Comunità Energetiche Rinnovabili Incentivate in Italia: Una Guida Dettagliata all’Atto Costitutivo
Oggi ci immergiamo in un tema di grande attualità e importanza per la transizione energetica italiana: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) incentivate. Questo post riassume in dettaglio un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato che esamina la disciplina da rispettare per le CER che aspirano a ricevere i contributi economici erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Cosa sono le CER incentivate e perché sono importanti?
Lo studio si concentra sul diritto statale comune delle CER interessate alla massima promozione da parte dello Stato italiano. Queste comunità sono destinate a diventare la forma più numerosa rispetto alle CER non incentivate e alle comunità energetiche dei cittadini (CEC).
L’obiettivo principale è analizzare i vincoli da osservare nella redazione dell’atto costitutivo per essere conformi al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (che recepisce la direttiva europea 2018/2001/UE) e al d.m. n. 414/2023 (che incentiva le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, CACER, tra cui rientrano le CER).
Le Fonti dei Requisiti e gli Incentivi Economici Statali
Le CER non incentivate devono rispettare i requisiti base del d.lgs. n. 199/2021, interpretati alla luce della direttiva europea. Le CER incentivate devono osservare requisiti aggiuntivi specificati negli artt. 5, 8 e 14 dello stesso decreto, attuati dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) dell’ARERA e dal d.m. n. 414/2023.
Gli incentivi economici statali gestiti dal GSE includono una tariffa premio per l’energia elettrica condivisa e un contributo in conto capitale finanziato dal PNRR per impianti in comuni con meno di 5.000 abitanti.
Per beneficiare di questi incentivi, la CER deve aderire al servizio di autoconsumo diffuso del GSE tramite un referente. Il GSE verifica il rispetto dei requisiti sia prima che dopo la stipula del contratto, potendo revocare gli incentivi in caso di non conformità.
La Soggettività Giuridica
Un requisito fondamentale è che qualsiasi CER deve essere un soggetto giuridico distinto dai propri membri. Questo la differenzia dai sistemi di autoconsumo collettivo.
Di conseguenza, non possono costituirsi come ATI o RTI né come partenariati che non creano un nuovo ente distinto. La CER può nascere come nuovo soggetto o attraverso la modifica dell’atto costitutivo di un soggetto esistente, anche tramite trasformazione.
Gli Scopi della CER
- Prevalente Scopo Non Lucrativo: l’obiettivo principale di una CER non può essere il profitto finanziario, inteso come lucro soggettivo. Tuttavia, può perseguire in via secondaria lo scopo lucrativo. Questo requisito esclude le società lucrative di diritto comune, ma non necessariamente le cooperative a mutualità prevalente o non prevalente con clausole statutarie adeguate, né le società con la qualifica di impresa sociale.
- Ripartizione dei Contributi del GSE: la CER può non perseguire in via principale lo scopo lucrativo se ripartisce tra i propri membri tutti i contributi ricevuti dal GSE, rispettando però il limite imposto dal d.m. n. 414/2023 che pone un freno alla ripartizione proporzionale ai membri imprenditori. I contributi possono essere destinati anche a finalità sociali. I contributi del GSE entrano nel patrimonio della CER e solo eventualmente vengono allocati ai membri.
- Scopo Mutualistico o Altruistico: la CER deve avere come obiettivo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o alle aree locali in cui opera. L’energia autoprodotta deve essere prioritariamente utilizzata per l’autoconsumo istantaneo in sito o per la condivisione con i membri. La condivisione di energia si intende nel rapporto diretto tra la CER e i suoi membri consumatori. La CER persegue lo scopo mutualistico quando il membro riceve qualcosa in cambio dei dati relativi alla propria produzione/consumo energetico. La CER può anche perseguire uno scopo non economico destinando i benefici a soggetti diversi dai membri o per attività di interesse generale.
I Membri della CER
Possono essere membri appartenenti a quattro classi:
- Imprenditori (commerciali o agricoli): micro, piccole o medie imprese (MPMI) che non esercitano in via esclusiva o principale attività nel settore energetico. Le grandi imprese sono escluse.
- Persone fisiche o enti privati: non qualificabili come imprenditori.
- Enti privati di ricerca e formazione, enti religiosi, Enti del Terzo Settore (ETS), enti di protezione ambientale.
- Enti pubblici (amministrazioni locali): collocati nel territorio degli stessi Comuni in cui si trovano gli impianti di autoproduzione della CER.
La partecipazione deve essere volontaria. I membri ammessi come produttori o consumatori di energia devono essere intestatari di POD (punti di prelievo/immissione) nella stessa zona di mercato degli impianti della CER.
L’atto costitutivo dovrebbe prevedere che alcuni membri abbiano l’obbligo di diventare consumatori energetici per garantire la condivisione di energia.
