Energy Release 2.0: Energia a Basso Costo in Cambio di Centrali Rinnovabili – 5 Sorprese da Scoprire
Una Scommessa per il Futuro Energetico
Le aziende italiane si trovano oggi di fronte a una doppia sfida cruciale: da un lato, la gestione di costi energetici elevati e volatili che minano la competitività ; dall’altro, la necessità impellente di accelerare la transizione verso fonti rinnovabili per garantire sostenibilità e sicurezza energetica.
In risposta a questa complessa equazione, il governo ha ideato il meccanismo “Energy Release 2.0“, una soluzione tanto ambiziosa quanto articolata.
In sintesi, si tratta di un patto in cui lo Stato, tramite il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), “anticipa” per tre anni energia rinnovabile a un prezzo calmierato alle imprese ad alto consumo, chiedendo in cambio un impegno monumentale per il futuro. Questa energia proviene da impianti già esistenti gestiti dal GSE, come quelli che beneficiano di meccanismi quali il “ritiro dedicato” o lo “scambio sul posto”.
Sebbene l’idea di base sembri un semplice incentivo, il meccanismo nasconde dettagli e obblighi sorprendenti che trasformano questo accordo in una scommessa a lunghissimo termine.
In questo articolo ti svelo i 5 aspetti più inaspettati di questo complesso patto tra Stato e imprese, delineando i contorni di una delle più intricate architetture di politica energetica mai viste in Italia.
1. L’impegno del “Raddoppia o Niente”: Energia Scontata Oggi, Obblighi Enormi Domani
Il nucleo dell’accordo “Energy Release 2.0” è un’offerta allettante: le imprese energivore possono ricevere un quantitativo di energia elettrica per un periodo di tre anni (il Periodo di Anticipazione, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027) a un prezzo fisso e decisamente vantaggioso, fissato a 65 €/MWh (il Prezzo di Cessione). Questo garantisce una stabilità dei costi fondamentale in un mercato altrimenti imprevedibile.
Tuttavia, la contropartita è l’aspetto più impattante e sorprendente del meccanismo.
In cambio di questo beneficio triennale, le aziende si assumono un obbligo vincolante: realizzare, entro 40 mesi dalla firma del contratto, una nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico o idroelettrico) in grado di produrre energia in misura pari ad almeno il doppio rispetto a quella ricevuta in anticipo.
È importante notare che la normativa impone una soglia dimensionale precisa: ogni nuovo impianto o intervento di potenziamento deve avere una potenza minima di 200 kW, definendo così la scala dei progetti richiesti.
Questo impegno trasforma radicalmente la natura dell’accordo. Non si tratta di un semplice incentivo, ma di un vincolo a lungo termine che obbliga le aziende beneficiarie a diventare veri e propri sviluppatori di nuova capacità rinnovabile per il Paese.
La scommessa è chiara: energia a basso costo oggi in cambio di un raddoppio della capacità produttiva rinnovabile domani.
2. Non Devi Costruire Tu: La Sorprendente Opzione di “Passare la Palla”
A prima vista, l’obbligo di costruire impianti rinnovabili su larga scala potrebbe sembrare un ostacolo insormontabile per un’azienda manifatturiera. Qui emerge una delle flessibilità più strategiche del meccanismo: l’impresa che riceve l’energia non è obbligata a costruire materialmente l’impianto. Può invece trasferire questo onere, trovandosi di fronte a una scelta fondamentale tra due percorsi distinti.
- La via privata: il “Delegato”. L’azienda può negoziare un accordo privato con un operatore specializzato, il Soggetto Terzo Delegato. Attraverso un contratto specifico (l'”Addendum al Contratto”), questo soggetto si assume l’intero onere di costruire l’impianto e di restituire l’energia al GSE, liberando completamente l’impresa energivora. È la via della trattativa diretta, simile all’ingaggio di un appaltatore di fiducia.
- La via di mercato: l'”Aggiudicatario”. In alternativa, l’obbligo di costruzione può essere messo all’asta in una Procedura Competitiva pubblica. In questo caso, un altro operatore, l’Aggiudicatario, vince la gara e si assume l’obbligo. Questa opzione permette all’azienda di “testare il mercato”, scoprendo il prezzo al quale gli sviluppatori sono disposti ad accollarsi il suo impegno di costruzione.
Questa flessibilità è un pilastro del sistema, poiché trasforma l’obbligo di costruzione in un asset negoziabile. Permette alle aziende industriali di concentrarsi sul proprio core business, lasciando lo sviluppo di progetti energetici complessi a chi possiede le competenze per farlo e creando un mercato dinamico per l’accelerazione della transizione energetica.
3. Un Legame di 40 Anni? Il “Vantaggio Residuo” e le Sue Incredibili Conseguenze
Il rapporto che si instaura con il GSE è tutt’altro che breve. A fronte di 3 anni di anticipo, l’obbligo di restituzione dura ben 20 anni (il Periodo di Restituzione). Ma la vera sorpresa si nasconde alla fine di questo ventennio: il concetto di Vantaggio Residuo. Si tratta di un meccanismo di conguaglio finale, esplicitamente richiesto dalle norme europee sugli Aiuti di Stato per evitare una “sovra remunerazione”, ovvero che l’operatore abbia ottenuto un vantaggio economico eccessivo al termine dell’accordo.
