fisicamente a copertura.
Nella risposta ad uno specifico quesito in materia l’agenzia infatti chiarito che «Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare di cui è proprietario si fa presente che, in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nel cd Ecobonus» tra i quali quelli descritti.
In sostanza, quindi, poiché nell’ambito delle Ecobonus rientrano anche gli interventi di coibentazione interna anche in questo caso è possibile ottenere il 110% in quanto intervento trainato.Il tetto è nominato espressamente nella lettera a) del comma uno dell’articolo 119 che elenca il primo degli interventi trainanti, quello di coibentazione della superficie disperdente lorda dell’edificio. Qui si precisa espressamente che «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente».
La coibentazione del tetto, dunque, rientra a pieno titolo tra gli interventi trainanti a patto che, ovviamente, sia rispettato il requisito della superficie superiore ad almeno il 25% di quella disperdente lorda.
In questo ambito non conta il tipo di ambiente al di sotto del tetto, vano tecnico, soffitta, sottotetto non praticabile, oppure mansarda. La coibentazione del tetto è sempre ammessa al Superbonus a prescindere dalle caratteristiche del vano del quale si trova fisicamente a copertura.
Nella risposta ad uno specifico quesito in materia l’agenzia infatti chiarito che «Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare di cui è proprietario si fa presente che, in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nel cd Ecobonus» tra i quali quelli descritti.
In sostanza, quindi, poiché nell’ambito delle Ecobonus rientrano anche gli interventi di coibentazione interna anche in questo caso è possibile ottenere il 110% in quanto intervento trainato.Non può passare il sottotetto come trainato ?