La CER deve avere un carattere aperto sia in entrata che in uscita. Possono essere previsti requisiti di ingresso differenziati per categorie, purché equi e proporzionati. Il recesso del membro è generalmente libero, ma può essere condizionato al rispetto di determinate condizioni.
Gli atti costitutivi devono consentire l’accesso come membri agli appartenenti di tutte e quattro le categorie di consumatori. Questo impedisce di costituire la CER come consorzio o società consortile lucrativa, che limitano l’ingresso a imprenditori o professionisti. La CER deve essere potenzialmente aperta all’intera categoria dei clienti finali di energia da fonti rinnovabili.
I membri della CER qualificabili come consumatori energetici mantengono i loro diritti di cliente finale, incluso quello di scegliere il proprio venditore.
Qualsiasi CER deve essere autonoma e effettivamente controllata dai propri membri, per evitare abusi e garantire un’ampia partecipazione. Ciò si traduce internamente nel carattere democratico della CER e esternamente nell’impossibilità di eterodirezione.
La Democraticità della CER
- Ogni membro che concorre alle attività energetiche deve poter esercitare almeno un voto.
- Gli enti pubblici non possono avere la maggioranza dei voti, salvo eccezioni per l’energia termica.
- Il diritto italiano non impone la preminenza di una categoria di membri. È preferibile la prevalenza dei voti dei consumatori energetici.
- La democraticità si esprime primariamente attraverso il voto, non con altre forme di partecipazione alternative.
- Il carattere democratico è imposto a qualsiasi CER, indipendentemente dalla forma giuridica.
- Non è necessario il voto capitario; possono essere riconosciuti più voti in base agli scambi mutualistici, ma con tetti statutari per evitare il controllo di singoli membri.
- Una governance democratica richiede che i membri abbiano il diritto di votare su materie fondamentali come la nomina degli organi amministrativi e di controllo, la destinazione degli utili, le modifiche statutarie e lo scioglimento.
Le Attività Esercitabili
La CER deve esercitare almeno l’autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, ma può svolgere anche altre attività, correlate o non correlate.
Una CER italiana può svolgere attività commerciali diverse da quelle energetiche. La CER deve tenere una contabilità idonea a differenziare i contributi e gli scambi mutualistici.
Per l’autoproduzione, non è necessario che la CER sia proprietaria degli impianti, ma deve averne la disponibilità e il controllo. La condivisione di energia elettrica avviene necessariamente in modo virtuale.
La CER può anche promuovere interventi di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica per veicoli elettrici e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio.
La CER incentivata è perlopiù qualificabile come imprenditore energetico, normalmente commerciale. Sarà quindi soggetta allo statuto dell’imprenditore commerciale, con possibili obblighi come l’iscrizione al registro delle imprese.
I Possibili Tipi, Sottotipi e Qualifiche
La scelta della forma giuridica è lasciata agli operatori, purché compatibile con la disciplina delle CER.
- Associazione: può essere utilizzata (riconosciuta o non riconosciuta), consentendo il rispetto della disciplina imperativa. Può essere qualificata come Ente del Terzo Settore (ETS) o impresa sociale. Presenta costi di costituzione e gestione ridotti, ma la disciplina non è pensata per attività imprenditoriali e la distribuzione dei contributi può essere complessa.
- Fondazione: può essere costituita purché abbia una struttura aperta e democratica e persegua uno scopo di pubblica utilità. Non può ripartire i contributi come impiego di utili. Può acquisire la qualifica di ETS o impresa sociale.
- Società Lucrativa: può essere utilizzata solo se non persegue in via principale lo scopo lucrativo, adottando la qualifica di impresa sociale. Deve comunque rispettare la disciplina delle CER, inclusa la struttura democratica.
- Società Cooperativa: è considerata la forma ottimale per la maggior parte delle CER, in quanto naturalmente aperta, democratica e orientata alla mutualità. Può avere la qualifica di impresa sociale, società benefit o impresa di comunità. Può essere anche una cooperativa consortile. È richiesto un minimo di nove soci cooperatori. Lo scopo mutualistico può variare, e la CER cooperativa è sempre qualificabile almeno come di produzione.
Conclusione
La costituzione di una CER incentivata richiede una profonda comprensione della complessa normativa vigente. La scelta della forma giuridica e la redazione dell’atto costitutivo devono tener conto di numerosi requisiti imperativi relativi allo scopo, ai membri, alla democraticità e all’autonomia della comunità.
Questo studio fornisce una guida dettagliata per navigare in questo quadro normativo e promuovere la diffusione di queste importanti realtà per la transizione energetica del nostro Paese.
Speriamo che questo riassunto dettagliato ti sia stato utile. Continua a seguirci per altri approfondimenti sul mondo delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche!
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