Conto Termico 3.0 e edificio misto: la pratica va intestata ai proprietari o all’impresa?

Pompa di calore centralizzata, 4 subalterni con destinazioni diverse, e una società che è anche installatrice. Ecco come impostare correttamente la pratica senza perdere l’incentivo.

Ti è mai capitato di trovarti davanti a un edificio con unità residenziali e non residenziali, proprietari persone fisiche e un’impresa che ha sede nello stesso immobile — e che per di più è anche l’installatrice del nuovo impianto?

Se la risposta è sì, sai già che la domanda “a chi intestiamo la pratica?” non è banale. Se la risposta è no, preparati: con il Conto Termico 3.0, casi come questo stanno diventando sempre più frequenti.

Vediamo come si affronta, partendo da un caso reale.

Il caso concreto

Un edificio composto da 4 subalterni: 2 unità residenziali (A/3), 1 unità A/10 e 1 unità D/7 (capannone). I proprietari sono due persone fisiche, che detengono tutti e quattro i subalterni. Nello stesso immobile ha sede operativa una SNC di loro proprietà, che opera come impresa installatrice.

L’intervento? Sostituzione della caldaia centralizzata a condensazione con una pompa di calore per riscaldamento e ACS, a servizio dell’intero edificio.

Le domande sul tavolo sono due:

  1. Chi presenta la pratica — i proprietari o la società?
  2. Se la società è anche l’installatrice, può “autofatturarsi” il lavoro e presentare un’autocertificazione del commercialista al posto della fattura?
Conto termico 3.0 edificio misto privato azienda chi presenta pratica

Chi può essere Soggetto Responsabile

Il principio è semplice: la pratica la presenta chi sostiene effettivamente le spese. È il cosiddetto Soggetto Responsabile (SR), che stipula il contratto con il GSE e incassa l’incentivo.

In questo caso, entrambi i soggetti hanno i requisiti per essere “Soggetti Ammessi“: i proprietari in quanto titolari dell’immobile, la SNC in quanto ne ha la disponibilità (presumibilmente per contratto di locazione o comodato). La scelta, però, apre percorsi profondamente diversi.

Scenario A: pratica a nome dei proprietari (persone fisiche)

Se le spese vengono sostenute dai due comproprietari, la pratica si configura nell’ambito dei Soggetti Privati. L’intervento di installazione di pompa di calore elettrica ricade nel Titolo III (Intervento III.A), ed è ammissibile per i privati indipendentemente dalla classificazione dell’edificio come residenziale o terziario.

Un punto importante sull’edificio misto: per determinare l’ambito catastale prevalente, il GSE stabilisce che si debba fare riferimento ai millesimi, non alla semplice superficie riscaldata. Un dettaglio che in casi come questo può fare la differenza.

La modalità di accesso è l’Accesso Diretto, da presentare entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Nessuna richiesta preliminare necessaria.

Scenario B: pratica a nome dell’impresa (SNC)

Se invece le spese vengono sostenute dalla società, il percorso cambia radicalmente. L’impresa rientra nel Titolo V del Decreto, con tutti i vincoli che ne derivano: è obbligatorio inviare al GSE la richiesta preliminare di accesso agli incentivi prima dell’avvio dei lavori (prima dell’inizio delle opere o del primo fermo impegno economico). La mancata richiesta preliminare comporta l’inammissibilità dell’incentivo.

In più, l’incentivo sarà limitato dalle percentuali di intensità massima previste dalla disciplina europea sugli Aiuti di Stato, variabili in base alla dimensione dell’impresa.

Il nodo dell’autofatturazione: perché non funziona

Ed eccoci al punto critico. Se la SNC fosse Soggetto Responsabile e al tempo stesso installatrice, non potrebbe emettere fattura verso sé stessa. La tentazione è quella di presentare un’autocertificazione del commercialista con il dettaglio dei costi, come sostituto della fattura.

La risposta del GSE è netta: non è ammessa.

La normativa del Conto Termico richiede tassativamente la copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale (bonifico ordinario, non per detrazioni fiscali, con causale D.M. 7 agosto 2025). Le uniche esenzioni dall’obbligo di presentare fatture e bonifici riguardano casistiche specifiche con ESCo (contratti EPC o Servizio Energia) o contratti di Partenariato Pubblico Privato per la PA.

L’esecuzione dei lavori “in economia” — ovvero quando un’impresa esegue i lavori per sé stessa con proprio personale e materiali — non rientra tra i casi di esenzione. L’unico riferimento all'”autofatturazione” nelle Regole Applicative riguarda la produzione di biomasse legnose per generatori a legna/pellet (Titolo III.C), che è un’altra cosa.

Il principio di fondo è che il Conto Termico rimborsa esclusivamente “costi sostenuti” comprovati da una transazione finanziaria tracciabile tra due soggetti distinti. Senza fattura quietanzata tramite bonifico, la spesa non è rendicontabile e l’intervento non è incentivabile.

La soluzione operativa

Alla luce di tutto questo, la strada corretta è lo Scenario A:

I comproprietari si configurano come Soggetti Responsabili della pratica. La SNC, in qualità di installatore terzo rispetto ai proprietari, esegue regolarmente i lavori ed emette fattura nei loro confronti. I proprietari saldano tramite bonifico bancario ordinario riportante il riferimento al D.M. 7 agosto 2025. A lavori conclusi, i proprietari presentano la richiesta sul Portaltermico tramite Accesso Diretto entro 90 giorni.

Nessuna richiesta preliminare, nessun vincolo Aiuti di Stato, nessun problema di autofatturazione.

Fonti normative

Decreto 7 agosto 2025, Artt. 2 e 2, Allegato 1 — Regole Applicative, Parr. 3.5, 4.1.1, 4.2.1, 12.2, 12.10.3.


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