Al termine del Periodo di Restituzione, l’operatore si trova di fronte a tre opzioni sorprendenti per regolare questo vantaggio:
- Liquidare l’importo del Vantaggio Residuo in un’unica soluzione.
- Cedere gratuitamente al GSE la proprietà dell’impianto e dell’area su cui sorge, chiudendo così ogni pendenza.
- Richiedere un’estensione del contratto per un massimo di altri 20 anni (il Periodo di Estensione), continuando a operare l’impianto secondo condizioni economiche completamente nuove.
Quest’ultima opzione nasconde il dettaglio più inaspettato: durante l’estensione, il prezzo non è più fisso a 65 €/MWh. Il rapporto si trasforma in un contratto per differenza a due vie basato sulla stima dei costi operativi dell’impianto (inizialmente stimati tra 23 e 33 €/MWh a seconda della zona geografica) contro il prezzo di mercato. Un accordo nato per un beneficio di 3 anni può quindi estendersi fino a un totale di 40 anni, mutando radicalmente la sua natura economica nel tempo.
4. Una Rete di Sicurezza Finanziaria: Le Garanzie a Prova di Rischio
Data l’enorme posta in gioco, il GSE ha costruito un sistema di garanzie a più livelli per tutelarsi da ogni possibile inadempimento. L’architettura finanziaria dimostra la serietà e il livello di rischio percepito in un’operazione di così vasta portata.
- Cauzione: un importo iniziale di 10.000 euro da versare solo per presentare la manifestazione di interesse, come un biglietto d’ingresso alla procedura.
- Garanzia Incondizionata: è la tutela principale. Si tratta di una fideiussione bancaria o assicurativa il cui importo viene aggiornato annualmente. Il suo valore è calcolato come il 10% del beneficio anticipato, ovvero della differenza tra il prezzo di mercato previsto e il Prezzo di Cessione di 65 €/MWh. Questo rende l’impegno finanziario tangibile e direttamente proporzionale al vantaggio ottenuto.
- Garanzia Collettiva: una trattenuta mensile precisa di 3 € per ogni MWh erogato. Questi fondi alimentano un “deposito cauzionale collettivo”, una sorta di fondo di mutuo soccorso pensato per coprire le inadempienze dell’intero sistema, socializzando una parte del rischio tra tutti i partecipanti.
Questa complessa rete di sicurezza finanziaria rende l’accesso al meccanismo un’operazione da valutare con estrema attenzione, ma allo stesso tempo ne garantisce la solidità e la tenuta nel lungo periodo.
5. Il Mercato Decide il Prezzo della Transizione: La Gara per Costruire il Futuro
Per garantire trasparenza e concorrenza, il meccanismo introduce un elemento di mercato puro: una Procedura Competitiva pubblica, ovvero un’asta. Lo scopo è selezionare i soggetti che si assumeranno l’obbligo di costruire la nuova capacità rinnovabile.
I partecipanti (imprese energivore, loro delegati o altri sviluppatori) fanno un’offerta su quanto sono disposti a ricevere (o a pagare) in €/MWh per assumersi l’onere di costruire gli impianti e restituire l’energia.
Qui si cela un dettaglio di design regolatorio tanto sottile quanto potente. La normativa stabilisce che, se un’impresa energivora (o il suo delegato) non partecipa attivamente all’asta per cedere il proprio obbligo, si assume che abbia presentato d’ufficio un’offerta pari al “minor valore possibile”.
In un’asta in cui si offre quanto si vuole ricevere, questo corrisponde all’offerta meno vantaggiosa possibile, mettendola di fatto in fondo alla graduatoria.
Questa regola ha una conseguenza strategica chiara: costringe chi vuole liberarsi dell’obbligo a partecipare attivamente alla gara per spuntare un prezzo migliore. In questo modo, il legislatore assicura che l’asta sia liquida e competitiva, creando un vero prezzo di mercato per l’obbligo di costruire energia rinnovabile in Italia.
Un Patto Complesso per un’Italia più Verde
Il meccanismo “Energy Release” si rivela essere molto più di un semplice sussidio. È un patto strutturato, complesso e a lunghissimo termine, con una duplice anima: da un lato, offre alle imprese un’opportunità concreta per stabilizzare i costi energetici; dall’altro, si configura come un potente motore per accelerare la costruzione di nuovi impianti rinnovabili su scala nazionale.
L’architettura di obblighi, garanzie, deleghe e aste disegna un sistema interconnesso dove ogni attore è chiamato a fare la sua parte.
Resta una domanda aperta e fondamentale per il futuro energetico del Paese: sarà questa intricata architettura la chiave per sbloccare finalmente il potenziale rinnovabile italiano, o rischia di diventare un labirinto burocratico e finanziario troppo complesso per le stesse imprese che dovrebbe aiutare?

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